Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ingiunzione amministrativa con cui veniva richiesto al concessionario di un alloggio demaniale il pagamento di euro 2.374,44 a titolo di conguaglio dei canoni dovuti. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, contestando sia la fondatezza della pretesa creditoria sia, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario; il Ministero, a sua volta, insisteva per il difetto di giurisdizione e per la correttezza delle somme pretese. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione ritenendo sussistente la giurisdizione ordinaria e non adeguatamente provata la pretesa del Ministero. In appello, il Tribunale di Roma riformava la decisione, riaffermando la giurisdizione ordinaria e la competenza territoriale ex art. 25 c.p.c., e ritenendo provata la pretesa creditoria, con conseguente rigetto dell'opposizione. Avverso tale sentenza il privato proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma dal testo non emergono i contenuti specifici dei motivi di ricorso; la Corte ha deciso esclusivamente sulla tardività dell'impugnazione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 325 c.p.c., applicabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine semestrale di impugnazione previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 21.4.2022, mentre il ricorso era stato notificato il 24.11.2022, dunque oltre la scadenza del 22.11.2022. La tardività è stata ritenuta rilevabile d'ufficio anche in assenza di eccezione del controricorrente. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione per giusti motivi e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Fissa il termine lungo di impugnazione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
Il termine semestrale per impugnare la sentenza d'appello risultava scaduto prima della notifica del ricorso.
Richiamato dal giudice di merito per affermare la competenza territoriale del giudice adito.
È stata depositata memoria ai sensi di tale norma.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
Cass. S.U. n. 6983/2005
Richiamata per il principio secondo cui la tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. è inammissibile, anche se la controparte non eccepisce la tardività.
- Il termine semestrale di cui all'art. 325 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la sua inosservanza determina la preclusione dell'esame del merito del ricorso.
- La tardività del ricorso per cassazione costituisce un vizio rilevabile d'ufficio dalla Corte.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può compensare le spese di lite per giusti motivi e dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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