Sentenza n. 477/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della nota di Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Servizi Ambientali prot. n. 00136922/2022 del 8.11.2022, pervenuta a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Codici Anagrafe 1215 e 1281. Procedimento di bonifica ex Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sito inquinato: “Area Carpice compresa tra Strada Carpice, Via Vinovo (ex Str. Rusca), Viale Europa, nel Comune di Moncalieri”. Comunicazioni”; di ogni atto connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota regionale che imponeva la presentazione di un nuovo progetto di bonifica e il subentro nelle garanzie finanziarie prestate da proprietari ritenuti non responsabili
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa responsabile dell'inquinamento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota della Regione Piemonte relativa al procedimento di bonifica del sito inquinato Area Carpice, deducendo incompetenza e violazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006 e della normativa regionale; travisamento e falsità dei presupposti, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, sostenendo di avere già presentato un progetto integrativo di messa in sicurezza e che i proprietari fossero ancora soggetti procedenti; sviamento, manifesta ingiustizia e violazione del dovere di correttezza dell'amministrazione per essersi la Regione rivolta soltanto alla ricorrente; manifesta illogicità, atipicità e violazione dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, quanto alla richiesta di subentro nelle garanzie finanziarie. In via preliminare, è stata contestata l'impugnabilità della nota, ritenuta dalla difesa una mera comunicazione; è stata inoltre dedotta la sopravvenuta carenza di interesse per effetto di un successivo provvedimento comunale e l'improcedibilità della parte relativa al subentro nelle fideiussioni, successivamente svincolate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto impugnabile la nota regionale, poiché la richiesta di presentare un nuovo progetto di bonifica e di subentrare nelle garanzie finanziarie imponeva adempimenti onerosi e incideva direttamente sulla posizione giuridica della destinataria. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il successivo provvedimento comunale non sostituiva la nota regionale, ma si aggiungeva ad essa come disposizione distinta proveniente da altro ente. Ha invece dichiarato improcedibile la parte relativa al subentro nelle garanzie finanziarie, poiché durante il giudizio le fideiussioni dei proprietari non responsabili erano state svincolate, facendo venir meno la possibilità concreta del subentro e, quindi, l'originaria lesività della nota in tale parte. Ha precisato che la richiesta non poteva essere reinterpretata come imposizione di una nuova garanzia regionale, poiché la gestione regionale riguardava soltanto le garanzie prestate e accettate prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2015, mentre le garanzie successive dovevano essere prestate ai Comuni. Nel merito residuo, il TAR ha accolto il motivo di incompetenza: la richiesta di presentare un progetto di bonifica esulava dalla competenza regionale, spettando al Comune la competenza ad approvare i progetti di bonifica ai sensi della normativa regionale richiamata. L'accoglimento per incompetenza ha determinato l'assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, limitatamente alla richiesta di presentazione di un nuovo progetto di bonifica, e dichiarato improcedibile in parte, quanto al subentro nelle garanzie finanziarie. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di bonifica dei siti contaminati; la Regione non poteva imporre alla ricorrente la presentazione di un nuovo progetto di bonifica in assenza della competenza prevista dalla normativa regionale.
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta, senza autonoma decisione nel merito per effetto dell'accoglimento della censura di incompetenza.
art. 4, comma 1, l.r. Piemonte 42/2000
Attribuisce al Comune la competenza in materia di approvazione dei progetti di bonifica, escludendo la competenza regionale alla richiesta di presentazione del progetto oggetto di causa.
Concorre a individuare nel Comune l'autorità competente per l'approvazione dei progetti di bonifica.
Ha modificato il regime della gestione delle garanzie finanziarie, distinguendo quelle prestate e accettate prima della sua entrata in vigore, gestite dalla Regione, da quelle successive da prestare ai Comuni.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza dell'amministrazione; la censura è stata assorbita per l'accoglimento del motivo di incompetenza.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Richiamato indirettamente attraverso il precedente dell'Adunanza plenaria sull'ordine di esame delle censure e sull'assorbimento delle doglianze.
Massime di principio
- Un atto formalmente qualificato come comunicazione è impugnabile quando contiene richieste o prescrizioni suscettibili di imporre adempimenti onerosi e di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario.
- La competenza amministrativa a richiedere o approvare un progetto di bonifica deve essere individuata sulla base della specifica disciplina legislativa regionale applicabile; ove tale disciplina attribuisca la competenza al Comune, la Regione non può imporre direttamente al responsabile dell'inquinamento la presentazione di un nuovo progetto.
- La sopravvenienza di un ulteriore provvedimento comunale non elimina l'interesse a impugnare il precedente atto regionale quando i due atti non si sostituiscono, ma restano distinti e producono effetti autonomi.
- La sopravvenuta eliminazione delle garanzie finanziarie cui si riferiva un ordine di subentro fa venir meno l'attualità della lesione e determina l'improcedibilità della relativa domanda; tale richiesta non può essere automaticamente reinterpretata come imposizione di una nuova garanzia se la disciplina applicabile attribuisce al Comune, e non alla Regione, la gestione delle garanzie successive.
- Quando il motivo di incompetenza è fondato e conduce all'eliminazione della parte lesiva dell'atto, le ulteriori censure sostanziali possono essere assorbite.
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