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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17163/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta davanti al giudice tributario di primo grado, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da un agente della riscossione dopo il mancato pagamento di diciannove cartelle esattoriali e di un avviso di accertamento esecutivo relativi a tributi diversi. In primo grado il ricorso era stato accolto, con annullamento del preavviso, per irregolarità delle notifiche degli atti presupposti e per prescrizione di alcuni crediti. In appello la decisione era stata riformata e il ricorso originario era stato respinto. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione e violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. e dell’art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992 in tema di disconoscimento della conformità delle copie; (3) violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 16 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 7 l. 890/1982 sulle notificazioni. Tuttavia, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione-ter) e di voler dar seguito all’impegno di rinuncia ai giudizi in corso relativo ai carichi ricompresi nella definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’adesione alla definizione agevolata e la successiva istanza di estinzione manifestavano il venir meno dell’interesse ad agire della ricorrente rispetto all’impugnazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite, ritenendo la compensazione coerente con la ratio premiale della definizione agevolata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato. La Corte ha altresì escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa previsione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi pendenti, accompagnata dall’istanza di estinzione del giudizio e dall’impegno alla rinuncia ai contenziosi relativi ai carichi definibili, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
  • Quando l’interesse a coltivare il ricorso viene meno per effetto di fatti sopravvenuti, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
  • In presenza di definizione agevolata, la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite è giustificata dalla ratio premiale dell’istituto.
  • La previsione sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via analogica o estensiva fuori dai casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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