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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29060/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica regionale relativa agli anni 2008 e 2010, riferita a un veicolo risultato intestato alla contribuente al Pubblico Registro Automobilistico. I giudici tributari di merito hanno ritenuto dovuto il tributo sulla base della proprietà formale del veicolo, escludendo rilievo all'allegato mancato rilascio del libretto di circolazione e alla mancata abilitazione alla guida. In cassazione la contribuente ha articolato sette motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente e omessa esposizione dei fatti; (2) violazione dell'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982, sostenendo che la risultanza del PRA integra una presunzione relativa vinta da prova contraria; (3) violazione dell'art. 94 cod. strada e della circolare ministeriale n. 122/E/1998, assumendo che l'idonea documentazione e la data certa bastassero a superare la presunzione; (4) ulteriore violazione dell'art. 94 cod. strada e della circolare ACI n. 4067/2013, deducendo che la casistica di esonero non sarebbe tassativa; (5) violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 504/1992, richiamando i limiti regionali in tema di tassa automobilistica; (6) violazione dell'art. 10-bis l. n. 212/2000 e nullità delle cartelle per asserito abuso del diritto; (7) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997, invocando la forza maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza tributaria, pur concisa, consentiva di comprendere oggetto e ragioni della decisione. Ha respinto congiuntamente i motivi dal secondo al sesto, affermando che la tassa automobilistica grava sul soggetto che risulta proprietario al PRA, ma la relativa pubblicità ha valore di presunzione relativa superabile con prova contraria di perdita del possesso mediante documenti di data certa; tuttavia, nel caso concreto, la documentazione e le circostanze dedotte dalla ricorrente riguardavano elementi irrilevanti ai fini dell'esonero, come il mancato rilascio del libretto di circolazione e l'assenza di abilitazione alla guida, non la perdita della disponibilità del veicolo o una delle ipotesi legalmente rilevanti. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che perché la dedotta forza maggiore non risultava trattata nei giudizi di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e, inoltre, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità perché la motivazione, seppur concisa, consente di comprendere la decisione.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso; non incide sull'esito perché le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la nullità per motivazione inesistente o apparente ricorre solo se non siano individuabili gli elementi di fatto e le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione; la concisione non comporta nullità se la decisione è intelligibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro richiamato per la nullità della sentenza e per la deduzione di vizi processuali.

  • art. 5, comma 32, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53

    Stabilisce che la tassa automobilistica grava su chi risulta proprietario al PRA; la risultanza pubblicitaria integra una presunzione relativa, superabile con prova contraria della perdita del possesso mediante documenti di data certa.

  • art. 94 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Per l'esonero dalla tassa automobilistica è sufficiente produrre idonea documentazione attestante l'inesistenza del presupposto giuridico; quando sia dimostrata l'assenza di titolarità o di disponibilità del bene, gli uffici annullano le procedure di riscossione coattiva.

  • art. 17, comma 18, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Ha novellato l'art. 94 cod. strada, introducendo la disciplina rilevante per l'esonero dalla tassa in presenza di sopravvenuta cessazione dei diritti sul veicolo.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla ricorrente per affermare i limiti delle regioni in materia di tassa automobilistica; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte non accoglie la censura di abuso del diritto, implicitamente perché estranea alla fattispecie e comunque non fondata in ricorso.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per invocare la non punibilità per forza maggiore; il motivo è inammissibile per difetto di specificità e perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando la sua assenza o estrema lacunosità impedisca di comprendere gli elementi di fatto considerati e la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
  • In materia di tassa automobilistica, la risultanza del PRA a nome di un soggetto non integra una presunzione assoluta, ma una presunzione relativa di proprietà e di soggezione passiva, superabile con prova contraria della perdita del possesso o della disponibilità del veicolo mediante documenti di data certa.
  • L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica richiede la prova di fatti tipizzati o comunque giuridicamente rilevanti che attestino l'inesistenza del presupposto impositivo; non sono di per sé idonei fatti che attengano alla mera circolazione materiale del veicolo o alle abilitazioni soggettive alla guida, se non dimostrano la perdita della disponibilità del bene.
  • La censura di legittimità deve essere specifica e autosufficiente: è inammissibile se non indica chiaramente i fatti, gli atti di causa e il luogo processuale in cui la questione è stata già dedotta nei gradi di merito.
  • Questioni nuove o comunque non trattate nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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