Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da un creditore ammesso al passivo di un fallimento. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’irragionevole durata della procedura presupposta, perché aveva fatto decorrere il termine rilevante solo dalla data di ammissione al passivo del suo credito e dalla successiva soddisfazione integrale operata dall’INPS in surroga, ritenendo irrilevante la prosecuzione della procedura fino alla chiusura del fallimento. In cassazione denunciava violazione degli artt. 2-bis e segg. L. n. 89/2001, dell’art. 6 § 1 CEDU, degli artt. 1224 e 2056 c.c. e degli artt. 111 e 117 Cost., assumendo che il credito non potesse dirsi soddisfatto in ragione della sola ammissione al passivo dell’INPS, avvenuta per una somma generica e non per il singolo credito previdenziale, e che la durata andasse calcolata sino alla chiusura della procedura, essendosi il pagamento al lavoratore verificato solo pochi mesi prima. Il Ministero ha proposto controricorso con ricorso incidentale, deducendo la tardività della domanda di equa riparazione ai sensi dell’art. 4 L. n. 89/2001, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura del ricorrente perché dal decreto impugnato risultava accertato in fatto che il credito era stato integralmente soddisfatto dall’INPS in data anteriore o prossima all’ammissione del relativo credito surrogatorio al passivo, con un intervallo di poco più di due anni tra ammissione al passivo e integrale pagamento. In questa ipotesi la durata della procedura fallimentare è stata reputata ragionevole. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle procedure concorsuali, il momento finale rilevante ai fini dell’equa riparazione coincide con il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo; solo in caso di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento il termine finale può essere ancorato al decreto di chiusura del fallimento. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva allegato né provato un ulteriore credito o un distinto interesse a partecipare alla procedura fino alla chiusura. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2-bis L. n. 89/2001
È la base normativa della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo; il giudizio richiede di individuare correttamente il periodo rilevante del procedimento presupposto.
art. 4 L. n. 89/2001
Nel ricorso incidentale il Ministero ne ha invocato la violazione per sostenere la tardività della domanda di equo indennizzo; il motivo è stato però assorbito dal rigetto del ricorso principale.
art. 6 § 1 CEDU
È richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo da cui deriva la tutela indennitaria ex L. n. 89/2001.
art. 1224 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne fondi specificamente la decisione.
art. 2056 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale in tema di giusto processo e durata ragionevole.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale di conformazione dell’ordinamento interno agli obblighi convenzionali.
Massime di principio
- Ai fini dell’equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, il momento finale del procedimento presupposto coincide, di regola, con il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, non necessariamente con il decreto formale di chiusura del fallimento.
- Se il credito del soggetto istante risulta integralmente pagato nel corso della procedura concorsuale, il periodo tra l’ammissione al passivo e il pagamento va valutato come durata rilevante; quando tale intervallo è contenuto entro un arco temporale ragionevole, non sussiste violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001.
- Solo in caso di soddisfacimento parziale del credito o di totale inadempimento il termine finale della procedura concorsuale, ai fini dell’indennizzo Pinto, può essere ancorato al decreto di chiusura del fallimento divenuto definitivo.
- Chi invochi la protrazione della procedura oltre il pagamento del proprio credito deve allegare e provare un ulteriore credito insoddisfatto o un diverso interesse concreto alla permanenza nel procedimento; in difetto, non è configurabile durata indennizzabile sino alla chiusura del fallimento.
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