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Sentenza

Sentenza del 10/01/2024 n. 990 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione delle note ENAC che chiedevano alle società aeroportuali il versamento di contributi per il Fondo antincendi previsti dall'art. 1, comma 1328, L. n. 296/2006 per le annualità 2007-2010 (e giudizio separato per il 2008). Questioni centrali: (i) possibilità di efficace invocazione del giudicato esterno (sentenze CTP Roma) a favore delle società e suoi limiti temporali e soggettivi; (ii) natura giuridica del prelievo (se 'tributo di scopo' o tributo vincolato) e se la modifica di destinazione delle risorse introdotta dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) determini la cessazione dell'obbligo contributivo; (iii) onere della prova circa l'impiego delle somme da parte delle Amministrazioni; (iv) questioni processuali relative a inammissibilità/omessa pronuncia e compensazione delle spese; (v) prospettazione, in via incidentale, di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328 come inciso dall'art. 4, comma 3-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso principale delle Amministrazioni pubbliche: ha ritenuto erronea la valutazione della CTR sul valore estensivo del giudicato esterno (in particolare rispetto all'annualità 2010 e con riferimento a società che non erano parti nel giudizio definito), ha affermato il principio che l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, comma 1328, L. n. 296/2006 ha natura di tributo vincolato finalizzato a ridurre il costo dello Stato per il servizio antincendi, ma che il vincolo di destinazione opera solo nella fase di impiego del gettito e non incide sulla persistenza della soggezione d'imposta; ha quindi cassato la sentenza della CTR in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale del Lazio in diversa composizione perché si conformi ai principi enunciati e riesamini le questioni sostanziali e processuali (comprese quelle assorbite). Ha rigettato la questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale (manifestamente infondata) e ha dichiarato assorbito il motivo incidentale relativo alla compensazione delle spese. Ha affidato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese dei giudizi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    obbligo per le società aeroportuali di alimentare, in proporzione al traffico generato, il Fondo antincendi finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti

    La Corte lo qualifica tributo vincolato: il vincolo di destinazione riguarda la fase di impiego del gettito ma non incide sulla persistenza della soggezione d'imposta delle società aeroportuali.

  • art. 4, comma 3-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. L. 2/2009

    "le risorse del fondo ... alimentato dalle società aeroportuali ... sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40% ... per l'attuazione di patti ... e per il 60% ... per la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico ... prevedendo particolari emolumenti..."

    La modifica della destinazione delle risorse non elimina la soggezione d'imposta delle società; la diversa destinazione attiene all'impiego del gettito e non alla fase impositiva.

  • d.lgs. n. 546/1992 (artt. 49, 53, 54, 56)

    Richiamate in tema di competenze e rito tributario; la Corte rileva che la mancata pronuncia espressa su una questione processuale può essere ritenuta implicitamente risolta dalla decisione complessiva e che il vizio di omessa pronuncia richiede l'omissione di statuizioni su domande o eccezioni di merito.

  • codice di procedura civile (artt. 327, 333, 343, 112, 132, 115, 116; art. 360 cod. proc. civ.)

    Usati per censurare vizi di motivazione, omessa pronuncia e per i casi di cassazione (art. 360). La Corte affronta i profili di motivazione apparente/contraddittoria e l'ammissibilità delle eccezioni in appello.

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferito all'onere della prova; la Corte evidenzia che l'Amministrazione ha l'onere di provare la destinazione delle somme, ma l'eventuale distrazione delle risorse rileva in altri ambiti (es. responsabilità contabile) e non produce automaticamente l'eliminazione dell'obbligazione tributaria.

  • art. 1306 c.c. (secondo comma)

    Citando il principio sull'effetto tra titoli diversi, la Corte conclude che le società non possono invocare gli effetti favorevoli di un giudicato di cui non furono parti quando manca solidarietà o vincolo tra le obbligazioni.

  • Corte costituzionale, sent. n. 167/2018

    La Corte costituzionale aveva già ritenuto la natura tributaria dell'obbligazione (utilizzata anche dalle Corti civili e tributarie come riferimento sul carattere tributario del contributo).

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n. 3162/2019

    Ha ribadito la giurisdizione del giudice tributario sulla materia e contribuisce alla giurisprudenza sul giudicato esterno e sulla qualificazione tributaria; la Corte qui chiarisce che le Sezioni Unite non hanno formato giudicato sulla qualifica di "tributo di scopo" nel senso invocato dalle società.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, artt. 7 e 76)

    Richiamati in relazione ai principi sull'autonomia dei periodi d'imposta: il giudicato fiscale esterno ha effetto limitato a fattispecie permanenti o pluriennali, non si estende automaticamente a ciascuna annualità.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno in materia tributaria vincola solo se riguarda le stesse parti e fatti identici; non si estende automaticamente a soggetti che non sono stati parte del giudizio a meno che non sussista vincolo di solidarietà o che il fatto abbia efficacia permanente/pluriennale.
  • Per imposte o contributi calcolati annualmente in relazione a un indice variabile (es. traffico), l'effetto del giudicato esterno è limitato: la sentenza favorevole per una annualità non si estende a periodi diversi salvo che l'accertamento riguardi elementi di efficacia permanente.
  • La qualificazione del prelievo come "tributo vincolato" o "tributo di scopo" incide principalmente sulla fase di impiego del gettito; la modifica della destinazione delle risorse non abbatte automaticamente la soggezione d'imposta dei contribuenti.
  • La prova della diversa destinazione o della distrazione delle somme compete all'Amministrazione e, se provata, può avere rilievo in specifici ambiti (p. es. responsabilità contabile), ma non determina di per sé l'estinzione dell'obbligo tributario a carico del contribuente.
  • La parte pienamente vittoriosa in primo grado non è obbligata a proporre appello incidentale quando non ha interesse a rimettere in discussione questioni che risultino assorbite; tuttavia deve esprimere chiaramente la volontà di far riesaminare questioni non trattate.
  • La questione di legittimità costituzionale di norme che determinano diversi criteri di destinazione delle risorse pubbliche è difficile da accogliere se esiste un chiaro indice di capacità contributiva (es. posizione oligopolistica delle concessionarie aeroportuali) che giustifica la scelta legislativa.

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