Cassazione Civile, Sentenza n. 26694/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la decisione della CTP di Agrigento che aveva annullato l'avviso di accertamento 2008 ai fini IVA. L'annullamento era avvenuto per mancata sottoscrizione/autorizzazione dell'atto da parte del direttore provinciale: l'avviso risultava sottoscritto da un funzionario in assenza di delega valida (la delega prodotta in appello era priva della sottoscrizione del delegante). L'Agenzia ha sostenuto la validità della delega di firma anche tramite l'indicazione a stampa "Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa" ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 e la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la delega di firma prevista dagli artt. 42 d.P.R. n.600/1973 e 56 d.P.R. n.633/1972 è un atto amministrativo a rilevo meramente interno (delega di firma e non delega di funzioni). Di conseguenza la disciplina generale dell'amministrazione pubblica si applica alla delega di firma: opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo titolare e trova applicazione l'art. 3 del d.lgs. n.39/1993 (equivalenza tra sottoscrizione autografa e indicazione a stampa). È stato invece escluso che la disciplina più rigorosa prevista per l'avviso di accertamento (nullità per mancata sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di impiegato della carriera direttiva) possa automaticamente estendersi alla delega di firma né che l'art. 1392 c.c. (forma della procura) sia applicabile alla delega di firma in ambito pubblico. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione per ulteriori determinazioni, ivi comprese le spese.
Norme richiamate
La Corte riconosce che, nell'ambito degli atti amministrativi interni, l'indicazione a stampa "firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa" è equivalente alla sottoscrizione autografa; tale norma è applicabile alla delega di firma, trattandosi di atto amministrativo interno
Prevede che l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la Corte conferma che per l'avviso stesso la disciplina è rigorosa e la nullità per mancanza di sottoscrizione è prevista, ma distingue questa disciplina dall'atto interno di delega di firma
Analoga alla disciplina dell'art. 42 d.P.R. 600/73: richiede sottoscrizione per gli avvisi ai fini IVA; la norma è specifica per gli avvisi e non estendibile automaticamente alla delega interna
Norma civilistica sulla forma della procura: la Corte esclude la sua applicabilità alla delega di firma nella pubblica amministrazione, per rispettare il principio di specialità e la specificità della normativa amministrativa e tributaria
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1 comma 87
Norma speciale che consente, per gli enti locali, la sostituzione della sottoscrizione con l'indicazione a stampa negli atti impositivi prodotti mediante sistemi automatizzati; la Corte la cita per evidenziare che dove il legislatore ha voluto consentire l'indicazione a stampa lo ha fatto espressamente
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 162
Prevede che l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; citata per dimostrare l'esistenza di una disciplina specifica e rigorosa in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha esaminato la questione principale sotto il profilo della corretta interpretazione delle norme che disciplinano la validità della delega di firma e della sottoscrizione degli avvisi
Massime di principio
- La delega di firma nell'ambito degli uffici tributari è un atto amministrativo interno (delega di firma, non delega di funzioni) e rileva principalmente sul piano organizzativo interno.
- Per la delega di firma può trovare applicazione la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo titolare e la regola di cui all'art. 3 d.lgs. 39/1993: l'indicazione a stampa "firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa" può essere considerata equivalente alla sottoscrizione autografa per atti interni.
- La disciplina rigorosa che impone la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di impiegato direttivo per l'avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/73 e art. 56 DPR 633/72) resta applicabile all'avviso in sé; tuttavia ciò non comporta automaticamente che la delega di firma debba rispettare forme più gravose o che l'assenza di una sottoscrizione del delegante renda nulla la delega a prescindere.
- Non è corretta l'applicazione automatica delle regole di forma delle procure civilistiche (art. 1392 c.c.) alle deleghe interne della pubblica amministrazione: va rispettato il principio di specialità e le peculiarità del diritto tributario/administrativo.
- In caso di contestazione l'Ufficio è tenuto a produrre la documentazione interna che prova l'esistenza della delega di firma (es. ordine di servizio); tale produzione può avvenire anche in sede d'appello e la mancata allegazione immediata non determina necessariamente la nullità dell'atto.
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