Cassazione Civile, Ordinanza n. 06090/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per euro 19.865,70, a titolo di compenso per attività professionale svolta in favore della società fallita, consistita nella redazione di stime di immobili e nella ricerca/estrazione di visure ed ispezioni ipotecarie. Il giudice dell’opposizione aveva rigettato la domanda perché: a) non era stata provata la quantificazione del corrispettivo, essendo privi di data certa la proposta contrattuale e il preventivo di spesa e mancando deduzioni utili a determinarlo secondo tariffe o usi; b) comunque era fondata l’eccezione di inadempimento della curatela, che lamentava una perizia inesatta e inadeguata. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 1460 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe ingiustamente accolto un’eccezione di inadempimento apodittica e avrebbe invertito l’onere della prova; ha inoltre dedotto violazione dell’art. 2233, comma 1, c.c., assumendo che il compenso dovesse essere comunque liquidato in base all’attività svolta, indipendentemente dall’opponibilità del preventivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure dirette contro la seconda ratio decidendi della decisione impugnata, osservando che, nei rapporti a prestazioni corrispettive, il fallimento convenuto in sede di opposizione allo stato passivo può eccepire l’inadempimento o l’inesatto adempimento del professionista; in tal caso, secondo i principi sull’onere della prova in materia di adempimento, grava sul professionista dimostrare l’esatto adempimento. Nel caso concreto il professionista non ha contestato in cassazione il rilievo del tribunale secondo cui le circostanze poste a base dell’eccezione non erano state specificamente contestate, né ha indicato di avere fornito in merito prova del corretto svolgimento dell’incarico. Poiché la sentenza di merito era sorretta da una doppia autonoma ratio decidendi e la censura relativa a una di esse è risultata infondata, la Corte ha applicato il principio secondo cui l’infondatezza delle doglianze contro una ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, quelle dirette contro l’altra, già sufficiente da sola a reggere la decisione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisce per il pagamento può vedersi opporre l’inadempimento del debitore, con conseguente applicazione delle regole sull’onere della prova dell’esatto adempimento.
Richiamato per legittimare l’eccezione di inadempimento/opposizione dell’altra parte a fronte della pretesa creditoria del professionista.
Richiamato come norma sulla determinazione del compenso professionale; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio dell’inadempimento e alla mancanza di prova del quantum.
art. 98 L.F.
Indicato quale base procedurale dell’opposizione allo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal professionista che chieda l’ammissione del proprio compenso, il fallimento può opporre l’eccezione di totale o parziale inadempimento o inesatto adempimento per paralizzare la pretesa creditoria.
- Quando viene sollevata l’eccezione di inadempimento in un rapporto a prestazioni corrispettive, grava sul professionista l’onere di provare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione.
- Se la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una sola di esse viene validamente censurata, il ricorso è comunque inammissibile per difetto di interesse qualora l’altra ratio, non scalfita o rimasta ferma, sia da sola sufficiente a reggere il decisum.
- La contestazione della quantificazione del compenso professionale non supera di per sé il rigetto della domanda se manca la prova del quantum e, soprattutto, se resta ferma l’autonoma ragione del rigetto fondata sull’inadempimento del professionista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06081/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06084/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06087/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06116/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06119/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →