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Sentenza

Sentenza del 10/01/2024 n. 967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di atti impositivi per recupero a tassazione di redditi ritenuti occultati in conti esteri/conti di società estere collegabili a B.B. (tramite dati estratti dal computer del notaio C.C.). Questioni principali: legittimità del raddoppiamento dei termini di accertamento per fatti astrattamente costituenti reato; corretta qualificazione Iva delle operazioni (reverse charge vs. IVA nazionale) e conseguente eventuale danno erariale; irrogabilità delle sanzioni IVA; dedotte carenze di motivazione e omesso esame di fatti rilevanti da parte del giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il ricorso di B.B. per effetto del pagamento effettuato nella procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018 (estinzione limitata alla sua posizione di persona fisica). Il ricorso proposto da ATINEL SRL è stato rigettato: la Corte ha confermato la legittimità del raddoppiamento dei termini di accertamento alla luce della rilevanza penale astratta dei fatti emersi (obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. 74/2000), ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui la destinazione finale delle somme e il beneficiario effettivo (anche verso Paesi in black list) giustificano l'accertamento, e ha stabilito che le operazioni erano in realtà territorialmente rilevanti in Italia (centro direttivo/organizzazione stabile attribuita alla persona di fatto in Italia) con conseguente applicazione dell'Iva nazionale e delle relative sanzioni. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione del merito probatorio o lamentavano omesso esame che si traduceva in diversa valutazione dei fatti; i motivi sulla materia Iva e sulle sanzioni sono stati invece respinti sul merito. Atinel è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 articolo 57

    Norma richiamata in tema di termini e modalità di accertamento IVA; la Corte ritiene corretta l'applicazione delle regole sul raddoppiamento dei termini connesse alla rilevanza penale delle operazioni.

  • DPR 600/1973 articolo 43 (comma 2-bis e comma 3)

    Disposizioni sui termini di accertamento per imposte dirette; la Corte conferma che il raddoppiamento si giustifica quando sussistono fatti astrattamente costituenti reato e l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

  • Decreto-legge 78/2009 articolo 12

    Presunzione relativa sul possesso di capitali esteri e raddoppiamento dei termini; la Corte interpreta la norma alla luce della finalità di prevenzione dell'elusione e della considerazione della destinazione finale dei flussi finanziari.

  • D.lgs. 74/2000

    Norme penali tributarie: la Corte richiama che il raddoppiamento dei termini presuppone l'obbligo di denuncia per reati previsti da questo testo, richiedendo solo la rilevanza penale astratta.

  • Art. 331 c.p.p.

    Richiama l'obbligo di denuncia penale; la Corte precisa che non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia per giustificare il raddoppiamento dei termini, ma l'esistenza dell'obbligo/astratta rilevanza penale.

  • D.Lgs. 546/1992 (articoli 36, 56, 61 e richiamo art.1)

    Richiamato in rapporto ai profili di motivazione e alle regole del processo tributario d'appello; la Corte respinge i rilievi di nullità per carente motivazione, ritenendo la motivazione del giudice di merito congrua.

  • DPR 115/2002 art.13 comma 1 quater e legge 228/2012

    Riferimento formale al contributo unificato da versare in Cassazione; la sentenza dà atto dell'obbligo contributivo.

  • Decreto-legge 119/2018 art.6 comma 13

    Norma sulla definizione agevolata/clemenziale: la Corte dichiara estinto il giudizio per B.B. in ragione del pagamento comprovato ai sensi della procedura.

  • DPR 633/1972 articolo 4

    Principio di territorialità dell'IVA: attività imprenditoriali svolte in Italia sono soggette ad IVA italiana; la Corte lo usa per escludere il regime di reverse charge quando la stabile organizzazione o centro direzionale opera in Italia.

  • Direttiva IVA / giurisprudenza UE (sentenza SGS-Sarviz e altri precedenti)

    La Corte europea afferma che l'IVA è dovuta dallo stesso prestatore ove esista un'organizzazione stabile nello Stato; la Cassazione la interpreta per sostenere la pretesa erariale quando il fornitore dispone di centro direzionale in Italia.

  • Art. 325 TFUE (menzione)

    Richiamato a supporto della finalità di prevenzione delle lesioni all'interesse economico e finanziario dell'UE, coerente con l'art.12 d.l.78/2009

  • Norme su obblighi IVA intracomunitari (decreto-legge 331/1993 e DPR 633/1972 artt. 19, 21, 23, 25; artt. 38,40,41,44 ecc.)

    Richiamate dalle parti e analizzate dalla Corte: la Corte conferma che, nella fattispecie, le cessioni sono territorialmente rilevanti in Italia e non possono essere considerate neutre ai fini IVA con applicazione del reverse charge.

  • Art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5

    Regole di ammissibilità dei motivi in Cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, la riduzione del sindacato sulla motivazione ai casi di vizio costituzionalmente rilevante e la difficoltà di rimettere in discussione valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Il raddoppiamento dei termini di accertamento (art.43 DPR 600/1973 e art.57 DPR 633/1972) è legittimo quando sussistono fatti astrattamente rilevanti penalmente (ai sensi del d.lgs. 74/2000): non è richiesta l'effettiva presentazione della denuncia, ma l'obbligo/astratta rilevanza penale ai sensi dell'art.331 c.p.p.
  • Nelle verifiche internazionali occorre guardare alla destinazione finale dei flussi e al beneficiario effettivo (principio world-wide taxation): il transito per Paesi a fiscalità privilegiata non esclude l'operazione evasiva se la destinazione finale è in Paesi black list o se il beneficiario è estero privilegiato.
  • La neutralità IVA tramite meccanismi quali il reverse charge vale solo se il fornitore straniero è realmente privo di stabile organizzazione o centro direzionale in Italia; quando il centro di direzione o l'effettiva attività è in Italia, le operazioni sono territorialmente imponibili in Italia e l'Amministrazione può recuperare l'IVA e applicare sanzioni.
  • In Cassazione i motivi basati su 'omesso esame' o su diversa valutazione probatoria sono spesso inammissibili se si tratta di richiesta di rivalutazione del merito; per essere rilevanti occorre dimostrare vizi gravi e specifici della motivazione secondo i parametri delle Sezioni Unite (mancanza, apparente, contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione).
  • La definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018 estingue il giudizio sulla posizione che ottiene il pagamento e, se non vi sono opposizioni dall'Agenzia, comporta estinzione del ricorso per quella posizione.

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