Cassazione Civile, Ordinanza n. 17165/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2009 con cui l'Ufficio ha contestato a un contribuente l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita, nel 2009, di un fondo agricolo. L'Amministrazione ha ritenuto che il bene fosse stato acquistato con patto di riservato dominio e che, quindi, la proprietà si fosse trasferita solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo nel 2007; di conseguenza, la vendita del 2009 sarebbe avvenuta entro cinque anni dall'acquisto e sarebbe tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma CTP e CTR hanno respinto le sue censure. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1470 e 1523 c.c. e dell'art. 67 TUIR, sostenendo che la disciplina civilistica della vendita con riserva di proprietà non sarebbe rilevante ai fini fiscali e che il momento traslativo andrebbe individuato nella stipula del contratto di acquisto, risalente a più di cinque anni prima della vendita; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 1470 e 1523 c.c., dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e dell'art. 53 Cost., sostenendo che non fosse nuova la domanda di rideterminazione parziale della plusvalenza e che fosse errata la valutazione di inammissibilità; 3) violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando motivazione apparente o mancante, in particolare sulla questione delle sanzioni e dell'incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, in assenza di una deroga espressa nel TUIR, nel caso di vendita con riserva di proprietà il momento rilevante per la plusvalenza è quello del trasferimento della proprietà, che coincide con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ex art. 1523 c.c.; quindi la cessione era avvenuta infraquinquennio ed era imponibile. Ha ritenuto infondato nella prima parte e inammissibile nella seconda il secondo motivo, condividendo la CTR sull'inammissibilità del motivo d'appello nuovo, perché introduceva una diversa ragione di impugnazione non dedotta in primo grado; la censura sul merito della speculatività e della capacità contributiva è stata dichiarata inammissibile perché assorbita dalla novità del motivo e, comunque, perché rivolta contro una ragione ulteriore della decisione. Ha invece accolto il terzo motivo nei limiti della censura sulle sanzioni: ha escluso la nullità per motivazione apparente quanto alla questione dell'applicabilità dell'art. 67 TUIR, ma ha ravvisato motivazione solo apodittica e meramente per relationem sulla disapplicazione delle sanzioni, senza reale esame delle questioni prospettate dal contribuente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina civilistica evocata dalla CTR; non è ritenuto decisivo ai fini fiscali
la Corte lo assume come norma civilistica che, nella vendita con riserva di proprietà, colloca il trasferimento della proprietà al pagamento dell'ultima rata di prezzo; in mancanza di deroga fiscale espressa, tale momento rileva anche per l'imposizione sulla plusvalenza
art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986
la plusvalenza da cessione onerosa di immobile è tassabile se la vendita avviene entro cinque anni dall'acquisto; nella vendita con riserva di proprietà il dies a quo va individuato nel trasferimento della proprietà
art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986
menzionato in relazione alla disciplina di determinazione della plusvalenza
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario vieta di introdurre in appello domande o motivi nuovi non riconducibili all'originaria causa petendi
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'assenza di capacità contributiva, ma la censura è ritenuta inammissibile o assorbita
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al regime motivazionale delle decisioni tributarie
richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia e vizio motivazionale
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
invocato come parametro del motivo per violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
invocato come parametro del motivo per nullità della sentenza o del procedimento
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 111, sesto comma, Cost.
evocato per il cd. minimo costituzionale della motivazione
richiamato anche dalla CTR quale base civilistica per individuare il momento del trasferimento della proprietà
art. 2, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
menzionato in giurisprudenza come esempio di disciplina tributaria che, per la vendita con riserva di proprietà, collega il presupposto al momento della stipula
art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972
menzionato in giurisprudenza come esempio di disciplina tributaria con rilevanza del momento della stipula
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986
menzionato in giurisprudenza come esempio di disciplina tributaria con rilevanza del momento della stipula
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
menzionato in giurisprudenza come esempio di disciplina tributaria specifica per la vendita con riserva di proprietà
Massime di principio
- In materia di plusvalenze immobiliari tassabili ex art. 67 TUIR, quando la cessione riguarda un bene acquistato con patto di riservato dominio, il momento rilevante per verificare il decorso del quinquennio è quello del trasferimento della proprietà, che coincide con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ex art. 1523 c.c., salvo diversa previsione tributaria espressa.
- In assenza di una deroga fiscale specifica, la disciplina civilistica del trasferimento della proprietà nella vendita con riserva di proprietà può essere utilizzata per individuare il dies a quo ai fini dell'imposizione sulla plusvalenza.
- Nel processo tributario sono inammissibili in appello i motivi nuovi che introducono una causa petendi diversa da quella dedotta in primo grado o fatti nuovi non ricompresi nel thema decidendum originario.
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome, la censura che non colpisce tutte le rationes idonee a sorreggerla rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse nella parte residua.
- La motivazione per relationem è invalida solo se non consente di verificare che il giudice d'appello abbia effettivamente esaminato e disatteso le censure; una motivazione meramente apodittica, che si limiti ad aderire alla decisione di primo grado senza confronto con i motivi di appello, è nulla.
- La questione della disapplicazione delle sanzioni richiede una motivazione concreta e non una formula stereotipata o un generico richiamo alla decisione precedente.
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