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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di un terreno in Potenza, espropriato nell'ambito di un comparto urbanistico, aveva impugnato la determinazione dell'indennità di espropriazione chiedendo una stima più elevata del valore del suolo e il riconoscimento delle ulteriori somme dovute, oltre indennità di occupazione, rivalutazione e interessi. Il giudice d'appello, dopo c.t.u., aveva ritenuto il terreno edificabile e aveva liquidato l'indennità applicando un criterio sintetico-comparativo, riconoscendo però una diversa incidenza degli oneri di urbanizzazione. Il consorzio espropriante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per asserita interruzione automatica del processo a seguito del collocamento a riposo dei difensori del Comune; 2) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001 e omesso esame di fatto decisivo, per l'incongruità del campione estimativo (solo cinque atti) e per il mancato rilievo di elementi comparativi diversi; 3) violazione della medesima norma per non aver considerato le caratteristiche intrinseche e morfologiche del terreno, ritenuto dal ricorrente intercluso, scosceso e con elevati costi di edificazione; 4) violazione dell'art. 61 c.p.c. per mancata rinnovazione della c.t.u. e mancata ammissione di prova testimoniale sui maggiori costi di urbanizzazione e sicurezza; 5) violazione della disciplina sugli oneri di urbanizzazione, sostenendo che, pur applicando i criteri della corte d'appello, il defalco dovesse essere diverso e l'indennità inferiore; 6) conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso che la mancata interruzione del processo potesse essere fatta valere dal ricorrente; ha osservato che le censure di merito non colpivano la ratio decisiva della sentenza impugnata e, comunque, si risolvevano in una critica del giudizio di fatto sulla stima, non sindacabile se congruamente motivato; ha confermato la discrezionalità del giudice nel non disporre nuova c.t.u. o ulteriori prove; ha reputato il quinto motivo privo di specificità e autosufficienza; ha rigettato il sesto motivo perché fondato esclusivamente sull'erroneità dei precedenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del consorzio al pagamento delle spese in favore del controricorrente e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del consorzio espropriante. Ha ritenuto infondato il motivo sull'interruzione del processo, perché la causa interruttiva non è deducibile dalla parte diversa da quella colpita dall'evento. Ha poi escluso che le censure sulla stima dell'indennità e sulla valutazione delle caratteristiche del suolo fossero idonee a scalfire la ratio decidendi della sentenza di merito e ha considerato congrua la motivazione della corte territoriale, che aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. Ha respinto anche le doglianze sulla mancata rinnovazione della consulenza tecnica e sull'omessa ammissione di testimoni, rimarcando la discrezionalità del giudice di merito. Il motivo di calcolo degli oneri di urbanizzazione è stato ritenuto non specifico e non autosufficiente. In conseguenza del rigetto, il consorzio è stato condannato a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti del Comune rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.c.

    La deduzione della mancata interruzione del processo è stata esclusa perché la relativa disciplina tutela la parte colpita dall'evento interruttivo, non la controparte.

  • art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro per le censure di violazione di legge formulate nei motivi sul valore del suolo e sugli oneri di urbanizzazione.

  • art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la doglianza di nullità della sentenza e per la censura sulle spese.

  • art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c.

    È richiamato per le censure di omesso esame di fatti decisivi e di vizi motivazionali; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul fatto.

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    È la norma invocata per la determinazione dell'indennità di espropriazione del suolo edificabile, la cui applicazione è stata ritenuta corretta dal giudice di merito.

  • art. 61 c.p.c.

    La scelta di disporre o meno una nuova consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza e non è infirmata dal rigetto dei motivi di merito.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge, se dovuto, l'ulteriore importo previsto dal comma quater.

  • art. 27, 5° co., legge n. 166/2002

    È richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo degli oneri di urbanizzazione, ma la censura è respinta per difetto di specificità.

Massime di principio

  • La mancata interruzione del processo per un evento che colpisce il difensore di una parte non può essere fatta valere dalla controparte come causa di nullità della sentenza: la disciplina dell'interruzione tutela esclusivamente la parte investita dall'evento.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario colpire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; la censura che non si confronta con il decisum è inammissibile o comunque priva di efficacia demolitoria.
  • In materia di stima dell'indennità di espropriazione, l'accertamento della natura del suolo e il metodo estimativo adottato appartengono al giudice del merito e, se sorretti da motivazione congrua, non sono sindacabili in cassazione come mero riesame del fatto.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione può essere assolta mediante richiamo dell'elaborato per relationem, senza necessità di confutare analiticamente tutte le critiche di parte, che si intendono implicitamente disattese.
  • La scelta di disporre una rinnovazione della consulenza tecnica o ulteriori prove è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la ritenuta superfluità dell'indagine emerge dal complesso della motivazione.
  • Le censure sui calcoli estimativi devono essere specifiche e autosufficienti: chi contesta il quantum deve indicare in modo compiuto il percorso aritmetico e documentale alternativo, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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