Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per le annualità 1990, 1991 e 1992, in relazione al sisma del 13 dicembre 1990 che colpì alcune province siciliane. La domanda di rimborso era rimasta senza risposta e si era formato silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso era stato respinto quanto all'IRPEF e accolto solo in parte quanto all'ILOR; in appello la decisione era stata confermata, rilevandosi che il contribuente, essendo titolare di reddito d'impresa, non aveva dedotto né provato i danni subiti per effetto del sisma e si era limitato a invocare il beneficio sulla base degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli e della disciplina del c.d. de minimis. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione solo apparente; omessa valutazione della prova; violazione della disciplina sull'agevolazione, del TFUE e dell'onere della prova; violazione delle regole sulla valutazione delle prove documentali. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente, che i motivi tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e che, per i contribuenti esercenti impresa, il beneficio è subordinato sia al rispetto del regime de minimis sia alla prova di un nesso chiaro e diretto tra danni da calamità naturale e aiuto richiesto, prova nel caso di specie mancata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito non apparente, ha considerato inammissibili le censure che miravano a contestare la valutazione delle prove e ha comunque affermato che il contribuente non aveva allegato né dimostrato i danni subiti per il sisma, presupposto necessario per l'agevolazione in presenza di attività d'impresa. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla per motivazione apparente solo se non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiede una motivazione sufficiente anche nel processo tributario
art. 115 c.p.c.
non consente in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio; la censura non può tradursi in richiesta di nuovo esame dei fatti
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio processuale o del travisamento rilevante nei casi ammessi
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
i motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame; non è ammissibile usarli per ottenere una nuova valutazione dei fatti
art. 9, comma 17, L. 289/2002
prevede il beneficio del rimborso per i soggetti colpiti dal sisma, ma il suo ambito è limitato dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato per i titolari di reddito d'impresa
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
consente la compatibilità dell'aiuto di Stato solo se vi è un nesso chiaro e diretto tra danni da calamità naturale e aiuto concesso
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i requisiti per l'agevolazione e la compatibilità con il regime UE grava sul beneficiario
art. 380 bis.1 c.p.c.
è stata depositata memoria nel procedimento camerale
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato legittima la condanna per abuso del processo e la sanzione equitativa
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 665, L. 190/2014
riconosce il rimborso ai soggetti colpiti dal sisma, ma per le attività d'impresa la fruizione resta sospesa e condizionata alla verifica di compatibilità UE
Decisione Commissione UE n. 5549/2015
incide sulla compatibilità dell'agevolazione e impone il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato
regolamento de minimis
il beneficiario deve provare che, nel triennio rilevante, il cumulo degli aiuti non supera la soglia consentita
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte connesse a calamità naturali, se il beneficiario svolge attività d'impresa, l'agevolazione deve rispettare la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, il regime de minimis o la deroga per danni da calamità naturale.
- Per ottenere il beneficio non basta invocare la disposizione agevolativa o il superamento della soglia astratta di rimborso: il contribuente deve allegare e provare, in concreto, sia il rispetto del regime de minimis sia, quando richiesto, l'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti e l'aiuto richiesto.
- La motivazione è apparente solo quando non renda percepibile il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a escludere il vizio.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione del materiale probatorio e la stima della sua attendibilità appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo i limiti del travisamento del fatto nei casi previsti dall'ordinamento.
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