Cassazione Civile, Ordinanza n. 06081/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del testo unico immigrazione. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e convalidato l'espulsione, pur rilevando che l'interessato aveva presentato una domanda reiterata di protezione internazionale, ancora pendente. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: (1) violazione del divieto di espulsione in pendenza della domanda di protezione internazionale, sostenendo che la proposizione della domanda gli consentiva di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale; (2) nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione e mancata assistenza di interprete, anche in considerazione della sua asserita analfabetizzazione; (3) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e del relativo responsabile. Il Ministero e la Prefettura si sono costituiti solo per eventuale partecipazione alla discussione orale, senza controricorso rituale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero e della Prefettura perché effettuata senza controricorso tempestivo e mediante atto destinato soltanto alla partecipazione orale. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda di protezione internazionale autorizzi il richiedente a permanere nel territorio dello Stato ai fini esclusivi della procedura, sino alla decisione della Commissione territoriale, salvo le eccezioni previste dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 non si applicano alla procedura di espulsione dello straniero. La causa è stata rinviata al Giudice di pace di Cosenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), T.U. immigrazione
costituisce il titolo legale del decreto di espulsione impugnato, ma il suo operare è subordinato al rispetto del divieto di espulsione in pendenza della protezione internazionale.
"Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura"
la domanda di protezione internazionale attribuisce al richiedente il diritto di permanere nel territorio sino alla decisione della Commissione territoriale, salvo le ipotesi derogatorie espressamente previste dal comma 2.
non si estendono alla procedura di espulsione dello straniero, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né l'indicazione del responsabile.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di protezione internazionale impedisce l'espulsione del richiedente per tutta la pendenza della procedura, salvo le eccezioni previste dalla disciplina speciale.
- Nel giudizio camerale di cassazione la parte intimata che voglia partecipare alla fase decisoria deve costituirsi mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una costituzione rituale.
- La disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 non si applica alla procedura di espulsione dello straniero.
- Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione impugnata, gli ulteriori motivi possono risultare assorbiti.
- Quando la decisione impugnata è fondata su un presupposto giuridico errato, la Corte può cassare con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.
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