Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26694/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la decisione della CTP di Agrigento che aveva annullato l'avviso di accertamento 2008 ai fini IVA. L'annullamento era avvenuto per mancata sottoscrizione/autorizzazione dell'atto da parte del direttore provinciale: l'avviso risultava sottoscritto da un funzionario in assenza di delega valida (la delega prodotta in appello era priva della sottoscrizione del delegante). L'Agenzia ha sostenuto la validità della delega di firma anche tramite l'indicazione a stampa "Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa" ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 e la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la delega di firma prevista dagli artt. 42 d.P.R. n.600/1973 e 56 d.P.R. n.633/1972 è un atto amministrativo a rilevo meramente interno (delega di firma e non delega di funzioni). Di conseguenza la disciplina generale dell'amministrazione pubblica si applica alla delega di firma: opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo titolare e trova applicazione l'art. 3 del d.lgs. n.39/1993 (equivalenza tra sottoscrizione autografa e indicazione a stampa). È stato invece escluso che la disciplina più rigorosa prevista per l'avviso di accertamento (nullità per mancata sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di impiegato della carriera direttiva) possa automaticamente estendersi alla delega di firma né che l'art. 1392 c.c. (forma della procura) sia applicabile alla delega di firma in ambito pubblico. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione per ulteriori determinazioni, ivi comprese le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.39/1993, art. 3

    La Corte riconosce che, nell'ambito degli atti amministrativi interni, l'indicazione a stampa "firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa" è equivalente alla sottoscrizione autografa; tale norma è applicabile alla delega di firma, trattandosi di atto amministrativo interno

  • d.P.R. n.600/1973, art. 42

    Prevede che l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la Corte conferma che per l'avviso stesso la disciplina è rigorosa e la nullità per mancanza di sottoscrizione è prevista, ma distingue questa disciplina dall'atto interno di delega di firma

  • d.P.R. n.633/1972, art. 56

    Analoga alla disciplina dell'art. 42 d.P.R. 600/73: richiede sottoscrizione per gli avvisi ai fini IVA; la norma è specifica per gli avvisi e non estendibile automaticamente alla delega interna

  • cod. civ., art. 1392

    Norma civilistica sulla forma della procura: la Corte esclude la sua applicabilità alla delega di firma nella pubblica amministrazione, per rispettare il principio di specialità e la specificità della normativa amministrativa e tributaria

  • legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1 comma 87

    Norma speciale che consente, per gli enti locali, la sostituzione della sottoscrizione con l'indicazione a stampa negli atti impositivi prodotti mediante sistemi automatizzati; la Corte la cita per evidenziare che dove il legislatore ha voluto consentire l'indicazione a stampa lo ha fatto espressamente

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 162

    Prevede che l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; citata per dimostrare l'esistenza di una disciplina specifica e rigorosa in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento

  • d.lgs. n.546/1992, art. 62

    Norma processuale tributaria richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha esaminato la questione principale sotto il profilo della corretta interpretazione delle norme che disciplinano la validità della delega di firma e della sottoscrizione degli avvisi

Massime di principio

  • La delega di firma nell'ambito degli uffici tributari è un atto amministrativo interno (delega di firma, non delega di funzioni) e rileva principalmente sul piano organizzativo interno.
  • Per la delega di firma può trovare applicazione la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo titolare e la regola di cui all'art. 3 d.lgs. 39/1993: l'indicazione a stampa "firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa" può essere considerata equivalente alla sottoscrizione autografa per atti interni.
  • La disciplina rigorosa che impone la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di impiegato direttivo per l'avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/73 e art. 56 DPR 633/72) resta applicabile all'avviso in sé; tuttavia ciò non comporta automaticamente che la delega di firma debba rispettare forme più gravose o che l'assenza di una sottoscrizione del delegante renda nulla la delega a prescindere.
  • Non è corretta l'applicazione automatica delle regole di forma delle procure civilistiche (art. 1392 c.c.) alle deleghe interne della pubblica amministrazione: va rispettato il principio di specialità e le peculiarità del diritto tributario/administrativo.
  • In caso di contestazione l'Ufficio è tenuto a produrre la documentazione interna che prova l'esistenza della delega di firma (es. ordine di servizio); tale produzione può avvenire anche in sede d'appello e la mancata allegazione immediata non determina necessariamente la nullità dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.