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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06087/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per compensi relativi a prestazioni professionali svolte nell'ambito di una procedura di concordato preventivo della società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, ritenendo sostanzialmente coincidenti due distinti incarichi professionali e detraendo quanto già corrisposto per il primo incarico. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, ammettendo un ulteriore importo ma condividendo la tesi della curatela sull'unicità sostanziale del mandato e sulla riferibilità di una parte delle attività al primo incarico. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità per ultrapetizione/extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe introdotto d'ufficio la questione della pregressa predisposizione del piano industriale; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, sostenendo di avere provato l'esecuzione del secondo incarico tra il 29 aprile e il 2 maggio 2019; (3) violazione degli artt. 101 e 183, comma 4, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per asserita introduzione di una questione nuova senza contraddittorio; (4) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione delle lettere di incarico e della comune volontà delle parti; (5) nullità della statuizione sulle spese per compensazione integrale non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che il Tribunale non aveva introdotto un fatto nuovo, ma aveva solo sviluppato un ragionamento inferenziale coerente con la difesa della curatela, fondata sulla sostanziale unicità del mandato professionale; ha inoltre escluso l'ultrapetizione, che riguarda il limite del petitum e non la valutazione del suo fondamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché sotto la formale deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. il ricorrente contestava in realtà la valutazione delle prove e del fatto compiuta dal giudice di merito; la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza si limitava a proporre un'interpretazione alternativa del contratto senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in che modo. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione, pur sintetica, era sufficiente a dar conto dell'esito della lite e del notevole ridimensionamento della pretesa originaria. È stata altresì disposta la statuizione accessoria sul contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    Norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 161 L.F.

    Richiamato solo come riferimento alla domanda di concordato preventivo con piano e proposta.

  • art. 173 L.F.

    Richiamato come segnalazione dei commissari giudiziali nel corso della procedura concordataria.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'ultrapetizione, chiarendo che il giudice di merito ha valutato il fondamento della domanda senza introdurre un nuovo thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non è invece denunciabile per contestare la mera valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la valutazione della forza persuasiva delle prove offerte dalle parti appartiene al giudice di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 183, comma 4, c.p.c. per la censura sul contraddittorio, ritenuta infondata.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare la mancata possibilità di replica su una questione asseritamente nuova.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che la censura sull'interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica specificamente i canoni ermeneutici violati e si risolve in una diversa lettura del contratto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione sulla compensazione delle spese, pur sintetica, è stata ritenuta esistente e sufficiente.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non è invece ammissibile usarla per censurare la diversa ponderazione delle prove già acquisite.
  • L'ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto o si pronunci oltre i limiti della domanda; non sussiste se il giudice si limita a trarre conseguenze probatorie e logiche dalle allegazioni delle parti.
  • Per denunciare la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo la motivazione del giudice se ne sia discostata; non è sufficiente proporre una lettura contrattuale alternativa.
  • La valutazione della coerenza temporale e della plausibilità delle prestazioni professionali ai fini della quantificazione del compenso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c. quando si risolva in critica al convincimento formato dal giudice.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando la parte non sia stata integralmente vittoriosa o vi siano ragioni riconducibili all'esito complessivo della lite; una motivazione sintetica è sufficiente se rende comprensibile il criterio seguito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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