Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società a responsabilità limitata ha agito in responsabilità sociale contro due amministratori pro tempore, lamentando che avessero stipulato, senza la previa autorizzazione assembleare prevista dallo statuto, due contratti di appalto con una committente per la costruzione di fabbricati in aree edificabili. La società sosteneva che i contratti fossero stati conclusi a condizioni pregiudizievoli, in particolare con formula "chiavi in mano" e a corpo chiuso, senza possibilità di adeguamento del corrispettivo, nonostante in corso d'opera fossero intervenute variazioni progettuali, richieste di migliorie e modalità esecutive tali da determinare maggiori costi per la società appaltatrice. In appello la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di diritto e ha liquidato il danno sulla base di c.t.u. I ricorrenti hanno proposto quindici motivi, deducendo, tra l'altro: violazione del giudicato esterno sulla qualificazione dei contratti; errata interpretazione delle clausole contrattuali; erroneo uso di presunzioni e di elementi probatori provenienti da altro giudizio; omessa pronuncia o inammissibilità delle domande verso il chiamato in causa; errata valutazione dell'effetto di una scrittura transattiva; insussistenza del danno per copertura delle perdite da parte dei soci; difetto di nesso causale e non prevedibilità dei danni; vizi nella quantificazione del danno emergente e del lucro cessante. Un ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibili, infondati o non scrutinabili in sede di legittimità i motivi prospettati. Ha escluso, in particolare, che vi fosse giudicato esterno opponibile tra giudizi aventi parti diverse; ha rilevato che le censure sulle clausole contrattuali e sulla prova erano parziali rispetto alla ratio decidendi, che si fondava anche sulla concreta gestione del rapporto e sulle modifiche esecutive senza adeguato accordo sul corrispettivo; ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità delle domande contro il terzo chiamato per mancata estensione della domanda attorea; ha escluso che la copertura delle perdite da parte dei soci eliminasse il danno risarcibile o impedisse l'azione sociale; ha confermato la valutazione della Corte d'appello sulla prevedibilità/dolosa inadempienza e sulla quantificazione del pregiudizio patrimoniale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non opera quando manca l'identità soggettiva tra le parti dei due giudizi; non basta che vi sia una diversa qualificazione del medesimo rapporto in altra causa tra soggetti diversi.
artt. 1362, 1363 c.c.
Le censure interpretative sono inammissibili se investono solo una parte della motivazione e non colpiscono tutte le rationes poste a fondamento della decisione.
art. 1661 c.c.
La disciplina dell'appalto rileva nel giudizio sulla modifica dei lavori e sulle conseguenze economiche delle variazioni in corso d'opera.
art. 2476 c.c.
L'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori riguarda un danno da condotta propria degli amministratori; la responsabilità è solidale e non è esclusa da versamenti dei soci o da eventuale concorso di altri soggetti non evocati in giudizio.
art. 2729 c.c.
La valutazione delle presunzioni rientra nel merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione della Corte territoriale è sorretta da un percorso argomentativo non apparente.
art. 1180 c.c.
La rifusione del danno da parte di terzi o soci non coincide con l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante sugli amministratori e non elimina, di per sé, il pregiudizio risarcibile.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque deciso, anche implicitamente, su una domanda dichiarandola inammissibile o rigettandola.
artt. 106 e 112 c.p.c.
La domanda contro il terzo chiamato non si estende automaticamente se manca la volontà dell'attore di rivolgerla anche nei suoi confronti; la decisione di inammissibilità costituisce pronuncia implicita sufficiente a escludere il vizio di omessa pronuncia.
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 5 del 2003
Nel processo societario l'appello richiede censure specifiche; la mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado può precludere l'esame della domanda riproposta.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile va collegato alle conseguenze patrimoniali della condotta illecita; la quantificazione sulla base di c.t.u. è sindacabile solo nei limiti della legittimità.
art. 1225 c.c.
La regola della prevedibilità del danno non impedisce il risarcimento quando l'inadempimento è consapevolmente contrario allo statuto e i pregiudizi conseguono anche allo sviluppo prevedibile dell'operazione negoziale.
art. 2393 c.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 2476 c.c. quale parametro di responsabilità sociale degli amministratori.
art. 279 c.p.c.
La censura è stata respinta perché la sentenza definitiva non si poneva in contrasto con il decisum della sentenza non definitiva.
art. 20 d.lgs. n. 5 del 2003
In appello nel rito societario sono necessarie specifiche censure contro la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel contesto della ripartizione dell'onere della prova e della mancata dimostrazione liberatoria da parte degli amministratori.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può spiegare efficacia preclusiva solo se il precedente accertamento è intervenuto tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico; una diversa qualificazione del contratto resa in un giudizio tra altri soggetti non vincola il giudizio di responsabilità verso amministratori estranei a quel processo.
- La censura che contesti l'interpretazione del contratto o la valutazione della prova è inammissibile se non aggredisce tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Nell'azione sociale di responsabilità, la stipulazione di contratti in violazione dello statuto e senza le prescritte autorizzazioni può integrare inadempimento gestorio; il danno va poi valutato in relazione all'intera sequenza causale della gestione, inclusi gli sviluppi esecutivi dell'operazione.
- Il ripianamento delle perdite da parte dei soci non estingue automaticamente il danno cagionato dagli amministratori e non equivale a rinuncia o transazione dell'azione sociale, che è nella disponibilità della società secondo le forme e le maggioranze previste dalla legge.
- La previsione di un danno come conseguenza di un inadempimento non viene esclusa dalla regola dell'art. 1225 c.c. quando la condotta dell'amministratore sia consapevolmente contraria allo statuto e gli sviluppi pregiudizievoli dell'operazione siano prevedibili ex ante.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito decide, anche implicitamente, sull'ammissibilità o sul rigetto di una domanda; la declaratoria di inammissibilità o il rigetto implicito escludono il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
- La valutazione del danno e del nesso causale fondata su c.t.u. e su elementi istruttori non specificamente contestati è insindacabile in cassazione se la motivazione non è apparente e non si traduce in una mera rivalutazione del fatto.
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