Sentenza del 10/01/2024 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
L'accertamento induttivo di un maggior reddito d'impresa commerciale non può discostarsi dalle effettive medie di settore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittimo l'uso dell'accertamento induttivo dato il carattere inattendibile della contabilità, ma ha censurato la ricostruzione del reddito quando questa si è discostata dalle medie di settore pertinenti e ha applicato percentuali di ricarico non giustificate. Pertanto sono stati annullati o ridotti gli importi accertati nella parte basata su parametri non riconducibili alla realtà aziendale e prive di adeguata motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio ha effettuato un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/73 perché la contabilità dell'impresa era ritenuta inattendibile a causa di numerosi errori formali e sostanziali. Tuttavia, nella ricostruzione del reddito imponibile l'ufficio ha applicato percentuali di ricarico e valori non riscontrabili nella prassi degli affari e non aderenti alle medie di settore ragionevolmente riferibili all'impresa.
Norme richiamate
art. 39, d.P.R. 600/1973
Consente all'ufficio di procedere ad accertamenti induttivi quando la contabilità è inattendibile; tuttavia l'applicazione delle metodologie induttive deve essere ancorata a criteri oggettivi e ragionevoli (es. medie di settore) e adeguatamente motivata, evitando scostamenti arbitrari che comportino effetti sostanzialmente punitivi.
Massime di principio
- L'ufficio può utilizzare l'accertamento induttivo quando la contabilità è effettivamente inattendibile, ma deve motivare adeguatamente la scelta del metodo e dei coefficienti utilizzati.
- Nella ricostruzione del reddito devono essere considerate le medie di settore ragionevolmente riferibili all'impresa: scostamenti significativi vanno giustificati con elementi concreti e specifici.
- Non è ammissibile applicare percentuali di ricarico o parametri che non trovino riscontro nella prassi commerciale, poiché ciò può tradursi in un effetto implicitamente sanzionatorio e sproporzionato.
- Il contribuente può contestare l'accertamento fornendo elementi alternativi o dimostrando che le medie/percentuali usate non sono pertinenti alla sua realtà aziendale.
- L'onere motivazionale grava sull'amministrazione: la scelta dei criteri induttivi deve essere documentata e confrontabile con dati di settore o altre evidenze oggettive.
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