Cassazione Civile, Ordinanza n. 25606/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento di rettifica catastale relativo a un’area nel porto di Genova, composta da capannoni, spogliatoi e servizi destinati al deposito temporaneo e alla custodia di merci provenienti dall’estero e sdoganate nel porto. La società aveva presentato DOCFA il 21 agosto 2012 chiedendo il classamento in categoria E/1; l’amministrazione aveva attribuito la categoria D/8. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1433/2019 depositata il 4 dicembre 2019, aveva confermato la decisione di primo grado e respinto l’impugnazione dell’amministrazione, ritenendo che i beni fossero parte di un’area destinata al traffico marittimo e ad attività portuali e che mancassero autonomia funzionale e reddituale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e della disciplina introdotta dall’art. 1, commi 578 e 579, della legge n. 205/2017, sostenendo che la CTR avesse applicato retroattivamente la novella che consente, dal 1° gennaio 2020, il classamento in E/1 di determinati beni portuali. Con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina catastale, sostenendo che la destinazione commerciale e imprenditoriale dei cespiti e la loro strumentalità alle operazioni di trasporto escludessero il classamento in E/1 e giustificassero la categoria D/8. La società aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, la novità del primo motivo, la formazione di un giudicato interno sull’accertamento fattuale della mancanza di redditività e l’inammissibilità del secondo motivo.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società: la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio non rende improcedibile il ricorso quando il fascicolo non è necessario per decidere; il primo motivo non era nuovo, perché poneva una questione di diritto che non richiedeva un preliminare accertamento di fatto; non si era formato un giudicato interno, poiché le censure investivano la sussunzione giuridica dei fatti accertati e non la loro ricostruzione; anche il secondo motivo era comprensibile e pertinente alla motivazione impugnata. La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la classificazione catastale delle aree portuali non dipende dalla loro sola localizzazione né dal carattere di pubblico interesse dell’attività, ma dalla destinazione funzionale e dalle caratteristiche oggettive del bene e, in particolare, dall’eventuale esercizio di attività commerciale o industriale secondo parametri imprenditoriali, con autonomia funzionale e reddituale. Ha inoltre chiarito che la disciplina introdotta dalla legge n. 205/2017 per il classamento in E/1 di determinate aree portuali opera dal 1° gennaio 2020 e non modifica retroattivamente il regime applicabile al periodo oggetto della controversia. Poiché le aree e gli impianti in esame erano destinati a custodia e stoccaggio di merci e a operazioni connesse al traffico e al trasporto, la sentenza impugnata è stata cassata. La causa è stata rinviata alla CGT di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La categoria E è incompatibile con l’inclusione di immobili o porzioni di immobili destinati a usi commerciali o industriali quando presentino autonomia funzionale e reddituale; per le aree portuali occorre quindi verificare la funzione economico-imprenditoriale concretamente riconducibile alle caratteristiche del bene, non la sola ubicazione.
art. 1, commi 578 e 579, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Si tratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall' 1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205).
La disciplina che consente il classamento in E/1 di determinate banchine, aree portuali scoperte e depositi funzionali alle operazioni e ai servizi portuali opera dal 1° gennaio 2020 e non si applica retroattivamente alle classificazioni precedenti.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.
La categoria D comprende immobili speciali a destinazione industriale o commerciale, con capacità reddituale assoggettabile a imposta e non convertibili a diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In altri termini, la denuncia consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) senza rimettere in discussione la natura delle aree accatastate, ma solo l’erronea sussunzione del fatto nella normativa sopravvenuta.
È censurabile in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge l’erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa, quando la doglianza non rimette in discussione la ricostruzione fattuale ma contesta la disciplina giuridica applicata.
art. 41, primo comma, Cost.
Ciò in quanto, l'art. 21, comma 1, lett. a), della l. 28 gennaio 1994 n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, primo comma, Cost., sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali».
La Corte richiama la libertà di iniziativa economica quale fondamento della trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in società per l’esercizio concorrenziale delle operazioni portuali, distinguendo l’attività imprenditoriale dal servizio pubblico di vigilanza.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale di un bene situato in area portuale, la mera localizzazione nel porto e il rilievo di pubblico interesse dell’attività svolta non sono decisivi: occorre considerare la destinazione funzionale e le caratteristiche oggettive del bene e verificare se esso sia impiegato per attività commerciale o industriale secondo parametri imprenditoriali, con autonomia funzionale e reddituale.
- La categoria catastale E è incompatibile con la destinazione commerciale o industriale dell’immobile quando questo presenti autonomia funzionale e reddituale; l’interesse pubblico dell’attività e la concessione demaniale non escludono, da soli, il carattere economico-imprenditoriale dell’utilizzo.
- La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205/2017 per il classamento in E/1 di determinate aree portuali e depositi funzionali opera dal 1° gennaio 2020 e non può essere applicata retroattivamente alle classificazioni catastali relative a periodi anteriori.
- La censura che denuncia l’erronea riconduzione di fatti non contestati alla fattispecie legale è una questione di sussunzione, scrutinabile come violazione o falsa applicazione di legge senza rimettere in discussione l’accertamento della natura materiale dei beni.
- La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di merito non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione quando l’esame del fascicolo non è necessario per decidere le questioni dedotte.
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