Cassazione Civile, Ordinanza n. 06116/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società calcistica)
La controversia
La controversia trae origine dalla vicenda Calciopoli, relativa a irregolarità nel campionato di serie A 2004-2005. In sede penale erano stati accertati fatti di frode sportiva e, dopo la sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione penale ex art. 622 c.p.p., il giudizio civile era proseguito davanti alla Corte d’appello di Napoli. Il Brescia e il Bologna contestavano la dichiarazione di estinzione dei rispettivi giudizi di riassunzione per tardività, sostenendo che la tempestiva riassunzione davanti a un giudice incompetente dovesse salvare il processo per effetto della translatio iudicii. La Victoria 2000, unica azionista del Bologna, impugnava il rigetto della propria domanda risarcitoria, deducendo: violazione del vincolo del giudizio penale di rinvio; errata distribuzione dell’onere della prova e del nesso causale tra frodi sportive e retrocessione del Bologna; illegittima esclusione della legittimazione al risarcimento per il danno da svalutazione della partecipazione; omesso esame delle domande di danno da perdita di chance (vendita del pacchetto azionario e cessione dei marchi a condizioni peggiorative) e del danno non patrimoniale. La Juventus proponeva ricorso incidentale deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno/formato nel precedente giudizio penale quanto al rigetto della domanda contro di essa quale responsabile civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità quanto al ricorso del Bologna Football Club 1909 S.p.A. per rinuncia. Ha rigettato il ricorso del Brescia Calcio S.p.A., confermando che, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., la Cassazione penale aveva già individuato il giudice di rinvio e che, quindi, non operava la translatio iudicii con effetto sanante della prima riassunzione davanti a giudice incompetente: rilevava solo la riassunzione tardiva davanti alla Corte d’appello di Napoli. Ha rigettato anche il ricorso della Victoria 2000 S.r.l., affermando che il giudice civile di rinvio è autonomo rispetto al giudicato penale di prescrizione, che la parte attrice doveva provare secondo le regole civilistiche sia il nesso causale tra frodi sportive e retrocessione sia quello tra retrocessione e danni dedotti, e che tale prova non era stata fornita. Ha inoltre confermato che il danno eventualmente subito dalla società del Bologna non era risarcibile in capo al socio unico come danno indiretto; che le voci di danno da perdita di chance erano comunque infondate perché dipendenti dal non provato nesso tra frode e retrocessione e, in ogni caso, non supportate da elementi idonei; e che il danno non patrimoniale era implicitamente escluso. Il ricorso incidentale e quello incidentale condizionato della Juventus sono rimasti assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per ragioni di giustizia e per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
il rinvio al giudice civile competente in grado di appello apre un giudizio civile di rinvio autonomo, soggetto alle regole processuali e probatorie civili; individua il giudice di prosecuzione.
art. 392 c.p.c.
disciplina la riassunzione nel giudizio di rinvio; nel caso di specie non consente di salvare una riassunzione tardiva davanti al giudice effettivamente competente quando questo è già individuato dalla Cassazione penale.
art. 393 c.p.c.
il termine per la riassunzione è decadenziale; l’eventuale errore nell’individuazione del giudice non impedisce la decadenza se non è fatta valere e provata una causa non imputabile ai fini della rimessione in termini.
art. 50 c.p.c.
si applica quando il giudice adito è dichiarato incompetente, ma non nel giudizio di rinvio in cui la sentenza rescindente ha già individuato il giudice funzionalmente competente.
art. 383 c.p.c.
il rinvio disposto dalla Cassazione contiene una statuizione di competenza funzionale del giudice davanti al quale deve proseguire il giudizio.
art. 2049 c.c.
richiamato quale titolo della pretesa nei confronti della società calcistica responsabile civile per il fatto del proprio dirigente.
art. 2043 c.c.
invocato come base generale della responsabilità aquiliana, ma il danneggiato deve provare danno-conseguenza e nesso causale.
art. 1223 c.c.
richiamato come regola civilistica del nesso causale e della risarcibilità del danno conseguenza.
art. 2056 c.c.
richiamato insieme all’art. 1223 c.c. per la liquidazione del danno risarcibile in materia aquiliana.
art. 2059 c.c.
richiamato con riguardo alla possibile configurabilità del danno non patrimoniale da reato, ma la sua riconoscibilità resta subordinata alla prova nel giudizio civile.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare il fondamento della pretesa risarcitoria e il nesso causale grava integralmente sul danneggiato.
art. 2909 c.c.
invocato dalla ricorrente incidentale Juventus per il giudicato; la Corte ha ritenuto assorbita la questione per la reiezione della domanda principale.
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360 c.p.c.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalle parti.
art. 578 c.p.p.
la declaratoria di prescrizione in sede penale non esaurisce l’accertamento civile ai fini risarcitori.
art. 539 c.p.p.
il giudice penale può pronunciare condanna generica e rimettere le parti al giudice civile quando non è possibile liquidare il danno.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio disposto dalla Cassazione penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., il giudice civile deve applicare le regole del processo civile e il danneggiato resta gravato dell’onere di provare integralmente il nesso causale e l’esistenza del danno.
- La sentenza penale di prescrizione, anche se contiene accertamenti fattuali o conduce a condanna generica, non vincola il giudice civile quanto alla concreta esistenza del danno risarcibile e alla sua quantificazione.
- Quando la Cassazione ha già individuato il giudice di rinvio, la riassunzione davanti a un giudice diverso non beneficia della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c.; la tempestività va verificata con riguardo alla riassunzione davanti al giudice effettivamente designato.
- Il danno subito da una società di capitali per fatto illecito di terzi spetta alla società stessa; il socio non può pretendere il risarcimento del pregiudizio solo riflesso derivante dalla diminuzione di valore della partecipazione.
- La perdita di chance è risarcibile solo se il danneggiato prova, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, sia il nesso causale sia una reale probabilità perduta, non un mero mancato risultato già postulato come certo.
- Il danno non patrimoniale da reato non è automatico nel giudizio civile di rinvio: deve comunque risultare dalla domanda e trovare fondamento nella prova del fatto dannoso e delle sue conseguenze.
- Il giudicato penale non si estende oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non può essere utilizzato in via analogica per vincolare il giudice civile fuori dai limiti degli artt. 651-654 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06081/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06084/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06087/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06090/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_civile · 7 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06119/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →