Sentenza del 10/01/2024 n. 988 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
E.E. impugnava l'avviso di accertamento che aveva quantificato l'avviamento e i "fondi morti" nella cessione d'azienda (rogito 25/07/2005) molto al di sopra del prezzo dichiarato. In cassazione denunciava, tra l'altro, omissioni di esame da parte della CTR su questioni decisive: la precisa individuazione dell'oggetto della cessione (se solo la pizzeria o anche il complesso alberghiero), la qualificazione del contratto di affitto tra 6OK e Parfid, la rilevanza di una successiva vendita a terzi (G.E.O.) e la congruità della determinazione dell'avviamento; inoltre censurava la totale carenza motivazionale della sentenza di appello e la mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da soggetto legittimato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (carenza motivazionale) ritenendolo fondato e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi (ad eccezione di quello finale, ritenuto inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione). La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4
La sentenza deve contenere: (...) 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (...)
Il requisito di esposizione dei fatti e dei motivi non è meramente formale: deve consentire l'intelligibilità della decisione. La carenza o la "motivazione apparente" comporta nullità quando impedisce di comprendere la ratio decidendi.
art. 132 cod. proc. civ.
Riferimento al contenuto minimo della motivazione della sentenza; usato per spiegare l'esigenza di motivazione anche nel rito tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Consente la cassazione della decisione per violazione delle norme sul contenuto e sulla motivazione della sentenza (n.3) e per omesso esame di fatti e prove decisivi (n.5).
art. 43 D.P.R. 29.09.1973, n. 600
Norma sulla sottoscrizione degli atti impositivi; la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché non tempestivamente dedotta in fase di merito.
art. 111 Cost.
Richiede il minimo costituzionale di motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha richiamato questo principio per valutare l'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata.
legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17
Richiamata come modificazione normativa del richiamato art. 132 c.p.c.; contesto storico-normativo rispetto ai requisiti di motivazione.
legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 1, comma 1, lett. a
Richiamata per individuare l'organo a cui rinviare la causa dopo la cassazione (Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria).
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare in modo comprensibile e collegare le sue conclusioni ai fatti e alle prove: l'omissione o la "motivazione apparente" può determinare la nullità della sentenza e la cassazione.
- Quando la CTR si limita a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza spiegare le ragioni del dissenso o dell'adesione, la decisione è vulnerabile in cassazione per difetto di motivazione.
- Questioni nuove o vizi non sollevati nel merito (in primo grado o in appello) generalmente non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; occorre dedurle tempestivamente nelle fasi di merito.
- Nel contenzioso fiscale la determinazione dell'avviamento e del valore di cessione deve essere ricondotta a elementi di fatto e documentali specifici (contratto di cessione, elenco dei beni trasferiti, canone di locazione, bilanci): decisioni generiche sulla "incongruità" del prezzo non sono sufficienti.
- La contestazione di vizi formali dell'atto impositivo (es. sottoscrizione) deve essere sollevata nel corso del processo tributario in tempo utile, altrimenti può risultare inammissibile in sede di legittimità.
- In presenza di motivazione insufficiente la Corte di cassazione può cassare e rinviare la causa ad un diverso collegio della stessa giurisdizione di merito affinché rivaluti i fatti e le prove rispettando i criteri di motivazione.
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