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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta da alcuni soggetti per ottenere l'accertamento del diritto di una cooperativa viticola a beneficiare di un accollo a carico del Ministero, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 237 del 1993, con conseguente pagamento a favore di una banca della somma portata da un'ingiunzione. Nel giudizio di primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda verso il Ministero e aveva ritenuto responsabili alcuni commissari liquidatori per l'errata compilazione della richiesta di accollo. La corte d'appello aveva poi riformato la decisione, riconoscendo il diritto della cooperativa all'accollo; la decisione era stata successivamente cassata e, in sede di rinvio, la corte territoriale aveva ritenuto irrevocabile la condanna del ricorrente pronunciata in primo grado, sul presupposto che solo uno dei commissari avesse proposto rituale appello. Avverso questa sentenza di rinvio il commissario liquidatore ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché, avendo egli dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata in data 23 gennaio 2024, non aveva depositato nei termini la copia autentica notificata della sentenza con la relata di notificazione. La Corte ha rilevato che la dedotta notificazione rendeva operante il termine breve e quindi l'onere di deposito ex art. 369 c.p.c.; ha inoltre osservato che le difese del ricorrente non si confrontavano con la ragione di improcedibilità e che, comunque, le censure erano in larga parte ripropositive dei motivi di appello e riferite a presunti vizi della sentenza di primo grado, non già della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante il ricorrente avesse espressamente allegato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza stessa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre a una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte e a una somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1-bis L. 19 luglio 1993, n. 237

    È richiamato come base normativa dell'accollo a favore della cooperativa, oggetto originario della lite.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la sentenza impugnata è notificata o tale notificazione è allegata/risulta dagli atti, opera il termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di allegazione della notificazione della sentenza impugnata, si presume che l'impugnazione sia proposta nel termine lungo.

  • art. 369 c.p.c.

    Quando opera il termine breve, il ricorrente deve depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; l'omissione comporta improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non consente di sanare l'omesso deposito tempestivo della copia notificata della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito della proposta di definizione anticipata del ricorso per improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione collegiale a seguito della richiesta del ricorrente di decisione collegiale.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, perché tale dichiarazione rende operante il termine breve di impugnazione.
  • L'omesso deposito, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., della sentenza impugnata munita della relata di notifica determina l'improcedibilità del ricorso, senza che la tardiva produzione ex art. 372 c.p.c. possa sanare il vizio.
  • In presenza di una specifica ragione di improcedibilità fondata su un fatto processuale dichiarato dalla parte, la difesa del ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale ragione; deduzioni generiche o non pertinenti non sono idonee a superare il rilievo processuale.
  • Le censure di legittimità devono essere rivolte alla sentenza impugnata e non possono risolversi nella mera riproposizione dei motivi di appello o nella contestazione di vizi della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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