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Legge

L.R. Sicilia 48/1991

Provvedimenti in tema di autonomie locali.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 48/1991Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana alla legge statale n. 142/1990, integrandone la disciplina su statuti, partecipazione popolare, organi comunali e provinciali, convenzioni, consorzi, accordi di programma, controlli e gestione finanziaria. Regola inoltre elezioni, province regionali, piani territoriali e consigli di quartiere, con termini transitori ormai scaduti.

Adeguamento dell’ordinamento degli enti locali siciliani alla legge n. 142/1990

Adeguamento dell’ordinamento degli enti locali siciliani

La legge regionale interviene sull’ordinamento amministrativo dei comuni e delle province regionali della Sicilia, coordinando la normativa regionale con numerose disposizioni della legge statale 8 giugno 1990, n. 142. La disciplina risultante riguarda soprattutto statuti, organizzazione degli organi, forme associative, accordi di programma, controlli, finanza locale e procedimenti elettorali.

Statuti comunali e provinciali

Gli schemi degli statuti dovevano essere predisposti dalle giunte entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Prima dell’approvazione consiliare, lo schema dello statuto comunale doveva essere reso pubblico mediante apposito manifesto, consentendo ai cittadini, singoli o associati, di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni. Tali contributi dovevano essere esaminati dal consiglio insieme allo schema statutario.

Gli statuti devono prevedere la partecipazione popolare all’attività dell’ente anche mediante l’esercizio del diritto di udienza. Lo statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione oppure, se successiva, all’affissione all’albo pretorio dell’ente.

I termini per l’adozione degli statuti e per la revisione di consorzi e associazioni decorrevano dalla data di entrata in vigore della legge. Presso l’Assessorato regionale degli enti locali è istituito l’ufficio per la raccolta e conservazione degli statuti comunali e provinciali; una copia di ciascuno statuto deve essere trasmessa al Ministero dell’interno.

Partecipazione e funzionamento dei consigli

Quando previsto dallo statuto, il consiglio può avvalersi di commissioni costituite al proprio interno con criterio proporzionale. Il regolamento deve disciplinarne poteri, organizzazione, pubblicità dei lavori e forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all’ordine del giorno e se gli atti non sono stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, ridotti a 24 ore nei casi urgenti. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

È consentito l’utilizzo di impianti per la votazione elettronica sia nelle votazioni palesi sia in quelle segrete, ad eccezione delle votazioni nelle quali sia prevista l’indicazione di nomi.

Organi comunali e provinciali

La prima convocazione del consiglio deve essere disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. Gli statuti possono consentire la nomina ad assessore di cittadini non appartenenti al consiglio, purché in possesso dei requisiti di competenza stabiliti dallo statuto e dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti per la carica di consigliere.

Sono disciplinate anche le modalità di votazione per alcune designazioni, con voto limitato a uno e individuazione dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto delle norme poste a tutela delle minoranze. Per una specifica votazione degli organi è espressamente previsto il voto palese.

Competenze consiliari e gestione finanziaria

Tra le competenze del consiglio rientrano le variazioni e gli storni di fondi, le spese pluriennali — salvo quelle relative a somministrazioni e forniture continuative — nonché gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari e le principali decisioni in materia di concessioni e procedure di scelta del contraente.

Per opere pubbliche e forniture di valore superiore alla soglia prevista dalla normativa regionale, moltiplicata per tre e aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, spettano al consiglio anche le relative modalità di scelta del contraente e i bandi di gara. Se il consiglio comunale non provvede entro 60 giorni dalla fissazione dell’ordine del giorno, si applica la procedura sostitutiva prevista dall’ordinamento regionale.

Le variazioni di bilancio e gli storni adottati dagli organi esecutivi decadono se non sono ratificati dal consiglio entro 60 giorni dall’adozione e non possono essere reiterati.

Convenzioni, consorzi e accordi di programma

L’individuazione degli enti obbligati alla stipula di convenzioni e la definizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore competente per materia. Restano ferme le disposizioni regionali in materia di province regionali e di cooperazione tra enti locali.

La costituzione di consorzi di servizi può essere disposta, oltre che nei casi previsti dalla legge, con decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali quando sia necessario assicurare funzioni o servizi obbligatori. Lo stesso decreto approva lo statuto del consorzio. Il provvedimento è adottato sentiti i consigli degli enti interessati; il parere può essere omesso se, previa diffida, non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta.

Gli accordi di programma, consistenti nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, sono approvati con decreto del Presidente della Regione oppure con atto formale del presidente della provincia regionale o del sindaco e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Quando l’accordo è adottato con decreto del Presidente della Regione, può determinare variazioni agli strumenti urbanistici e sostituire le concessioni edilizie, purché vi sia l’assenso del comune interessato. Se comporta variazioni urbanistiche, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo e gli eventuali interventi sostitutivi spettano a un collegio presieduto dal Presidente della Regione, dal presidente della provincia regionale o dal sindaco, composto dai rappresentanti degli enti locali interessati e, quando partecipano amministrazioni o enti pubblici nazionali, anche dal prefetto della provincia interessata.

Sospensione, scioglimento e rimozione degli organi

Per la sospensione e lo scioglimento del consiglio si applicano le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali relative alle ipotesi previste dalla legge regionale. La rimozione degli amministratori per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dallo stesso assessore.

Elezioni successive alla decadenza o allo scioglimento

Le elezioni del nuovo consiglio si svolgono alla data fissata per il primo turno utile delle elezioni amministrative. Non possono tuttavia svolgersi se, alla data prevista, non siano trascorsi almeno sei mesi dal provvedimento presidenziale di decadenza o scioglimento del consiglio comunale.

Province regionali e pianificazione

I termini per la costituzione delle province regionali previsti dalla legge regionale n. 9/1986 furono riaperti per due anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge.

Il piano previsto dalla disciplina sulle province regionali doveva essere adottato dalla provincia entro un anno dall’entrata in vigore della legge e corredato da un programma pluriennale di attuazione indicante l’ordine vincolante di priorità delle opere. Durante la formazione dovevano essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate.

Il piano è approvato dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il Consiglio regionale dell’urbanistica, ed è sottoposto a revisione dopo cinque anni. Le varianti seguono il medesimo procedimento. Decorso inutilmente il termine per l’adozione, l’assessore provvede in via sostitutiva secondo la normativa regionale urbanistica.

Consigli di quartiere e abrogazioni

La legge regionale n. 84/1976 sui consigli di quartiere è abrogata, salvo le disposizioni relative o riferite alle procedure elettorali.

I consigli di quartiere già costituiti secondo la disciplina previgente restavano prorogati fino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva all’entrata in vigore dello statuto comunale, purché compatibili con il nuovo assetto. Quelli incompatibili cessavano alla prima scadenza successiva all’entrata in vigore della legge.

Sono inoltre abrogate tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina.

Applicabilità temporale e stato dell’atto

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Molti termini previsti — tra cui quelli per l’adozione degli statuti, la costituzione delle province regionali, la predisposizione dei piani e l’esame della normativa elettorale — erano collegati a scadenze collocate nei primi anni successivi al 1991 e risultano ormai esauriti. La legge conserva rilievo quale atto storico di coordinamento dell’ordinamento siciliano con la legge n. 142/1990, ma le disposizioni operative originarie sono in larga parte superate dalla successiva evoluzione normativa.

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