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Sentenza

Sentenza del 10/01/2024 n. 1031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a cessione di ramo d'azienda: l'Ufficio aveva rideterminato il valore venale dei fabbricati da Euro 46.172,00 a Euro 8.913.995,00 (motivando con capitalizzazione delle rendite catastali e riferimento alle quotazioni OMI) e aveva valutato l'avviamento in Euro 3.380.811,00 (mediante attualizzazione del reddito prospettico). In sede di cassazione la ricorrente deduceva undici motivi, principalmente: nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio verso la cessionaria Kroton Gress Srl; carenza di motivazione dell'avviso per non aver allegato le quotazioni OMI; motivazione generica e omesso esame di fatti decisivi sia quanto all'avviamento sia quanto al valore degli immobili; e vizi procedurali connessi al fatto che la Kroton Gress non era stata regolarmente citata in appello.

La decisione

La ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione in ragione dell'adesione e del pagamento di una definizione agevolata riguardante il carico impugnato (ex art. 6 D.l. 193/2016 e richiamo alla disciplina successiva). Con atto firmato anche dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso è stato dichiarato estinto e le spese di giudizio sono state compensate integralmente. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulla correttezza della rettifica fiscale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 14

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria che era parte nel primo grado.

  • cod. proc. civ., artt. 102 e 331

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla presunta violazione delle regole di forma e notifica nell'ambito del contraddittorio in appello.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 4) e n. 5)

    Norme che individuano i motivi di cassazione invocati (violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi) per cui la ricorrente ha articolato diversi motivi di impugnazione.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Invocato per difendere il diritto del contribuente alla motivazione degli atti impositivi; la ricorrente sosteneva che l'avviso era carente di motivazione perché non conteneva le quotazioni OMI usate per la rideterminazione.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamata in ordine agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi, allegata alla denuncia di carenza motivazionale dell'avviso di rettifica.

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Citato con riferimento alle norme sul procedimento tributario e sugli obblighi di motivazione relativo agli atti di liquidazione/rettifica per imposte indirette.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Riferito dalla ricorrente per lamentare motivazione meramente apparente o generica della CTR, sia in ordine all'avviamento sia al valore degli immobili.

  • cod. proc. civ., art. 112

    Richiamato perché la ricorrente sosteneva che la CTR non aveva deciso su una specifica domanda di nullità dell'avviso per carenza di motivazione.

  • cod. proc. civ., art. 132, n. 4 e 118 disp. att.

    Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e alla completezza della decisione di merito, secondo la critica della ricorrente.

  • Costituzione, art. 111, sesto comma

    Richiamato per sostenere il diritto a un giudizio giusto e motivato; invocato dalla ricorrente nel dedurre violazioni processuali e di motivazione.

  • art. 6 D.l. 193/2016

    Norma sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (condizioni di adesione, obbligo di indicare pendenza di giudizi e impegno a rinunciarvi): la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata e ha rinunciato al ricorso in cassazione in forza di tale adesione.

  • d.l. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla l. n. 172/2017

    Richiamato in ordine alla disciplina successiva delle definizioni agevolate e alla posizione per cui la rinuncia sopravvenuta per adesione alla definizione non comporta l'onere del cosiddetto "doppio contributo unificato".

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma citata dalla ricorrente in relazione alla richiesta di non applicazione del "doppio contributo unificato" quando la rinuncia al ricorso dipende da causa sopravvenuta legata alla definizione agevolata.

  • Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782/2018

    Precedente richiamato a sostegno della tesi secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per adesione a definizione agevolata intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non deve essere imposto il doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata che richiede la rinuncia ai giudizi pendenti e procede al pagamento, la conseguenza pratica può essere la rinuncia del gravame e la dichiarazione di estinzione del giudizio; in tal caso le parti possono concordare la compensazione delle spese.
  • La rinuncia al ricorso motivata da adesione a una definizione agevolata può escludere l'applicazione del "doppio contributo unificato" quando la causa della rinuncia è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso (giurisprudenza consolidata citata).
  • Quando l'Amministrazione ridetermina il valore di immobili in sede di registrazione, l'utilizzo di metodi quali la capitalizzazione delle rendite catastali e il richiamo a quotazioni OMI è praticabile, ma per reggere a doglianze il relativo avviso dovrebbe esporre elementi concreti e, se si fa riferimento a specifiche quotazioni, è prudente allegarle o renderle conoscibili nella motivazione per evitare censure per carenza di motivazione.
  • La valutazione dell'avviamento mediante attualizzazione del reddito prospettico è un metodo accettato, ma richiede una motivazione specifica e l'esame dei fatti decisivi (previsioni reddituali, parametri di capitalizzazione, tempi), non semplici affermazioni generiche.
  • Se una parte era presente nel giudizio di primo grado, l'appello deve rispettare le regole del contraddittorio; il giudice d'appello deve valutare l'eventuale necessità di integrazione del contraddittorio o motivare adeguatamente la sua esclusione.
  • In impugnazioni tributarie il giudice di merito è tenuto a motivare in modo non generico e ad affrontare i fatti decisivi sollevati dalle parti; tuttavia, la cessazione del processo per rinuncia/definizione agevolata estingue il giudizio senza decisione di merito.

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