Sentenza del 10/01/2024 n. 1031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a cessione di ramo d'azienda: l'Ufficio aveva rideterminato il valore venale dei fabbricati da Euro 46.172,00 a Euro 8.913.995,00 (motivando con capitalizzazione delle rendite catastali e riferimento alle quotazioni OMI) e aveva valutato l'avviamento in Euro 3.380.811,00 (mediante attualizzazione del reddito prospettico). In sede di cassazione la ricorrente deduceva undici motivi, principalmente: nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio verso la cessionaria Kroton Gress Srl; carenza di motivazione dell'avviso per non aver allegato le quotazioni OMI; motivazione generica e omesso esame di fatti decisivi sia quanto all'avviamento sia quanto al valore degli immobili; e vizi procedurali connessi al fatto che la Kroton Gress non era stata regolarmente citata in appello.
La decisione
La ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione in ragione dell'adesione e del pagamento di una definizione agevolata riguardante il carico impugnato (ex art. 6 D.l. 193/2016 e richiamo alla disciplina successiva). Con atto firmato anche dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso è stato dichiarato estinto e le spese di giudizio sono state compensate integralmente. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulla correttezza della rettifica fiscale.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria che era parte nel primo grado.
cod. proc. civ., artt. 102 e 331
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla presunta violazione delle regole di forma e notifica nell'ambito del contraddittorio in appello.
cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 4) e n. 5)
Norme che individuano i motivi di cassazione invocati (violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi) per cui la ricorrente ha articolato diversi motivi di impugnazione.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Invocato per difendere il diritto del contribuente alla motivazione degli atti impositivi; la ricorrente sosteneva che l'avviso era carente di motivazione perché non conteneva le quotazioni OMI usate per la rideterminazione.
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata in ordine agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi, allegata alla denuncia di carenza motivazionale dell'avviso di rettifica.
DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
Citato con riferimento alle norme sul procedimento tributario e sugli obblighi di motivazione relativo agli atti di liquidazione/rettifica per imposte indirette.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Riferito dalla ricorrente per lamentare motivazione meramente apparente o generica della CTR, sia in ordine all'avviamento sia al valore degli immobili.
Richiamato perché la ricorrente sosteneva che la CTR non aveva deciso su una specifica domanda di nullità dell'avviso per carenza di motivazione.
cod. proc. civ., art. 132, n. 4 e 118 disp. att.
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e alla completezza della decisione di merito, secondo la critica della ricorrente.
Costituzione, art. 111, sesto comma
Richiamato per sostenere il diritto a un giudizio giusto e motivato; invocato dalla ricorrente nel dedurre violazioni processuali e di motivazione.
Norma sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (condizioni di adesione, obbligo di indicare pendenza di giudizi e impegno a rinunciarvi): la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata e ha rinunciato al ricorso in cassazione in forza di tale adesione.
d.l. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla l. n. 172/2017
Richiamato in ordine alla disciplina successiva delle definizioni agevolate e alla posizione per cui la rinuncia sopravvenuta per adesione alla definizione non comporta l'onere del cosiddetto "doppio contributo unificato".
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma citata dalla ricorrente in relazione alla richiesta di non applicazione del "doppio contributo unificato" quando la rinuncia al ricorso dipende da causa sopravvenuta legata alla definizione agevolata.
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782/2018
Precedente richiamato a sostegno della tesi secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per adesione a definizione agevolata intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non deve essere imposto il doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata che richiede la rinuncia ai giudizi pendenti e procede al pagamento, la conseguenza pratica può essere la rinuncia del gravame e la dichiarazione di estinzione del giudizio; in tal caso le parti possono concordare la compensazione delle spese.
- La rinuncia al ricorso motivata da adesione a una definizione agevolata può escludere l'applicazione del "doppio contributo unificato" quando la causa della rinuncia è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso (giurisprudenza consolidata citata).
- Quando l'Amministrazione ridetermina il valore di immobili in sede di registrazione, l'utilizzo di metodi quali la capitalizzazione delle rendite catastali e il richiamo a quotazioni OMI è praticabile, ma per reggere a doglianze il relativo avviso dovrebbe esporre elementi concreti e, se si fa riferimento a specifiche quotazioni, è prudente allegarle o renderle conoscibili nella motivazione per evitare censure per carenza di motivazione.
- La valutazione dell'avviamento mediante attualizzazione del reddito prospettico è un metodo accettato, ma richiede una motivazione specifica e l'esame dei fatti decisivi (previsioni reddituali, parametri di capitalizzazione, tempi), non semplici affermazioni generiche.
- Se una parte era presente nel giudizio di primo grado, l'appello deve rispettare le regole del contraddittorio; il giudice d'appello deve valutare l'eventuale necessità di integrazione del contraddittorio o motivare adeguatamente la sua esclusione.
- In impugnazioni tributarie il giudice di merito è tenuto a motivare in modo non generico e ad affrontare i fatti decisivi sollevati dalle parti; tuttavia, la cessazione del processo per rinuncia/definizione agevolata estingue il giudizio senza decisione di merito.
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