Cassazione Civile, Ordinanza n. 03900/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un Comune siciliano, delle rette richieste da una casa di riposo per prestazioni di assistenza e ricovero rese nei mesi di maggio e giugno 2009 a favore di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. La struttura aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto e revocato in primo grado; la decisione era stata confermata in appello. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha contestato la declaratoria di inefficacia della convenzione originaria e ha sostenuto che, in base alla normativa regionale e alla convenzione tipo, la prestazione dovesse ritenersi prorogata provvisoriamente sino al rinnovo, con conseguente diritto al corrispettivo per il periodo successivo alla scadenza. Con il secondo ha censurato la ritenuta legittimità della richiesta del Comune di stipulare una nuova convenzione a condizioni diverse, assumendo che lo schema tipo regionale fosse vincolante e che l’imposizione di nuove condizioni producesse uno squilibrio economico. Con il terzo ha dedotto che, ove riconosciuta l’efficacia della proroga, dovessero essere pagate sia le spese generali riferite ai posti convenuti, anche se non occupati, sia i ricoveri d’urgenza, contestando inoltre la tardività e la genericità dei dinieghi comunali su alcuni ricoveri specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui postulava una proroga efficace della convenzione: ha escluso che vi fossero norme statali o regionali idonee a consentire la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza, ha osservato che il divieto di proroga dei contratti pubblici era vigente e che, comunque, mancavano i presupposti per una proroga tecnica o per una proroga ex lege regionale; inoltre ha rilevato che la clausola convenzionale invocata non valeva a superare i vincoli inderogabili di contabilità pubblica e non incideva sul diritto al pagamento delle prestazioni rese dopo la scadenza della convenzione non rinnovata. Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava un vizio motivazionale o chiedeva una diversa interpretazione della convenzione senza indicare specifici canoni ermeneutici violati. Il secondo motivo è stato ritenuto eccentrico rispetto alla ratio decidendi, perché attaccava la condotta del Comune e la legittimità delle condizioni di rinnovo senza scalfire il decisivo rilievo della mancanza di atto scritto e di previsione della spesa in bilancio. Il terzo motivo è stato assorbito, perché fondato anch’esso sul presupposto della validità della proroga contrattuale, escluso dalla Corte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 20 l.r. Sicilia n. 22/1986
Il diritto al pagamento delle rette per il ricovero degli anziani è subordinato alla stipula di una convenzione che preveda anche i costi del servizio.
art. 1, comma 5, lett. i), l.r. Sicilia n. 48/1991
Per le pubbliche amministrazioni siciliane vale il divieto di assumere impegni di spesa senza attestazione della copertura finanziaria.
art. 6, comma 2, l. n. 537/1993
La proroga dei contratti pubblici è in generale vietata, salvo ipotesi eccezionali.
È richiamato come regola generale di contabilità pubblica relativa all’impegno di spesa.
Conferma il divieto di spesa in assenza di previo impegno contabile registrato sul bilancio.
art. 57 d.lgs. n. 163/2006
Eventuali deroghe al divieto di proroga erano ammissibili solo nei casi espressamente previsti, qui non ricorrenti.
art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato solo in chiave sistematica come disciplina attuale delle proroghe tecniche.
art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato solo in chiave sistematica come disciplina previgente delle proroghe tecniche.
art. 69 l.r. Sicilia n. 22/1986
Indicata come unica previsione regionale di proroga ex lege nella materia, ma risultata abrogata e quindi inapplicabile.
art. 18 del d.P.R.S. n. 158/1996
Prevede che la proroga contrattuale possa essere disposta entro i tre mesi precedenti la scadenza, per ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con comunicazione e formale accettazione della struttura privata; tali presupposti non risultavano dedotti né provati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato in tema di liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il diritto al corrispettivo per prestazioni di servizio sorge solo se l’erogazione di spesa è supportata da un atto scritto e da un valido impegno contabile con copertura finanziaria; in difetto, la pretesa pecuniaria non può essere accolta.
- Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici comporta che la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza è ammissibile solo in presenza di una specifica base normativa o di una proroga tecnica legittimamente disposta; la mera continuazione di fatto del servizio non basta a fondare il diritto al pagamento.
- La clausola contrattuale che impone la continuità del servizio non può superare norme imperative in materia di contabilità pubblica e di spesa degli enti locali, se non contiene e non soddisfa i presupposti richiesti per la proroga o per il rinnovo.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza di una valida proroga e sulla conseguente insussistenza del credito, i motivi di ricorso che presuppongono l’esistenza della proroga restano assorbiti o comunque infondati.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una diversa lettura del contratto o a denunciare genericamente un vizio motivazionale, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati o decisive lacune argomentative, è inammissibile nella parte corrispondente.
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