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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore elettrico)

La controversia

Nel 2020 la società titolare e una persona fisica convennero dinanzi al Tribunale di Taranto il gestore della rete, chiedendo 1.392.632 euro di danni per ritardi e omissioni nella connessione alla rete di quattro impianti fotovoltaici ubicati ad Avetrana, identificati dalle pratiche T60434, T134155, T6390 e T481277, nonché per la tardiva risoluzione di anomalie della tensione elettrica. Gli attori lamentavano la perdita di incentivi, la mancata produzione e immissione di energia e il mancato guadagno. In particolare, contestavano preventivi incompleti, carenza di informazioni necessarie per ottenere tempestivamente le autorizzazioni, lavori per il cavidotto avviati su un fondo diverso da quello indicato, mancata collaborazione nella conferenza di servizi e ritardi nella gestione dei problemi di tensione relativi a due impianti. ARERA aveva accolto reclami della società e adottato le delibere n. 466/2015, relativa a due pratiche e recante prescrizioni e una misura pecuniaria, e n. 491/2015, relativa ai ritardi nella verifica dell’anomalia di tensione. Il gestore eccepì il difetto di giurisdizione ordinaria, sostenendo la competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettere l) e o), cod. proc. amm.; dedusse inoltre che il TAR Lombardia aveva annullato la delibera n. 466/2015 e che tale decisione era divenuta definitiva dopo la perenzione dell’appello. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 90/2023, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 400/2024, depositata il 29 novembre 2024, confermò. Con un unico motivo, i ricorrenti denunciarono violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lettere o) e l), sostenendo che la domanda era risarcitoria e fondata su condotte materiali e inadempimenti contrattuali, che il giudizio davanti al TAR aveva avuto per oggetto soltanto l’annullamento della delibera ARERA e che il gestore non aveva emanato nei loro confronti provvedimenti autoritativi. Contestavano inoltre che la coincidenza parziale dei fatti tra i giudizi rilevasse ai fini del riparto di giurisdizione e negavano che la domanda relativa alle anomalie di tensione dovesse essere sottratta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha applicato il criterio del petitum sostanziale, considerando i fatti allegati e il rapporto sostanziale dedotto, anziché la sola qualificazione formale della domanda come risarcitoria per inadempimento. Ha ritenuto che le condotte contestate, nel loro complesso, riguardassero le modalità tecnico-organizzative di esercizio del servizio pubblico di distribuzione e connessione alla rete, disciplinate dalla regolazione di settore e funzionali alla cura di interessi generali. Ha valorizzato anche il fatto che una parte significativa dei medesimi fatti era stata sottoposta ad ARERA e aveva formato oggetto di provvedimenti amministrativi e di successivo contenzioso amministrativo. La diversità tra l’azione di annullamento della delibera e quella risarcitoria non recideva il collegamento sostanziale tra la domanda e l’esercizio delle prerogative pubblicistiche. Non era necessario che la lesione derivasse da un provvedimento autoritativo formalmente adottato nei confronti degli attori. Neppure la domanda relativa alle anomalie di tensione poteva essere separata: era stata proposta come parte di un’unica vicenda dannosa, sottoposta ad ARERA e connessa alla gestione della rete. La controversia ricade quindi nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera o), cod. proc. amm.; il richiamo della sentenza impugnata anche alla lettera l) non incide sulla conclusione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm.

    Ne consegue che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., in quanto attinente, anche sotto il profilo risarcitorio, a procedure, provvedimenti e comportamenti inerenti alla produzione di energia e alle relative infrastrutture di rete, senza che assuma rilievo decisivo la veste formale della domanda come azione di danni per inadempimento.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende anche le domande risarcitorie quando, in base al petitum sostanziale, esse riguardano procedure, provvedimenti o comportamenti inerenti alla produzione di energia e alle infrastrutture di rete, riconducibili all’organizzazione del servizio pubblico.

  • art. 7 cod. proc. amm.

    Il fulcro della presente controversia è correttamente riconducibile alla previsione di cui alla lett. o), nella sua lettura coordinata con l’art. 7 cod. proc. amm. e con i principi elaborati dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite in tema di servizi pubblici e di criterio del petitum sostanziale.

    La disposizione è richiamata dalla Corte nel coordinare la delimitazione della giurisdizione amministrativa con il criterio del petitum sostanziale e con la riconducibilità della controversia all’esercizio del servizio pubblico.

  • art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.

    La memoria depositata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi di ricorso.

    La memoria depositata nella trattazione camerale è stata esaminata, ma la Corte ha ritenuto che non apportasse elementi idonei a modificare la valutazione del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma individua il parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato considerando i fatti allegati e la natura del rapporto giuridico dedotto; la qualificazione formale della domanda come risarcitoria per inadempimento non è da sola decisiva.
  • Nelle controversie relative a servizi pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste quando il danno dedotto riflette scelte o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di poteri pubblici o a prerogative funzionali all’organizzazione del servizio; spetta invece al giudice ordinario la cognizione dei meri inadempimenti paritetici interni a un rapporto negoziale e del tutto avulsi dall’esercizio di tali prerogative.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa non richiede che la lesione derivi immediatamente da un provvedimento formale: è sufficiente che la domanda coinvolga atti o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di poteri pubblici o a prerogative funzionali all’organizzazione del servizio.
  • La parziale coincidenza dei fatti tra una domanda risarcitoria e un giudizio amministrativo relativo a provvedimenti di regolazione può rilevare come indice della natura della posizione soggettiva e del collegamento strutturale della domanda con l’esercizio dei poteri pubblicistici, anche se i petitum immediati dei due giudizi sono diversi.
  • Quando le diverse condotte dedotte sono prospettate come componenti di un’unica vicenda dannosa concernente la gestione del servizio pubblico, non va frazionata la domanda ai fini del riparto di giurisdizione se il singolo segmento è inscindibilmente connesso alla verifica della corretta gestione del servizio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile

Testo integrale

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