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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17158/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di locazione cessato. Il conduttore aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione del deposito cauzionale versato al locatore. L’opponente aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice del monitorio, sostenendo che nella materia locatizia il foro fosse inderogabile; il giudice di primo grado aveva dichiarato l’incompetenza territoriale in favore di altro tribunale, dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e compensato le spese. In appello, il locatore contestava in particolare la compensazione delle spese, assumendo che l’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza escludesse ogni soccombenza e quindi impedisse la condanna alle spese; con il ricorso per cassazione deduceva, in un primo motivo, che la Corte d’appello avrebbe implicitamente ritenuto derogabile la competenza territoriale; con il secondo motivo sosteneva che, in caso di adesione all’eccezione di incompetenza, non vi fosse soccombenza e dunque non potessero essere poste spese a carico della parte che vi aveva aderito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nella controversia locatizia relativa alla restituzione del deposito cauzionale, la competenza territoriale ex art. 21 c.p.c. è inderogabile e che l’adesione della controparte all’eccezione di incompetenza non priva il giudice del potere di decidere sulla competenza stessa. Ha però confermato il principio per cui il giudice che pronuncia sull’incompetenza territoriale inderogabile può statuire sulle spese della fase davanti a sé; nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto condivisibile la compensazione disposta dai giudici di merito, valorizzando l’immediata adesione dell’opposto all’eccezione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate e la ricorrente è stata onerata dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 21 c.p.c.

    individua, nella controversia locatizia esaminata, un foro territoriale cogente e inderogabile.

  • art. 38 c.p.c.

    l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile non consente al giudice di sottrarsi alla decisione sulla competenza.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone l’individuazione di una parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, valutazione rimessa al giudice di merito.

  • art. 447-bis c.p.c.

    la domanda di restituzione del deposito cauzionale, in quanto fondata sul rapporto di locazione, soggiace alla disciplina delle controversie locatizie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie locatizie, la domanda di restituzione del deposito cauzionale rientra nel regime speciale dell’art. 447-bis c.p.c. e, quanto alla competenza territoriale, segue il foro inderogabile previsto per la materia.
  • Il foro territoriale previsto dall’art. 21 c.p.c. ha natura cogente e inderogabile; ne consegue che patti difformi sono inefficaci e l’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza non muta la natura inderogabile del foro.
  • L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile conserva natura decisoria anche se la controparte vi abbia aderito, poiché la competenza non è rimessa alla sola concorde iniziativa delle parti.
  • Il giudice adito che decida sulla propria incompetenza territoriale inderogabile può statuire sulle spese della fase davanti a sé; la regolazione delle spese resta collegata alla decisione resa sulla competenza.
  • Ai fini della condanna o della compensazione delle spese, l’adesione immediata della parte all’eccezione di incompetenza può costituire un giustificato motivo per la compensazione, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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