Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per un importo complessivo di euro 38.643,72, iscritta a ruolo in via definitiva sulla base di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2005. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo viziata la notificazione dell'avviso presupposto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avesse dichiarato la nullità della notifica della cartella per essere stata eseguita tramite posta privata, quando tale specifica doglianza non era stata formulata; 2) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., contestando la declaratoria di nullità della notifica effettuata nel 2011 tramite operatore postale privato, che per la disciplina ratione temporis vigente doveva ritenersi valida; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per tardività e altri profili formali; l'agente della riscossione ha depositato un controricorso adesivo chiedendo l'accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari del contribuente sulla tardività del ricorso dell'Agenzia e sull'inammissibilità del controricorso dell'agente della riscossione. Nel merito ha respinto il primo motivo, escludendo l'ultrapetizione, perché la censura generica sulla mancata notificazione dell'avviso di accertamento comprendeva anche i vizi del procedimento notificatorio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel periodo considerato, la notificazione di un atto impositivo a mezzo posta privata era consentita dalla disciplina allora vigente e non poteva essere qualificata come nulla per il solo uso del servizio privato. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente, poiché non aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva inesistente o non provata la notifica. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non incorre in ultrapetizione se qualifica come specificazione di una doglianza già proposta la deduzione di un singolo vizio del procedimento notificatorio compreso nella censura generale contro la notificazione dell'atto presupposto.
art. 327 c.p.c.
In assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo per impugnare è di sei mesi; nel caso concreto era ancora pendente all'inizio del periodo di sospensione emergenziale.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Ha disposto la sospensione dei termini processuali civili e, in particolare, dei termini per le impugnazioni, rendendo tempestivo il ricorso notificato nel periodo interessato.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Ha inciso sulla disciplina della sospensione emergenziale dei termini, rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione.
art. 60 d.P.R. 600/1973
È richiamato quale norma sulla notificazione degli atti impositivi, ma la Corte ritiene che la disciplina del periodo consentisse la notifica a mezzo operatore postale privato.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione non può essere affermata quando l'atto sia stato eseguito secondo un modello consentito dall'ordinamento ratione temporis.
art. 160 c.p.c.
Viene evocato per sostenere la nullità della notifica, ma la Corte esclude la nullità nel caso concreto.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancanza o mera apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Richiamato per il raccordo tra processo tributario e principi del processo civile in tema di motivazione.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992
Impone nel processo tributario l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto e una motivazione effettiva, non meramente apparente.
art. 53 D.Lgs. 546/1992
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo sulla motivazione della sentenza di appello.
art. 54 D.Lgs. 546/1992
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo sulla motivazione della sentenza di appello.
D.Lgs. 261/1999
Nel testo viene ricostruita l'evoluzione della disciplina dei servizi postali e delle notificazioni, rilevante per stabilire la validità della notifica tramite operatore privato nel periodo considerato.
Direttiva 97/67/CE
È richiamata come origine della liberalizzazione del mercato dei servizi postali.
Direttiva 2008/6/CE
È indicata come tappa della liberalizzazione del mercato postale, rilevante per la notificazione tramite operatori privati.
D.Lgs. 58/2011
Ha modificato il D.Lgs. 261/1999 in senso rilevante per la parziale liberalizzazione delle notifiche a mezzo posta.
L. 124/2017, art. 1, comma 57, lett. b)
Ha abrogato la riserva esclusiva e completato la liberalizzazione del servizio postale, rendendo non più attuale il precedente regime riservato.
Cass. S.U. n. 299/2020
Riguarda la nullità e non l'inesistenza della notifica eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo per atti processuali nel periodo indicato; la Corte la distingue dalla fattispecie esaminata.
Massime di principio
- Quando una parte deduce in modo generale la mancata notificazione di un atto, il giudice può esaminare anche specifici vizi del relativo procedimento notificatorio senza incorrere in ultrapetizione, se tali profili risultano ricompresi nella censura originaria.
- L'erronea intestazione di un motivo di ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se dal contenuto argomentativo è chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato.
- Nel periodo in cui la disciplina postale era già parzialmente liberalizzata per gli atti impositivi, la notificazione di un atto amministrativo a mezzo operatore postale privato poteva essere valida se conforme alla normativa ratione temporis applicabile; non è corretto trasporre automaticamente agli atti amministrativi il principio elaborato per gli atti processuali.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad affermazioni assertive o lacunose che non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e di controllare la decisione.
- Nel processo tributario, come nel processo civile, il dovere di motivazione impone l'esposizione concisa ma effettiva delle ragioni in fatto e in diritto poste a base della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28904/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →