Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Un uomo residente in Italia e svolgente attività di agente immobiliare ha agito perché il suo nome era comparso in alcuni articoli pubblicati su un quotidiano, nel contesto di vicende di presunta rilevanza illecita legate all'operazione Telekom-Serbia e a un contratto tra società riconducibili a soggetti coinvolti. Il ricorrente ha sostenuto che gli articoli gli attribuivano falsamente qualità e ruoli non posseduti, e soprattutto lo accostavano in modo suggestivo e denigratorio a fatti e persone presentati come penalmente rilevanti, con lesione della reputazione personale e professionale. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta nei confronti del giornalista e dell'editrice; in appello il rigetto era stato confermato sulla base dell'idea che le indicazioni relative al ricorrente fossero marginali e non diffamatorie, trattandosi di inesattezze secondarie in un articolo sostanzialmente rivolto ad altri protagonisti. Con il ricorso per cassazione è stata censurata, con un unico motivo, la violazione di legge e l'omesso esame di fatto decisivo, lamentando in particolare la falsa applicazione delle norme sulla responsabilità aquiliana, sulla responsabilità del direttore/editore, sulla diffamazione a mezzo stampa e sull'onere della prova, nonché l'erronea esclusione della valenza diffamatoria indiretta dell'accostamento del nome del ricorrente a vicende di illiceità non accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato nei limiti di cui in motivazione. Ha cassato la sentenza d'appello perché la Corte territoriale aveva applicato in modo improprio il principio sulle inesattezze marginali in notizie complessivamente vere, mentre nel caso concreto si era in presenza di articoli che insinuavano in modo suggestivo e insistito l'illiceità di fatti non accertati e accostavano il nominativo del ricorrente a vicende penalmente connotate pur in assenza di un suo ruolo effettivo. È stato quindi riconosciuto il potenziale carattere diffamatorio dell'accostamento giornalistico e disposto rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame delle conseguenze della diffamazione e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della tutela della reputazione e della persona.
Invocato quale norma generale dell'illecito aquiliano per il risarcimento del danno da diffamazione.
Richiamato nel motivo con riferimento alla responsabilità del preponente/editoriale per il fatto del dipendente o ausiliario.
La Corte ha ritenuto falsa la sua applicazione da parte del giudice di merito, poiché l'accostamento suggerito dagli articoli poteva integrare diffamazione.
Richiamato nel motivo in tema di responsabilità per il contenuto degli articoli di stampa.
Richiamato nel motivo in tema di disciplina della stampa e delle responsabilità giornalistiche.
Richiamato nel motivo con riguardo all'onere della prova dei fatti veri e della correttezza del racconto giornalistico.
Invocato per l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla denigrazione indiretta mediante accostamento suggestivo.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla diffamazione a mezzo stampa non basta verificare la verità di singole vicende narrate: occorre considerare anche il significato complessivo prodotto dall'insieme degli accostamenti, delle omissioni e delle scelte espressive, perché un racconto formalmente corretto può risultare comunque lesivo se suggerisce al lettore un ulteriore significato denigratorio.
- L'inesattezza di alcune indicazioni riferite a una persona non è neutra quando non è marginale rispetto alla portata informativa dell'articolo e trasforma il soggetto da estraneo o innocuo a protagonista di fatti presentati come illeciti o penalmente rilevanti.
- Il diritto di cronaca è legittimo solo se la notizia è vera o quantomeno putativa a seguito di serio e diligente lavoro di verifica; non è sufficiente che siano veri alcuni frammenti del racconto se vengono taciuti o deformati fatti strettamente connessi capaci di mutarne il significato complessivo.
- L'accostamento subdolo o suggestivo di un soggetto estraneo a vicende di illiceità può integrare diffamazione anche in assenza di un'espressa attribuzione di condotte illecite, quando l'effetto complessivo del testo è di porlo in cattiva luce presso i lettori.
- Nel valutare la lesività di un articolo di stampa, il giudice deve esaminare la notizia nel suo contesto integrale e non limitarsi a isolare singole frasi o a considerare marginale un riferimento personale se, nel complesso, esso contribuisce alla rappresentazione diffamatoria.
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