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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente espropriante)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 2008 con cui, a fronte dell'occupazione d'urgenza di un'area destinata a opere ferroviarie, l'ente occupante si obbligava a corrispondere alla società che gestiva un esercizio di ristorazione un'indennità per il periodo di mancato utilizzo dell'area. Dopo il pagamento della prima tranche, la società beneficiaria chiese decreto ingiuntivo per la seconda tranche, relativa al periodo aprile 2010-ottobre 2011. L'ente propose opposizione sostenendo che la società aveva cessato di avere diritto all'indennità perché aveva smesso di pagare i canoni al locatore dell'immobile ed era stata poi sfrattata: la risoluzione del contratto di locazione, secondo l'ente, faceva venir meno retroattivamente il presupposto del diritto all'indennizzo. In cassazione l'ente censurava la sentenza d'appello per avere ritenuto irrilevanti la morosità locativa e l'ordinanza di convalida di sfratto, assumendo che la risoluzione del contratto di locazione retroagisse al momento dell'inadempimento, con conseguente insussistenza del diritto all'indennità per il periodo residuo e anche per una parte di quello già pagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha censurato la Corte d'appello per falsa applicazione dell'art. 1458 c.c., chiarendo che la risoluzione per inadempimento di un contratto di durata, quando rileva come presupposto esterno di diritti verso terzi, produce effetti dal momento dell'inadempimento e non solo dalla domanda o dalla pronuncia. Poiché nel caso concreto la locazione era stata risolta per morosità già dal gennaio 2010, la qualità di conduttore della società beneficiaria era venuta meno da tale data e, quindi, era venuto meno il presupposto giuridico dell'indennità promessa dall'ente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando il principio di diritto enunciato; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1458 c.c.

    "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite"

    La norma limita la non retroattività solo agli effetti interni restitutori sui rapporti tra le parti e sulle prestazioni già eseguite; per gli altri effetti, specie quando il contratto rileva come presupposto di diritti verso terzi, la risoluzione nei contratti di durata retroagisce al momento dell'inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    La pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento rileva quale accertamento giudiziale dello scioglimento, ma il fatto costitutivo sostanziale dello scioglimento va individuato nel momento dell'inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va valutata con riferimento alla situazione sostanziale rilevante prima della domanda; un adempimento tardivo anteriore alla domanda non elimina necessariamente la rilevanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato per distinguere la questione del computo dei frutti o del risarcimento dovuto dal conduttore tenuto alla restituzione, tema diverso da quello degli effetti esterni della risoluzione nei confronti dei terzi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale forma di trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'art. 1458 c.c. va letto nel senso che la limitazione della retroattività riguarda solo le prestazioni già eseguite e i conseguenti effetti interni tra le parti; non esclude che la risoluzione produca effetti retroattivi verso terzi quando il contratto costituisca presupposto di ulteriori diritti o fattispecie.
  • Quando l'esistenza di un contratto di durata è elemento costitutivo o presupposto giuridico di un diritto verso un terzo, la successiva risoluzione del contratto fa venir meno quel presupposto dal momento dell'inadempimento dedotto a base della domanda di risoluzione, e non dal momento della domanda o della decisione.
  • L'ordinanza di convalida di sfratto per morosità produce, sul piano degli effetti sostanziali, gli stessi effetti di una sentenza di risoluzione del contratto di locazione; pertanto, ove la locazione rilevi come fatto costitutivo di un diverso diritto, la sua cessazione va considerata dalla data dell'inadempimento che l'ha determinata.
  • Non può essere riconosciuto un vantaggio economico a favore della parte inadempiente che finisca per cumulare il beneficio contrattuale o indennitario con il mancato adempimento dei propri obblighi, poiché ciò si porrebbe in contrasto con la funzione della risoluzione per inadempimento di ripristinare l'assetto di interessi antecedente all'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieRisoluzione del contrattoLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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