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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23131/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso di un consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio avente ad oggetto la quantificazione dei corrispettivi spettanti a una parte per progettazione ed esecuzione di lavori edili. Il giudice di merito aveva liquidato un compenso a percentuale sul valore complessivo delle opere e aveva riconosciuto solo in parte il rimborso delle spese vive. Il ricorrente ha censurato: 1) la violazione del D.M. 30.5.2002 per avere il tribunale calcolato il compenso sul valore delle opere e non sul valore della domanda, e per avere applicato la norma sulle costruzioni edilizie anziché quella speciale sulla valutazione delle opere edili, o comunque il criterio a vacazioni; 2) la riconosciuta maggiorazione per eccezionale complessità senza adeguata motivazione; 3) il rimborso di alcune spese vive in difetto di nota e senza autorizzazione all'uso di collaboratori o mezzi propri. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo e infondato il terzo nei limiti in cui riguardava spese non riconosciute dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Trento in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini della liquidazione del compenso del c.t.u., occorre guardare all'accertamento richiesto dal giudice e alla finalità principale dell'incarico, non alle singole indagini svolte come strumenti dell'accertamento; inoltre, se la consulenza rientra tra quelle tabellari con compenso a percentuale, il valore di riferimento è quello della controversia determinato dalla domanda, mentre in caso contrario il compenso va liquidato a vacazioni. Ha ritenuto inoltre che, nel caso specifico, l'attività fosse riconducibile anche alla norma speciale sulle opere edili, e non alla disciplina applicata dal tribunale.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 10, comma 1, c.p.c.

    Il valore della controversia si determina dalla domanda, ed è tale valore a rilevare per il calcolo dei compensi a percentuale del consulente tecnico.

  • art. 1 D.M. 30.5.2002

    I compensi a percentuale si calcolano in base al valore della controversia; la norma non è derogata dall'art. 11.

  • art. 11 D.M. 30.5.2002

    Riguarda le consulenze in materia di costruzioni edilizie, ma non consente di prescindere dal valore della controversia ai fini del compenso a percentuale.

  • art. 12 D.M. 30.5.2002

    È norma speciale per la valutazione delle opere edili, con onorario variabile tra un minimo e un massimo, applicabile quando l'attività del consulente rientri nel suo ambito.

  • art. 29 D.M. 30.5.2002

    È richiamato in tema di incarico unitario con pluralità di quesiti e di liquidazione di un unico compenso.

  • artt. 51 e 52 dell'allegato al D.M. 30.5.2002

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla maggiorazione per eccezionale complessità, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 52 D.P.R. 115/2002

    Richiamato dal ricorrente in tema di maggiorazione del compenso per eccezionale complessità.

  • artt. 55 e 56 D.P.R. 115/2002

    Richiamati in tema di rimborso delle spese vive del consulente tecnico.

  • art. 29 D.M. 30.5.2002

    Le spese di viaggio e per collaboratori non sono state riconosciute; il rimborso riguarda soltanto voci effettivamente rimborsabili, come quelle di cancelleria.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve qualificare l'incarico in base all'accertamento richiesto e alla sua finalità principale, non in base alle singole indagini strumentali svolte dall'ausiliario.
  • Quando il compenso è previsto a percentuale, il parametro di calcolo è il valore della controversia determinato dalla domanda introduttiva, non il valore economico del bene o delle opere esaminate dal consulente.
  • Se l'attività del consulente rientra in una previsione tabellare speciale, questa prevale sulla disposizione generale applicata dal giudice di merito.
  • Se la consulenza non rientra tra quelle per cui è previsto il compenso a percentuale, la liquidazione deve avvenire a vacazioni.
  • La nota spese del consulente deve essere specifica e documentata per le voci che richiedono giustificativo; non occorre documentazione per spese minute intrinseche alla redazione dell'elaborato, come materiali di cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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