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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36696/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 1999, emesso a seguito di accertamento induttivo per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA. L'atto recuperava a carico della società IRAP e IVA e, a carico della socia accomandataria, IRPEF per trasparenza. La contribuente ha sostenuto che l'avviso fosse nullo e inesistente perché notificato a una società già cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione del soggetto; ha inoltre dedotto vizi di notificazione, mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra socia, tardività non rilevabile e nullità radicale dell'atto. In cassazione ha proposto sei motivi, contestando in sintesi: la notificazione a soggetto inesistente; il litisconsorzio necessario tra tutti i soci; l'erroneità della ritenuta estinzione della società solo dal 1 gennaio 2004; la tardività dell'impugnazione in presenza di atto inesistente; vizi della notificazione dell'avviso e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso proposto dalla ricorrente nella qualità di ex amministratrice della società, per difetto di legittimazione della società già estinta e conseguente inesistenza della procura conferita da un soggetto non più esistente. Quanto al ricorso proposto dalla medesima come socia, lo ha rigettato: ha ritenuto che l'avviso fosse stato notificato anche alla contribuente in qualità di socia accomandataria, quindi quale successore della società cancellata, con conseguente tardività dell'impugnazione; ha considerato irrilevanti o inammissibili le censure sulla notificazione alla società e sul litisconsorzio, perché estranee o comunque non decisive rispetto alla ratio decidendi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con indicazione anche del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza dell'atto, ma la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto, ritenendo decisiva la notifica alla socia quale successore della società estinta.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro di ricorso per vizi processuali e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità del procedimento per violazione del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel motivo sul contraddittorio/litisconsorzio, senza accoglimento della censura.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per sostenere l'esistenza di litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per sostenere gli effetti estintivi della cancellazione della società.

  • art. 2313 c.c.

    richiamato per affermare la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario e, nel ragionamento della Corte, la legittimazione passiva del socio quale successore della società estinta.

  • art. 2324 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro degli effetti della cancellazione e della responsabilità dei soci.

  • art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    richiamato con riferimento alla disciplina dell'estinzione della società di persone a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma processuale in tema di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 145 c.p.c.

    invocato per denunciare vizi della notificazione dell'atto impositivo.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato nei motivi sulla cancellazione della società e sulla notificazione dell'avviso.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte ribadisce che il termine di 60 giorni per impugnare decorre dall'avvenuta notificazione dell'atto; la tesi della ricorrente sulla non decorrenza per inesistenza dell'atto è stata respinta perché l'atto era stato notificato anche alla socia.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione alla dedotta preclusione di nuove eccezioni in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e la legittimazione passiva dei soci quali successori, con conseguente possibilità di notificare a essi l'atto impositivo relativo a debiti sociali.
  • Se l'atto tributario risulta notificato al socio in qualità di successore della società estinta, l'impugnazione proposta oltre il termine decadenziale ordinario è tardiva; non può essere trasformata in una querela nullitatis solo invocando vizi della notificazione alla società.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di deduzioni difensive o argomentazioni di parte.
  • Le censure che non colpiscono la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di interesse, perché anche il loro eventuale accoglimento non potrebbe determinare la cassazione della decisione.
  • La deduzione dell'Ufficio relativa alla qualità del destinatario dell'atto come socia della società estinta costituisce mera difesa, proponibile anche in appello, quando si limita a valorizzare gli stessi atti già in causa senza ampliare il thema decidendum.
  • In presenza di una ragione evidente di inammissibilità o di infondatezza manifesta, il giudizio può essere definito senza integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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