Cassazione Civile, Ordinanza n. 06158/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata a un notaio per il pagamento, quale responsabile d’imposta, di somme connesse alla registrazione telematica di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra un istituto salesiano e una fondazione. Il notaio ha impugnato la pretesa sostenendo che le somme richieste non riguardassero un’imposta principale, ma un’imposta che avrebbe dovuto essere chiesta ai soli contribuenti principali, e che comunque l’Amministrazione non avesse notificato avviso di liquidazione, né iscritto a ruolo, né notificato la cartella ai debitori principali. L’Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione della CTR che aveva annullato la cartella nella parte relativa agli interessi per difetto di indicazione del criterio di calcolo, deducendo violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sostenendo che, in presenza di un atto fiscale già idoneo a determinare il debito d’imposta, la motivazione sugli interessi può essere soddisfatta con il richiamo all’atto presupposto; se invece la cartella è il primo atto sugli interessi, essa deve indicare base normativa e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o il dettaglio del calcolo.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale del notaio, ritenendo corretta la qualificazione dell’imposta richiesta come imposta principale e quindi la responsabilità solidale del notaio anche se la pretesa derivava dal disconoscimento di un’agevolazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, affermando che la cartella era sufficientemente motivata quanto agli interessi secondo i principi delle Sezioni Unite del 2022. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte accolta del ricorso incidentale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, lett. b, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il notaio, quale pubblico ufficiale rogante, è obbligato a richiedere la registrazione dell’atto.
art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Definisce l’imposta principale come quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio per correggere errori od omissioni dell’autoliquidazione nella registrazione telematica; oltre questi casi l’imposta è complementare, salvo sia suppletiva per errori dell’ufficio.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La responsabilità del notaio rogante è limitata al pagamento della sola imposta principale; il notaio non risponde dell’imposta complementare o suppletiva.
art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il notaio assume la qualifica generale di responsabile d’imposta e la relativa solidarietà passiva con i contribuenti effettivi, con diritto di rivalsa per l’intero verso di essi.
art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
Prevede il controllo automatizzato dell’autoliquidazione nella registrazione telematica e l’avviso di liquidazione integrativo al notaio quando il maggior dovuto emerga dagli elementi desumibili dall’atto.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di disciplina della cartella di pagamento e della motivazione.
art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di disciplina della cartella di pagamento e della motivazione.
art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di disciplina della cartella di pagamento e della motivazione.
art. 6 d.M. 3 settembre 1999, n. 321
Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di disciplina della cartella di pagamento e della motivazione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, quanto agli interessi, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in tema di obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi.
Consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il notaio rogante, quale responsabile d’imposta, risponde in via solidale con i contribuenti principali, ma solo nei limiti dell’imposta principale; non può essere chiamato a rispondere dell’imposta complementare o suppletiva.
- Ai fini della registrazione telematica, è imposta principale anche quella richiesta dall’ufficio per correggere errori od omissioni dell’autoliquidazione, purché il maggior dovuto emerga dagli elementi desumibili dall’atto; se invece la pretesa richiede accertamenti extratestuali o valutazioni interpretative non univoche, l’imposta è complementare e la pretesa va rivolta ai contribuenti.
- L’Amministrazione finanziaria può scegliere di agire nei confronti del responsabile d’imposta senza dover notificare l’atto anche agli altri coobbligati, salvo diverse previsioni specifiche.
- La cartella di pagamento che costituisca il primo atto sugli interessi deve indicare base normativa e decorrenza degli interessi; non è necessaria la specificazione dei singoli tassi periodici o delle modalità analitiche di calcolo.
- Quando la questione è risolvibile sulla base degli atti e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06081/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06084/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06087/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06090/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06116/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →