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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25602/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso con cui, dopo una dichiarazione DOCFA dell’11 febbraio 2016 per diversa distribuzione degli spazi interni di un’unità immobiliare sita nel Comune di Reggiolo, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento proposto in categoria A/7, attribuendo la categoria A/8, classe 3, e una rendita catastale di euro 1.107,80. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia aveva respinto il ricorso con sentenza n. 309/2017, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1166/2023 depositata il 14 dicembre 2023 e notificata il 21 dicembre 2023, aveva invece accolto l’appello del contribuente, giudicando l’atto privo delle ragioni della rettifica e della mancata condivisione dei dati di classamento dichiarati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 61 del d.P.R. n. 1142/1949, 7 della L. n. 212/2000 e 36 del d.lgs. n. 546/1992: sosteneva che non vi fosse stato disconoscimento dei fatti indicati nella DOCFA, ma soltanto una diversa valutazione tecnica, per la quale sarebbe sufficiente indicare i dati oggettivi e la categoria attribuita. La Corte di cassazione non ha esaminato tale censura nel merito. Ha rilevato che, pur essendo dedotta la notificazione della sentenza d’appello via PEC il 21 dicembre 2023, l’Agenzia non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione: era stata depositata una ricevuta di accettazione incompleta, priva della busta e degli allegati, e mancava la ricevuta di avvenuta consegna. La relazione di notificazione, peraltro priva di data, non suppliva a tale mancanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza decidere il motivo relativo alla sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento catastale. Ha stabilito che la prova del perfezionamento di una notificazione telematica del ricorso richiede la produzione del messaggio PEC e dei relativi allegati, nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nei formati prescritti. Nel caso concreto, l’assenza della ricevuta di avvenuta consegna e la produzione incompleta della ricevuta di accettazione impedivano di ritenere compiuto il procedimento notificatorio e determinavano l’inesistenza della notificazione, non suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Né risultavano elementi idonei a dimostrare il rispetto del termine per impugnare. Nulla sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 61 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, 7 l. 27 luglio 2000 n. 212, 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando, in particolare, che la Corte regionale abbia erroneamente ritenuto carente la motivazione dell’avviso di accertamento catastale, benché, nel caso di specie, non vi sia stato alcun disconoscimento degli elementi di fatto indicati dal contribuente nella dichiarazione DOCFA, ma solo una diversa valutazione tecnica relativamente alla categoria e ai valori economici delle singole porzioni immobiliari.

    La norma è indicata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte non lo esamina nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso per una ragione processuale.

  • art. 325 c.p.c.

    Deve quindi verificarsi se l’odierno ricorso è stato notificato tempestivamente, nel rispetto del termine di 60 giorni imposto a pena di decadenza dall’art. 325 cod. proc. civ. e decorrente dalla notificazione della sentenza.

    Quando la sentenza è stata notificata, il ricorso deve rispettare il termine breve di sessanta giorni previsto per l’impugnazione.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. 21 gennaio 1994 n. 53.

    Per provare il perfezionamento della notificazione telematica del ricorso per cassazione occorre produrre il messaggio PEC, gli allegati e le ricevute di accettazione e consegna nei formati prescritti; ove non sia possibile il deposito telematico, la legge prevede la produzione analogica con attestazione di conformità.

  • art. 3-bis, comma 3, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Secondo il comma 3 dell’art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.

    La notificazione PEC si perfeziona in momenti distinti per mittente e destinatario: con la generazione della ricevuta di accettazione per il primo e con quella della ricevuta di avvenuta consegna per il secondo.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    L’art. 6, comma 1, innanzi richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.

    La ricevuta di accettazione prova la spedizione del messaggio PEC da parte del mittente.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

    La ricevuta di avvenuta consegna prova che il messaggio PEC è pervenuto all’indirizzo del destinatario e certifica il momento della consegna, senza che rilevi l’effettiva lettura.

  • art. 291 c.p.c.

    La mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione (cfr. in termini Cass. 19 novembre 2024, n. 29670; Cass., 17 luglio 2020, n. 15298; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20072), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.

    Il rinnovo previsto dall’art. 291 c.p.c. presuppone una notificazione esistente, seppure nulla; non è utilizzabile per rimediare all’inesistenza derivante dalla mancata prova del perfezionamento della notifica PEC.

  • art. 372 c.p.c.

    Tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

    La documentazione necessaria a provare la notificazione può essere prodotta, ai fini dell’ammissibilità, entro i limiti temporali indicati per l’udienza di discussione o l’adunanza camerale.

  • art. 379, comma 1, c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

    La Corte richiama il criterio secondo cui la prova del perfezionamento della notificazione serve a dimostrare l’instaurazione del contraddittorio; il richiamo è svolto nel confronto con la disciplina della notifica postale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

    La documentazione probatoria della notificazione può essere prodotta fino all’adunanza in camera di consiglio, nei limiti temporali indicati dalla Corte.

  • art. 140 c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

    La Corte cita la disciplina della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. come parte del precedente richiamato sul valore probatorio dell’avviso di ricevimento; non costituisce la base diretta della decisione sulla notifica PEC.

  • art. 149 c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

    La Corte richiama la disciplina della notifica postale soltanto per analogia nel descrivere la funzione della prova del perfezionamento della notificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione eseguita via PEC richiede la produzione del messaggio di trasmissione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nei formati previsti; quando non sia possibile il deposito telematico, la documentazione analogica deve essere corredata dall’attestazione di conformità.
  • La ricevuta di accettazione prova la spedizione del messaggio PEC, mentre la ricevuta di avvenuta consegna prova il suo arrivo all’indirizzo del destinatario e certifica il momento della consegna, indipendentemente dalla lettura.
  • La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna, unitamente alla produzione incompleta della ricevuta di accettazione e degli allegati, impedisce di ritenere perfezionata la notificazione e comporta l’inesistenza della stessa.
  • La rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. presuppone una notificazione esistente, ancorché nulla, e non può essere disposta quando l’attività notificatoria è inesistente.
  • La documentazione necessaria a provare il perfezionamento della notificazione può essere prodotta, ai fini dell’ammissibilità, entro i termini indicati per l’udienza di discussione o per l’adunanza camerale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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