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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25585/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Nel 2017 la società fornitrice ottenne dal Tribunale di Piacenza un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 7.950,00, oltre accessori, quale corrispettivo della fornitura di vetrocamera, veneziane e centraline destinata a un cantiere in Bironico, in Svizzera. La società acquirente si oppose, eccependo che la giurisdizione spettasse al giudice di Lugano in forza di una clausola contenuta nella commessa d’ordine, che devolveva a quel foro le controversie inerenti ai pagamenti o all’esecuzione. La fornitrice disconobbe la firma apposta sulla conferma d’ordine del 17 giugno 2016; non seguì istanza di verificazione. Il Tribunale rigettò l’opposizione e confermò il decreto. In appello la società svizzera ripropose la questione come difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando la Convenzione di Lugano del 2007 e la legge n. 218 del 1995, e contestò in subordine la decisione di merito per mancata ammissione di prove. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2789/2021 del 5 novembre 2021, dichiarò il difetto di giurisdizione italiana, indicò il giudice elvetico di Lugano quale giudice munito di giurisdizione e revocò il decreto ingiuntivo. La fornitrice ricorse per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 2 della Convenzione di Lugano e dell’art. 11 della legge n. 218 del 1995. Sosteneva che la convenuta avesse contestato in primo grado soltanto la competenza territoriale sulla base della clausola, poi inutilizzabile perché la sottoscrizione era stata disconosciuta e non verificata, e non potesse introdurre in appello nuovi criteri di giurisdizione; sosteneva inoltre che la Corte d’appello non potesse rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione su profili diversi da quelli inizialmente dedotti e che la Convenzione impedisse l’applicazione dell’art. 11 della legge n. 218 del 1995.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto che l’eccezione formulata in primo grado, pur impropriamente denominata incompetenza territoriale, esprimesse chiaramente la volontà della società convenuta in senso sostanziale di rifiutare la giurisdizione italiana; la qualificazione giuridica dell’eccezione spetta al giudice e l’erronea etichetta non ne muta la sostanza. Poiché la convenuta non aveva accettato la giurisdizione italiana, l’art. 11 della legge n. 218 del 1995 le consentiva di far valere il difetto di giurisdizione anche in appello, sulla base di argomenti diversi da quelli inizialmente prospettati. La Convenzione di Lugano prevale quanto ai criteri di giurisdizione, ma non esclude l’applicazione della norma interna che disciplina tempi e modalità di deduzione dell’eccezione, purché compatibile con il sistema convenzionale. Non si era formato un giudicato interno, poiché la statuizione del Tribunale era stata specificamente impugnata in appello. Il mancato esperimento della verificazione della firma rendeva inutilizzabile la clausola quale prova attributiva della giurisdizione, ma non cancellava la manifestazione della volontà di non accettare la giurisdizione italiana e non impediva di fondare la contestazione su altri criteri convenzionali e su fatti pacifici. La giurisdizione del giudice svizzero risultava dagli artt. 2 e 5 della Convenzione di Lugano: la convenuta aveva sede in Svizzera e in Svizzera si trovava il luogo di consegna della merce, luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta. È stata quindi confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione italiana e la giurisdizione del giudice elvetico. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente euro 2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 della Convenzione di Lugano del 2007

    la conclusione della Corte territoriale, nel senso del difetto di giurisdizione del giudice italiano e della spettanza della giurisdizione al Tribunale di Lugano, deve ritenersi immune da vizi.

    La disposizione concorre a individuare i criteri convenzionali di giurisdizione; nel caso concreto, la giurisdizione spetta al giudice dello Stato in cui è domiciliata la convenuta.

  • art. 5 della Convenzione di Lugano del 2007

    la valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di giurisdizione è frutto di una corretta applicazione degli artt. 2 e 5 della Convenzione di Lugano, discendendo da essi, a fronte dei dati fattuali pacifici in causa, la giurisdizione del giudice elvetico sia in quanto giudice dello Stato, vincolato dalla Convenzione, ove ha la propria sede la società opponente, convenuta in senso sostanziale, sia in quanto giudice dello Stato, vincolato dalla Convenzione, ove l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

    Per le controversie contrattuali considerate, la giurisdizione può radicarsi anche nello Stato del luogo in cui l’obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita; nella fattispecie, tale collegamento conduceva alla Svizzera, luogo di consegna della merce.

  • art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218

    In base a tale disposizione, avendo comunque la società elvetica – convenuta in senso sostanziale - chiaramente manifestato già nell’atto di opposizione, con la menzionata eccezione pur impropriamente qualificata, la volontà di “non accettare” la giurisdizione italiana, le era certamente consentito rilevare in appello il difetto di giurisdizione del giudice italiano benché sulla base di argomenti diversi da quelli addotti in primo grado.

    Il convenuto costituito che non abbia accettato la giurisdizione italiana può eccepirne il difetto anche in appello, pur sviluppando argomenti diversi da quelli formulati in primo grado; rileva la sostanza della contestazione e non la sua qualificazione terminologica.

  • art. 2, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218

    L’art. 2 di tale legge stabilisce che le disposizioni interne «non pregiudicano» l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, con ciò riconoscendo la prevalenza del diritto convenzionale nella disciplina dei criteri di giurisdizione, ma non escludendo l’operatività delle norme interne che, come l’art. 11, disciplinano profili processuali relativi alle modalità di deduzione e rilievo del difetto di giurisdizione, purché non in contrasto con il sistema convenzionale.

    La prevalenza delle convenzioni internazionali riguarda la disciplina dei criteri di giurisdizione, ma non impedisce l’applicazione delle norme interne compatibili che regolano le modalità processuali di deduzione del difetto di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La contestazione della giurisdizione va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: se il convenuto manifesta chiaramente la volontà di rifiutare la cognizione del giudice italiano, l’aver denominato la contestazione come eccezione di incompetenza territoriale non ne muta la natura; il giudice deve procedere alla corretta qualificazione giuridica.
  • Il convenuto costituito che abbia manifestato di non accettare la giurisdizione italiana può eccepirne il difetto anche in appello e fondare la contestazione su criteri diversi da quelli allegati in primo grado, nei limiti previsti dall’art. 11 della legge n. 218 del 1995.
  • La Convenzione di Lugano disciplina i criteri di collegamento della giurisdizione e i casi di rilievo officioso, ma non esclude l’applicazione delle norme interne compatibili che regolano quando e come il convenuto non acquiescente può dedurre il difetto di giurisdizione.
  • Non si forma giudicato interno sulla giurisdizione quando la statuizione del primo giudice che respinge la relativa contestazione è specificamente impugnata in appello.
  • Il disconoscimento di un documento privato e la mancata verificazione possono impedire di attribuire efficacia probatoria alla clausola in esso contenuta, ma non eliminano, di per sé, la manifestazione della volontà di non accettare la giurisdizione italiana né impediscono di sostenere il difetto di giurisdizione in base ad altri criteri convenzionali e a fatti pacifici.
  • Ai sensi dei criteri convenzionali applicabili, la giurisdizione può spettare al giudice dello Stato del domicilio del convenuto e, nelle controversie contrattuali rilevanti, al giudice dello Stato in cui l’obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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