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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11719/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005-2007. L'Ufficio aveva contestato l'omesso versamento dell'IVA su cessioni qualificate come esportazioni (per mancanza della qualità di esportatore abituale del cessionario) e come operazioni intracomunitarie, nonché l'omessa applicazione dell'IVA su acquisti presunti effettuati senza il requisito dello status di esportatore abituale; inoltre l'Amministrazione aveva rettificato induttivamente i ricavi ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/1973. La società denunciasse, tra le altre cose, vizi di prova (onere della prova), omesso e insufficiente esame di fatti decisivi, nullità per mancata pronuncia su eccezioni di illegittimità (art. 7 d.lgs. 471/1997; art. 21 DPR 633/1972; principio di neutralità), e l'indebita utilizzazione di risultanze istruttorie concernenti terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: i censuri concernenti la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e la valutazione delle prove sono inammissibili perché attaccano la valutazione del fatto; i rilievi sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'insufficiente motivazione sono inammissibili o non rilevanti alla luce delle modifiche normative; le eccezioni di nullità per omessa pronuncia sono state esaminate e, quando non trattate dal giudice di merito, dichiarate infondate. Sul merito la Corte ha confermato che: (i) le operazioni fanno parte di un sistema fraudolento e la contribuente era partecipante/consapevole, giustificando il recupero dell'IVA; (ii) il plafond per esportatore abituale ha natura di limite di esecutività e la perdita dello status rende esigibile l'imposta; (iii) l'art. 21 DPR 633/1972 attribuisce responsabilità dell'IVA indicata in fattura al suo emittente indipendentemente dall'effettiva imponibilità; (iv) l'art. 39 DPR 600/1973 legittima l'accertamento induttivo quando la contabilità è gravemente inattendibile; (v) l'Amministrazione può utilizzare risultanze di ispezioni su terzi ai sensi dell'art. 54 DPR 633/1972 a condizione di indicarle nella motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (euro 17.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte osserva che la violazione del principio sull'onere della prova sussiste solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa; non è invece configurabile quando la censura riguarda la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente all'Ufficio di determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili

    Consente l'accertamento induttivo dei redditi quando la contabilità è gravemente inattendibile per irregolarità formali numerose e ripetute

  • art. 8, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    il plafond di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, costituisce solo un limite quantitativo monetario - pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni - utilizzabile nell'anno successivo per effettuare acquisti in regime di sospensione d'imposta

    Il plafond non incide sulla sussistenza del credito IVA ma sulla sua esecutività: se manca la qualità di esportatore abituale il meccanismo di sospensione non può operare e l'imposta diviene esigibile

  • art. 7, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    qualora la dichiarazione d'intento "sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa"

    Prevede la responsabilità dei cessionari/committenti/importatori quando la dichiarazione d'intento è inesistente; tuttavia, in presenza di partecipazione o consapevolezza del cedente nella frode, può venire meno la protezione al cedente

  • art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    se viene emessa fattura per operazioni inesistenti... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura

    Stabilisce che l'IVA indicata in fattura è dovuta dall'emittente indipendentemente dall'effettiva effettuazione dell'operazione; la disposizione non impedisce all'Amministrazione di sindacare la corretta formazione della fattura

  • art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972

    Consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni anche sulla base delle risultanze di ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, purché tali risultanze siano indicate nella motivazione degli atti

  • art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti all'impugnazione relativi al vizio di motivazione e alle deduzioni che attaccano la valutazione del fatto

  • art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ricorda che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità che giustifichino un diverso regime rispetto al rito civile ordinario

  • art. 111 Cost.

    Riferimento ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustificano, in talune ipotesi, la decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione anziché la cassazione con rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della lettura costituzionalmente orientata delle regole sui provvedimenti della Corte e criteri di economia processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma (relativa alla cassazione con riferimento agli oneri di esecuzione e sanzioni), come riportato in dispositivo

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale: le critiche dirette alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito sono, di norma, inammissibili.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) non può essere impugnato con argomentazioni che in realtà contestino la valutazione probatoria compiuta dal giudice; va distinto il vizio di attribuzione dell'onere da una diversa valutazione delle prove.
  • Quando la contabilità è gravemente inattendibile (irregolarità formali numerose e ripetute) l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973.
  • Il plafond dell'esportatore abituale è un limite per l'esecutività del credito IVA, non un elemento che definisca l'esistenza del credito: se manca lo status di esportatore abituale l'IVA può diventare esigibile.
  • Se emergono elementi (anche presuntivi) che denotano la partecipazione o la consapevolezza del cedente in un meccanismo fraudolento, al cedente può essere precluso il beneficio di non versare l'IVA reclamata, indipendentemente dagli effetti sugli acquisti dei cessionari.
  • L'art. 21 DPR 633/1972 attribuisce responsabilità per l'IVA indicata in fattura all'emittente; l'amministrazione può verificare la correttezza della fattura e recuperare l'imposta anche quando la fattura non corrisponda a operazioni imponibili.
  • L'Amministrazione può basare i propri atti sulle risultanze di ispezioni o dichiarazioni rese da terzi (art. 54 DPR 633/1972), purché indichi tali risultanze nella motivazione; l'utilizzo di tali risultanze non invalida automaticamente l'atto se adeguatamente motivato.
  • La Corte può, per ragioni di economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo, decidere nel merito su questioni di diritto non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto, evitando così un rinvio quando la questione risulta manifestamente infondata.

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