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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23130/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società italiana ha impugnato in Cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva riconosciuto efficacia interna a una sentenza resa da un tribunale commerciale internazionale cinese. La decisione straniera aveva condannato la società italiana a risarcire il danno subito dalla controparte cinese per il ritiro dal commercio, imposto dalle autorità sanitarie cinesi, di un farmaco prodotto dalla ricorrente e commercializzato in Cina dalla resistente. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 24, lett. a), del Trattato Italia-Cina, sostenendo che non fosse stata depositata una copia autentica della sentenza straniera, perché la copia prodotta e autenticata da notaio non dimostrava la provenienza dall'autorità competente; 2) violazione dell'art. 24, lett. f), del Trattato, sostenendo che mancasse una traduzione ufficiale valida e che l'attestazione consolare non fosse sufficiente; 3) violazione dell'art. 24, lett. b), del Trattato, per asserita mancanza del documento attestante il passaggio in giudicato della sentenza, dovendosi quindi ricorrere a un'interpretazione della normativa cinese; 4) e 5) contrasto con l'ordine pubblico interno, perché la sentenza straniera sarebbe stata resa da un giudice speciale non precostituito per legge e non indipendente, in violazione di principi costituzionali italiani; inoltre la ricorrente sosteneva di essere stata chiamata a rispondere nonostante non avesse contrattato direttamente con la resistente, ma con un intermediario, con conseguente pretesa applicazione di una responsabilità oggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché meramente reiterativi delle difese già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza specifica critica alla motivazione e con richiesta sostanziale di nuova valutazione del merito. Ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che il Trattato richiede la prova del passaggio in giudicato "salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa" e che la Corte d'appello poteva valorizzare la dichiarazione di definitività della decisione e la sua inappellabilità nell'ordinamento cinese. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, rilevando che il limite dell'ordine pubblico opera rispetto al contenuto della sentenza straniera e non alle regole ordinamentali del giudice che l'ha pronunciata, oltre al difetto di specificità delle censure rispetto alla ratio decidendi della Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile

    art. 24, lett. a), b), f); art. 21, lett. f)

    Il riconoscimento della sentenza straniera richiede, salvo che emerga dalla sentenza stessa, copia autentica, traduzione ufficiale e prova del passaggio in giudicato; il limite dell'ordine pubblico riguarda il contenuto della decisione da delibare e non le regole ordinamentali di formazione del giudice straniero.

  • L. 4 marzo 1994, n. 1999

    Norma di ratifica del Trattato Italia-Cina richiamato come base del procedimento di riconoscimento.

  • art. 33, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Per atti e documenti formati all'estero e redatti in lingua straniera deve essere allegata traduzione in italiano certificata conforme dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente, ovvero da traduttore ufficiale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di delibazione o riconoscimento di una sentenza straniera, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le stesse contestazioni già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento della sentenza straniera può essere accolta quando la copia prodotta risulti autenticata e legalizzata secondo le forme richieste, essendo la legalizzazione diretta a verificare la corrispondenza tra il documento esibito e l'originale.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza straniera non è necessaria in forma documentale separata quando tale definitività risulti dalla sentenza stessa o dal carattere non appellabile della decisione nell'ordinamento di provenienza.
  • La verifica del limite dell'ordine pubblico, nel procedimento di riconoscimento di una decisione straniera, riguarda il contenuto precettivo della sentenza da far valere in Italia e non le caratteristiche istituzionali o costituzionali dell'organo che l'ha pronunciata.
  • Le censure in cassazione devono aggredire il nucleo della ratio decidendi del provvedimento impugnato; se si arrestano a profili estranei o meramente assertivi, sono inammissibili per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereGiurisdizioneImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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