Cassazione Civile, Ordinanza n. 17163/2026 del 01/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta davanti al giudice tributario di primo grado, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da un agente della riscossione dopo il mancato pagamento di diciannove cartelle esattoriali e di un avviso di accertamento esecutivo relativi a tributi diversi. In primo grado il ricorso era stato accolto, con annullamento del preavviso, per irregolarità delle notifiche degli atti presupposti e per prescrizione di alcuni crediti. In appello la decisione era stata riformata e il ricorso originario era stato respinto. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione e violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. e dell’art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992 in tema di disconoscimento della conformità delle copie; (3) violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 16 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 7 l. 890/1982 sulle notificazioni. Tuttavia, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione-ter) e di voler dar seguito all’impegno di rinuncia ai giudizi in corso relativo ai carichi ricompresi nella definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’adesione alla definizione agevolata e la successiva istanza di estinzione manifestavano il venir meno dell’interesse ad agire della ricorrente rispetto all’impugnazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite, ritenendo la compensazione coerente con la ratio premiale della definizione agevolata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato. La Corte ha altresì escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa previsione.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
richiamato come base del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi denunciati nel ricorso per cassazione
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
richiamato in relazione alla conformità delle copie agli originali
richiamato sul disconoscimento delle scritture/documenti
richiamato sul valore del disconoscimento documentale
art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di produzione e disconoscimento documentale nel processo tributario
richiamato in tema di notificazione presso il destinatario irreperibile
richiamato per le notificazioni nel processo tributario
richiamato per la disciplina delle notificazioni a mezzo posta
indica la trattazione camerale del ricorso
art. 3 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
definizione agevolata dei carichi pendenti
la Corte considera l’adesione alla definizione agevolata e l’impegno a rinunciare ai giudizi come elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse
usato come parametro della necessaria persistenza dell’interesse ad agire/impugnare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi espressamente previsti, avendo natura eccezionale e sanzionatoria
Massime di principio
- L’adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi pendenti, accompagnata dall’istanza di estinzione del giudizio e dall’impegno alla rinuncia ai contenziosi relativi ai carichi definibili, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
- Quando l’interesse a coltivare il ricorso viene meno per effetto di fatti sopravvenuti, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
- In presenza di definizione agevolata, la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite è giustificata dalla ratio premiale dell’istituto.
- La previsione sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via analogica o estensiva fuori dai casi espressamente previsti.
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