Cassazione Civile, Ordinanza n. 23128/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento del consumatore per far fronte a debiti maturati verso una banca, in relazione a un mutuo contratto con essa. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibili le domande; il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato l'inammissibilità ritenendo che la situazione debitoria non rendesse praticabile la soluzione conciliativa proposta e che non emergessero elementi sufficienti sulla disponibilità e capacità reddituale e patrimoniale di terzi a conferire beni o redditi idonei a garantire l'attuabilità del piano nei termini di legge. Con il ricorso per cassazione, i debitori deducevano: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto; violazione del diritto di difesa, dell'art. 6 CEDU e dei principi della disciplina sul sovraindebitamento per il preteso diniego di un aiuto volto a evitare il rischio di estorsioni; violazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 3, l. n. 3/2012 per non avere il tribunale considerato i redditi dei ricorrenti, per non aver specificato quali documenti mancassero per ricostruire la situazione economico-patrimoniale e per aver precluso il deposito di un piano di rientro; infine, violazione delle regole sulla competenza del reclamo, ritenuto erroneamente assegnato alla sezione fallimentare anziché alla sezione di volontaria giurisdizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato, confermando in sede di reclamo l'inammissibilità della domanda di accesso al piano del consumatore, non fosse un provvedimento dotato di decisorietà e definitività e quindi non fosse impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il debitore può riproporre la medesima domanda, anche prima del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, salvo che abbia già beneficiato concretamente degli effetti di una procedura della stessa natura. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti con carattere di decisorietà e definitività; il decreto di conferma dell'inammissibilità della domanda di piano del consumatore non ha tali requisiti.
richiamato dai ricorrenti e dal tribunale per la verifica dell'attuabilità del piano in relazione alle risorse disponibili e alle garanzie offerte da terzi.
richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi documentali per la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale.
art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012
il termine preclusivo di cinque anni opera solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti di una procedura della medesima natura; altrimenti la domanda può essere riproposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso come parametro del diritto di difesa.
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato nei motivi di ricorso come parametro convenzionale del diritto a un equo processo.
Massime di principio
- Nel procedimento di sovraindebitamento, il decreto che in sede di reclamo conferma l'inammissibilità della domanda di accesso al piano del consumatore non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché privo di decisorietà e definitività.
- Un provvedimento è carente del requisito della definitività quando non produce un accertamento stabilmente preclusivo: il debitore può riproporre la domanda di accesso alla procedura, anche prima del decorso del termine quinquennale, salvo che abbia già fruito degli effetti di una procedura della stessa natura.
- La preclusione temporale prevista dalla disciplina del sovraindebitamento opera solo in presenza di una precedente concreta fruizione degli effetti della procedura omologa; in mancanza, la riproposizione non è impedita.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria richiamata in sentenza.
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