Cassazione Civile, Ordinanza n. 33217/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno 2011, con recupero di maggiori imposte per euro 7.209,00 oltre sanzioni e interessi, in relazione a risultanze di studi di settore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato, a fronte della contestazione, l’effettiva delega al sottoscrittore dell’avviso, poiché il documento prodotto sarebbe stato un mero ordine di servizio privo di indicazione del delegato, del termine e delle ragioni; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo negli accertamenti fondati su studi di settore e la nullità/irregolarità della notifica dell’invito al contraddittorio eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., assumendo mancanze nella relata e negli adempimenti successivi; con il terzo ha sostenuto che la mancata notifica dell’invito avesse comportato la violazione del principio generale del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: in tema di avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 la delega del capo dell’ufficio è qualificata come delega di firma e non di funzioni, sicché non occorre indicazione espressa della durata né delle ragioni, e può essere validamente conferita anche mediante ordine di servizio che individui il delegato per qualifica. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili: in parte perché formulati in modo promiscuo, cum ulando vizi di motivazione e violazioni di legge senza scindere le censure; in parte perché non è stata trascritta, allegata o puntualmente localizzata la relata di notifica, impedendo il controllo di legittimità sulla doglianza relativa alla notificazione dell’invito al contraddittorio. Non è stata disposta condanna alle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate, mentre è stato dato atto della debenza del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
La sottoscrizione può essere apposta da un impiegato direttivo delegato; la delega è di firma e non di funzioni e non richiede indicazione espressa di durata o motivazione.
art. 11, comma 1, lett. c e comma 4, Statuto Agenzia delle entrate
La norma è richiamata per fondare i poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente che consentono la delega di firma.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
Richiamato in funzione sistematica quale base organizzativa della delega interna di firma.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina della delega di funzioni dei dirigenti pubblici è ritenuta non applicabile alla delega di firma dell’avviso di accertamento.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono state scrutinare anche in chiave di inammissibilità perché miscelavano violazione di legge e vizio motivazionale in modo non separabile.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la lesione del diritto di difesa in relazione al contraddittorio preventivo.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa tributaria e al contraddittorio negli accertamenti da studi di settore.
d.l. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies
Richiamati quali norme sugli studi di settore e sull’accertamento correlato.
L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 178 e 179
Richiamata dal ricorrente a fondamento del procedimento di accertamento basato su studi di settore.
La doglianza sulla notifica dell’invito al contraddittorio è stata ritenuta non scrutinabile per mancata allegazione/trascrizione/localizzazione della relata di notifica.
Richiamata dal ricorrente per censurare le modalità di notificazione; la Corte ne ha preteso l’esatta ricostruzione documentale ai fini del controllo.
Richiamato nel motivo, ma non esaminabile nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ribadisce che la specifica indicazione degli atti e documenti impone chiara individuazione del contenuto e della collocazione processuale, non necessariamente integrale trascrizione.
art. 6, par. 1, CEDU
Il requisito di specifica indicazione è ritenuto compatibile con il giusto processo purché non si traduca in eccessivo formalismo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la firma apposta da un funzionario delegato è valida quando la delega abbia natura di delega di firma e non di funzioni: non sono richieste la puntuale indicazione della durata né la motivazione dell’atto di delega, potendo questa essere conferita anche con ordine di servizio che individui il delegato per qualifica.
- La disciplina sulla delega di funzioni prevista per i dirigenti pubblici non si applica automaticamente alla diversa ipotesi della delega di firma nell’organizzazione dell’ufficio tributario.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile mescolare in modo indifferenziato doglianze di violazione di legge e vizi di motivazione senza consentire la separata intellegibilità dei diversi profili di censura.
- La deduzione di un vizio di notificazione richiede che il ricorrente indichi in modo specifico il contenuto dell’atto notificatorio e ne alleghi o localizzi esattamente la relata o il documento nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti nel ricorso per cassazione deve essere applicato in modo non eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il giudice di legittimità sia posto in condizione di comprendere con precisione la doglianza e di controllarne la fondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33191/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33192/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33193/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33194/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33195/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33196/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →