Cassazione Civile, Ordinanza n. 25627/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di intimazione con cui l’agente della riscossione richiedeva complessivamente euro 233.771,56 per cartelle relative a tributi di diversa natura rimasti insoluti. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 11516/8/2018, aveva confermato gli atti, ritenendo regolari le notificazioni delle cartelle e dell’intimazione; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3242/01/20 depositata il 28 ottobre 2020, aveva respinto l’appello, escludendo anche i vizi motivazionali dell’intimazione e delle cartelle e la prescrizione dedotta. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi. Con i primi tre ha denunciato violazione degli artt. 26 del d.P.R. 602/1973, 140 e 139 c.p.c., censurando la ritualità delle notificazioni delle cartelle in ipotesi di irreperibilità del destinatario e sostenendo, tra l’altro, la necessità della ricezione della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa. Con il quarto ha denunciato violazione degli artt. 2953 e 2948 c.c., sostenendo che i crediti tributari si prescrivessero in cinque anni dopo la notificazione delle cartelle e che queste non producessero l’effetto di conversione della prescrizione in decennale. Nel corso del giudizio, le parti hanno inoltre concordato sull’applicazione delle discipline di annullamento dei carichi di modesto importo: per quattro cartelle era già intervenuto lo sgravio; per altre tre l’Amministrazione aveva rappresentato la sospensione dei carichi e il contribuente aveva allegato, senza contestazione, il requisito reddituale previsto dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’intera parte dell’intimazione relativa ai carichi contenuti nelle cartelle nn. 09720010645335832000, 09720020261510053000, 09720030359776361000 e 09720040107106765000, in quanto già sgravati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 119/2018. Per le cartelle nn. 09720010645335933000, 09720020134144230000 e 09720020134144331000 ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai singoli carichi inferiori a euro 5.000, inclusi sanzioni e accessori; per una delle cartelle risultava un carico superiore alla soglia, sicché la cessazione non ha riguardato l’intera posizione. Ha quindi esaminato la parte residua dell’impugnazione. I primi tre motivi, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili e infondati: il ricorso non riportava né localizzava puntualmente le relate delle singole notifiche, e la generica indicazione della presenza dei fascicoli di merito non onerava la Corte di ricercarle; inoltre, per la notifica diretta a mezzo posta e il mancato recapito dovuto a temporanea assenza, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e dal deposito presso l’ufficio postale, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica. Il quarto motivo è stato rigettato: la contestazione del merito dei crediti era preclusa, essendo state ritualmente notificate le cartelle, e la deduzione sulla prescrizione successiva era comunque infondata, poiché la prescrizione delle imposte erariali è decennale; inoltre, non erano state precisate le decorrenze riferibili alle singole cartelle. Il ricorso è stato rigettato nel resto. Il ricorrente è stato condannato alle spese: euro 5.900 in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, oltre spese prenotate a debito, ed euro 5.900 in favore di Roma Capitale, oltre euro 200 per spese borsuali, IVA e CPA. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 119/2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
La Corte applica l’annullamento automatico ai carichi entro la soglia previsti dalla norma e, constatato l’intervenuto sgravio, dichiara cessata la materia del contendere per le relative partite.
art. 4, commi 4-6, d.l. 41/2021
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, [...] delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per i singoli carichi entro euro 5.000, inclusi sanzioni e accessori, in presenza del requisito reddituale allegato dal contribuente e non contestato; la soglia va verificata sul singolo carico e non necessariamente sull’intera cartella.
Infatti, va riaffermata anche nella presente fattispecie la giurisprudenza della Corte secondo la quale, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art.26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973.
Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento avviene trascorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e dal deposito presso l’ufficio postale; non è richiesta la comunicazione di avvenuta notifica.
In ogni caso, anche in diritto la prospettazione del ricorrente non è condivisibile laddove afferma che «In caso di irreperibilità cd. relativa" del destinatario, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione».
La Corte respinge la tesi del ricorrente secondo cui, nella fattispecie di notifica diretta a mezzo posta e temporanea assenza, occorrano gli adempimenti dell’art. 140 c.p.c. e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa: ritiene applicabile il procedimento semplificato descritto in relazione all’art. 26 del d.P.R. 602/1973.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione del ricorrente non è conforme alla ridefinizione del principio sopra brevemente riassunta, in quanto non basta indicare tra gli allegati in calce al ricorso genericamente la «copia del fascicolo 1 e 2 grado», non potendo essere la Corte, in presenza di una generica doglianza di violazione di legge con riferimento ad un ampio numero di notificazioni in contestazione, onerata della ricerca tra tutti gli atti di causa della presenza delle singole relate di notifica delle numerose cartelle sottese all’intimazione necessarie da riconciliare alle singole contestazioni per la decisione complessiva del singolo motivo, il quale non contiene l’indicazione precisa della loro presenza e della collocazione del documento dove reperire ciascuna notifica.
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione di legge in materia di notificazioni deve indicare con precisione le relate rilevanti e la loro collocazione negli atti; il mero richiamo generico ai fascicoli di merito non soddisfa l’onere di specificità e localizzazione.
In primo luogo, va considerato che la fattispecie si colloca a livello di riscossione e, quindi, non può più essere rimesso in discussione il merito delle pretese fiscali contenute nelle cartelle, ritualmente notificate, afferiscono e, pertanto, il tema della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle è ormai precluso.
Una volta ritualmente notificate le cartelle e non tempestivamente contestate, in sede di impugnazione degli atti della riscossione non può essere rimesso in discussione il merito delle pretese fiscali già portate dalle cartelle.
In secondo luogo, quanto al tema della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e fermo restando che non sono neppure individuate con precisione le singole decorrenze dei termini dalla notifica di ciascuna cartella, comunque per costante interpretazione giurisprudenziale la prescrizione delle imposte erariali è decennale (tra le tante, v. Cass. n.33213 del 2023 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte afferma che la prescrizione delle imposte erariali è decennale, non quinquennale, e rileva inoltre che la sua verifica richiede l’individuazione delle decorrenze riferibili alle singole cartelle.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la notificazione di più cartelle, il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto rilevante delle relate e la loro collocazione negli atti del giudizio di merito; la generica allegazione dei fascicoli non impone alla Corte di ricercare e correlare d’ufficio i documenti alle singole censure.
- Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi, quando il mancato recapito dipende dalla temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e dal deposito presso l’ufficio postale, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica.
- Quando le cartelle siano state ritualmente notificate e non tempestivamente impugnate, la controversia sugli atti successivi della riscossione non consente di rimettere in discussione il merito delle pretese fiscali contenute nelle cartelle.
- La prescrizione delle imposte erariali è decennale; la verifica della prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle richiede comunque l’individuazione delle decorrenze relative a ciascuna cartella.
- Ai fini dell’annullamento previsto per i debiti di importo non superiore a euro 5.000, la soglia si verifica con riferimento ai singoli carichi, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni; l’annullamento parziale dei carichi determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle corrispondenti partite.
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