Cassazione Civile, Ordinanza n. 17161/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva impugnato davanti al Giudice di pace un verbale di accertamento per violazione del codice della strada del 16 febbraio 2021 e l'opposizione era stata accolta. Il Comune aveva poi proposto appello, ma il Tribunale di Milano lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. Il Comune ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza di appello per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la tardività senza previo contraddittorio, in violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost.; con il secondo ha censurato l'errore di diritto nella valutazione della tempestività dell'appello, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato nel computo del termine il periodo di sospensione feriale di trenta giorni previsto dalla legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 327 c.p.c. e alla disciplina della sospensione dei termini.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che per le opposizioni a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale si applica la sospensione feriale dei termini e che il solo fatto che la controversia sia regolata dal rito speciale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 non esclude tale sospensione. Di conseguenza, l'appello del Comune, depositato il 20 dicembre 2021 contro una sentenza pubblicata il 24 maggio 2021 e non notificata, era tempestivo; l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale era quindi erronea. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito il primo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, affinché esamini i motivi di appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma evocata come parametro del vizio di nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio
richiamato a sostegno del principio del contraddittorio preventivo prima della decisione su una questione rilevata d'ufficio
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio
parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto col secondo motivo
richiamato per la disciplina della sospensione feriale dei termini
richiamato per individuare le controversie escluse dalla sospensione feriale; la Corte precisa che l'esclusione dipende dalla natura della causa e non dal rito
norma sulla decadenza dall'impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza, da computarsi tenendo conto della sospensione feriale
rituale speciale applicabile all'opposizione a sanzione amministrativa, che non esclude di per sé la sospensione feriale dei termini
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la sospensione feriale dei termini processuali si applica; l'esclusione di cui alla legge n. 742 del 1969 va riferita alla natura della causa e non al rito speciale che la disciplina.
- Ai fini del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., quando la sentenza non sia stata notificata, il periodo di sospensione feriale deve essere computato nel calcolo della scadenza.
- La declaratoria di tardività dell'impugnazione è erronea se il termine è stato calcolato senza considerare la sospensione feriale in un giudizio non escluso da tale disciplina.
- Quando un motivo di ricorso rende decisiva la questione della tempestività dell'appello, l'accoglimento di tale motivo assorbe le censure ulteriori non esaminate dal giudice di legittimità.
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