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Sentenza

Sentenza del 10/01/2024 n. 988 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

E.E. impugnava l'avviso di accertamento che aveva quantificato l'avviamento e i "fondi morti" nella cessione d'azienda (rogito 25/07/2005) molto al di sopra del prezzo dichiarato. In cassazione denunciava, tra l'altro, omissioni di esame da parte della CTR su questioni decisive: la precisa individuazione dell'oggetto della cessione (se solo la pizzeria o anche il complesso alberghiero), la qualificazione del contratto di affitto tra 6OK e Parfid, la rilevanza di una successiva vendita a terzi (G.E.O.) e la congruità della determinazione dell'avviamento; inoltre censurava la totale carenza motivazionale della sentenza di appello e la mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da soggetto legittimato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (carenza motivazionale) ritenendolo fondato e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi (ad eccezione di quello finale, ritenuto inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione). La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4

    La sentenza deve contenere: (...) 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (...)

    Il requisito di esposizione dei fatti e dei motivi non è meramente formale: deve consentire l'intelligibilità della decisione. La carenza o la "motivazione apparente" comporta nullità quando impedisce di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Riferimento al contenuto minimo della motivazione della sentenza; usato per spiegare l'esigenza di motivazione anche nel rito tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Consente la cassazione della decisione per violazione delle norme sul contenuto e sulla motivazione della sentenza (n.3) e per omesso esame di fatti e prove decisivi (n.5).

  • art. 43 D.P.R. 29.09.1973, n. 600

    Norma sulla sottoscrizione degli atti impositivi; la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché non tempestivamente dedotta in fase di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiede il minimo costituzionale di motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha richiamato questo principio per valutare l'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata.

  • legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17

    Richiamata come modificazione normativa del richiamato art. 132 c.p.c.; contesto storico-normativo rispetto ai requisiti di motivazione.

  • legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 1, comma 1, lett. a

    Richiamata per individuare l'organo a cui rinviare la causa dopo la cassazione (Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria).

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve motivare in modo comprensibile e collegare le sue conclusioni ai fatti e alle prove: l'omissione o la "motivazione apparente" può determinare la nullità della sentenza e la cassazione.
  • Quando la CTR si limita a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza spiegare le ragioni del dissenso o dell'adesione, la decisione è vulnerabile in cassazione per difetto di motivazione.
  • Questioni nuove o vizi non sollevati nel merito (in primo grado o in appello) generalmente non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; occorre dedurle tempestivamente nelle fasi di merito.
  • Nel contenzioso fiscale la determinazione dell'avviamento e del valore di cessione deve essere ricondotta a elementi di fatto e documentali specifici (contratto di cessione, elenco dei beni trasferiti, canone di locazione, bilanci): decisioni generiche sulla "incongruità" del prezzo non sono sufficienti.
  • La contestazione di vizi formali dell'atto impositivo (es. sottoscrizione) deve essere sollevata nel corso del processo tributario in tempo utile, altrimenti può risultare inammissibile in sede di legittimità.
  • In presenza di motivazione insufficiente la Corte di cassazione può cassare e rinviare la causa ad un diverso collegio della stessa giurisdizione di merito affinché rivaluti i fatti e le prove rispettando i criteri di motivazione.

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