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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ordine comunale di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, occupato dalla ricorrente dopo il decesso dell'originaria assegnataria, sua zia. La ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento sostenendo di non essere occupante abusiva, ma soggetto legittimato al subentro nell'assegnazione perché stabilmente convivente con l'assegnataria e inserita nel nucleo familiare. In primo grado la domanda era stata respinta per mancata prova della stabile occupazione e dei presupposti richiesti dalla normativa regionale per la voltura; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo necessario non solo il fatto materiale della coabitazione, ma anche la previa inclusione nel nucleo familiare dell'assegnataria tramite tempestiva richiesta e formale riconoscimento dell'ente. Con tre motivi di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 13 della legge regionale Puglia n. 10/2014, lamentando che la Corte d'appello avesse introdotto d'ufficio il requisito della preventiva comunicazione dell'inizio della coabitazione; 2) violazione dell'art. 13 della legge regionale, sostenendo che il diritto di subentro non presupponesse il formale inserimento nel nucleo familiare né una verifica positiva dell'ente, e deducendo in subordine che l'ente fosse comunque consapevole della coabitazione e dei pagamenti dei canoni; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 11 e 18 del d.P.R. n. 1035/1972, assumendo l'illegittimità del procedimento di rilascio per mancato rispetto dei termini difensivi dell'occupante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue censure. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la decisione impugnata non aveva introdotto d'ufficio una questione nuova, ma aveva applicato la disciplina regionale nel senso che il subentro nell'alloggio ERP richiede la preventiva verifica e il formale riconoscimento dell'inclusione dell'aspirante nel nucleo familiare dell'assegnatario defunto; inoltre, la doglianza di violazione di legge era generica perché non individuava con precisione quale normativa sarebbe stata applicata analogicamente in modo illegittimo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità e per mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva indicato dove fosse stata dedotta in atti la circostanza del pagamento dei canoni né aveva chiarito in modo puntuale il relativo contenuto processuale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura nuova, perché la questione del mancato rispetto dei termini del procedimento di rilascio non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata adeguatamente localizzata negli atti di merito; ha aggiunto, in ogni caso, che la giurisprudenza di legittimità esclude che il rispetto delle formalità di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1035/1972 costituisca condizione di legittimità dell'ordine di rilascio, trattandosi di un'attività di autotutela facoltativa dell'ente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su domande o eccezioni non proposte; nel caso concreto la censura è stata esclusa perché la sentenza impugnata non aveva deciso su questione estranea al thema decidendum.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati qualificati come violazione di legge o nullità della sentenza, ma dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per mancata correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge deve essere specifica e deve individuare con precisione la norma asseritamente applicata in modo errato.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare in modo puntuale dove e come la questione o il fatto siano stati dedotti nei gradi di merito, riportando gli atti necessari a dimostrarne la non novità e la rilevanza.

  • art. 13 della legge regionale della Puglia n. 10 del 2014

    per il subentro nell'assegnazione ERP non basta la mera coabitazione, essendo necessaria la preventiva verifica e il formale riconoscimento dell'inclusione nel nucleo familiare dell'assegnatario.

  • artt. 11 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

    l'ordine di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo è atto di autotutela dell'ente; il rispetto dei termini per deduzioni e memorie non costituisce condizione di legittimità del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando introduce questioni nuove senza dimostrare specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone di indicare con precisione la norma violata, il punto della decisione censurato e, quando la questione dipenda da fatti o atti processuali, dove tali fatti o atti risultino nel fascicolo o negli atti di causa.
  • Nel subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non è sufficiente la coabitazione di fatto con l'assegnatario defunto, occorrendo il formale inserimento dell'interessato nel nucleo familiare secondo la disciplina applicabile e secondo le verifiche dell'ente gestore.
  • L'ordine di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo, emanato dall'ente proprietario o gestore, si configura come misura di autotutela patrimoniale e non come procedimento amministrativo in senso proprio; pertanto, le formalità difensive previste dalla disciplina non integrano necessariamente condizioni di legittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileImmobiliareLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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