Cassazione Civile, Ordinanza n. 23188/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio tributario in cui la Corte di cassazione, con ordinanza n. 40146/2021, aveva accolto solo un motivo del ricorso della società e rigettato gli altri, cassando con rinvio la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato, in parte, l’accertamento relativo a una complessa frode fiscale/IVA attribuita alle società coinvolte. Con il successivo ricorso per revocazione, la società ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe fondato la decisione su un fatto inesistente, e cioè che il legale rappresentante/amministratore unico delle società coinvolte fosse legato da rapporti di parentela con l’avvocato indicato come artefice della frode. Secondo la ricorrente, tale circostanza sarebbe stata posta a fulcro della decisione e costituirebbe errore revocatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. Ha chiarito che la circostanza contestata non era stata affermata come fatto proprio dalla Corte di cassazione, ma era stata semplicemente riportata come accertamento di fatto compiuto dal giudice tributario di appello, rispetto al quale non era consentito un sindacato diretto in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la decisione impugnata sviluppava un ragionamento di diritto sulle norme tributarie invocate e che, se mai, il fatto asseritamente erroneo avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione della sentenza della CTR, non dell’ordinanza di cassazione. In ogni caso, il fatto dedotto non era decisivo, essendo stato considerato solo un elemento ulteriore nel ragionamento presuntivo della CTR, giuridicamente validato dalla Cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come base formale del motivo, ma la Corte ha escluso che la doglianza potesse integrare validamente il vizio dedotto.
L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione del giudice su un fatto risultante dagli atti, che non sia stato oggetto di controversia, sia immediatamente rilevabile e sia decisivo; nel caso concreto tali requisiti sono stati esclusi.
artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973
Erano tra le norme tributarie invocate nei motivi originari di ricorso, ma non sono state oggetto di accoglimento nella sede revocatoria.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 633/1972
Norma richiamata nei motivi originari di ricorso per cassazione in materia di accertamento IVA.
Norma richiamata nei motivi originari di ricorso per cassazione.
Norma richiamata nei motivi originari di ricorso per cassazione.
Norma richiamata nei motivi originari di ricorso per cassazione in tema di presunzioni semplici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva del giudice circa un fatto che risulti incontrovertibilmente dagli atti, senza che il punto sia stato oggetto di controversia tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che in sostanza miri a rimettere in discussione la valutazione giuridica o il percorso argomentativo della sentenza, né quella che contesti l’adesione della Corte a un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Per proporre revocazione avverso una decisione di legittimità occorre colpire un vero fatto processuale o percettivo della sentenza della Cassazione; se l’asserito errore appartiene alla sentenza di merito, il rimedio deve essere esperito contro quest’ultima.
- Il fatto dedotto a fondamento della revocazione deve essere decisivo: se è solo un elemento secondario o ulteriore della motivazione, manca il requisito dell’essenzialità richiesto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
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