Cassazione Civile, Ordinanza n. 23132/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta da una parte privata per l’irragionevole durata di un procedimento presupposto articolato in una fase monitoria dinanzi alla Corte d’appello e in una successiva fase di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La Corte d’appello, in sede di opposizione proposta dal Ministero della giustizia contro il decreto monitorio che aveva liquidato € 600, ha annullato il decreto ritenendo non indennizzabile l’eccedenza di durata, stimata in soli 3 mesi e 15 giorni. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione sostenendo che, sommando fase di cognizione e ottemperanza, la durata complessiva del giudizio presupposto eccedeva comunque il termine ragionevole, e che ogni frazione di anno superiore a sei mesi dovesse essere computata come anno intero ai fini dell’indennizzo. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda investisse soprattutto la fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e che, quindi, dovesse essere evocato anche il Ministero dell’economia e delle finanze; in subordine ha contestato che il segmento processuale davanti alla Corte d’appello non superasse la durata ragionevole semestrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero della giustizia, ritenendo che, nella domanda di equa riparazione relativa a giudizi svolti in parte davanti al giudice ordinario e in parte davanti al giudice amministrativo, la legittimazione passiva spetti congiuntamente al Ministero della giustizia e al Ministero dell’economia e delle finanze. Poiché quest’ultimo non era stato evocato in giudizio, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli affinché sia integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e si provveda anche sulle spese. Sono rimasti assorbiti sia il secondo motivo del ricorso incidentale sia il ricorso principale.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2 e 2-bis
Richiamato dal ricorrente per sostenere il criterio di computo della durata ragionevole e la regola di calcolo delle frazioni di anno superiori a sei mesi; la Corte non ha deciso sul merito di tale censura perché assorbita dall’accoglimento del ricorso incidentale.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4
Norma richiamata nel motivo principale e nel contesto dell’opposizione al decreto monitorio in materia di equa riparazione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, comma 5
Norma richiamata dal ricorrente principale nel quadro delle censure sulla decisione impugnata.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 46, comma 1, 75, comma 1, 87, commi 2, lett. d), e 3, 114, comma 3
Norme richiamate nel ricorso principale in relazione alla fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente principale nel quadro delle censure di legittimità sulla durata del processo e sull’equa riparazione.
art. 117 Cost.
Invocato dal ricorrente principale nel quadro del richiamo ai parametri convenzionali ed eurounitari.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente principale come parametro sovranazionale dell’equa riparazione per ragionevole durata del processo.
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Richiamato dal ricorrente principale nel medesimo contesto di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 3, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato dal Ministero nel primo motivo incidentale per sostenere il difetto di legittimazione passiva esclusiva del Ministero della giustizia.
art. 75, comma 1, c.p.c.
Richiamato dal Ministero nel primo motivo incidentale per sostenere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato dal Ministero nel secondo motivo incidentale per contestare la durata ragionevole del procedimento monitorio presupposto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate per articolare i motivi di ricorso principale e incidentale.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando il pregiudizio denunciato deriva da un procedimento che si è svolto in parte davanti al giudice ordinario e in parte davanti al giudice amministrativo, la legittimazione passiva non è del solo Ministero della giustizia ma spetta congiuntamente al Ministero della giustizia e al Ministero dell’economia e delle finanze.
- Se il giudizio è promosso contro uno solo dei Ministeri e quest’ultimo eccepisce la mancata evocazione dell’altro, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero pretermesso.
- L’omessa partecipazione di uno dei litisconsorti necessari comporta la cassazione della decisione per difetto di contraddittorio, con rinvio al giudice di merito.
- Quando un motivo di ricorso incidentale è accolto su una questione preliminare di legittimazione passiva o contraddittorio, restano assorbiti i motivi ulteriori e il ricorso principale.
- Ai fini della domanda di equa riparazione, la ricostruzione della durata del procedimento presupposto può rilevare solo dopo aver verificato correttamente i soggetti passivamente legittimati e la pienezza del contraddittorio.
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