Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. n. -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2022 emesso dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell''''Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), con cui è stata disposta la decadenza parziale delle Autorizzazioni al reimpianto ID -OMISSIS- rilasciate in data 5 maggio 2017 alla ricorrente, per la quota di 2158 mq. su complessivi 8.630 mq., con contestuale assegnazione della medesima quota alle sig.re -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, per 719,33 mq. ciascuna, e con decadenza delle stesse autorizzazioni in quanto non utilizzate entro il 4 maggio 2020; - di ogni atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/1/2023: - dell'intimazione all'estirpo emessa in data 27 ottobre 2022 dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- e -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), contenuta nel verbale n. -OMISSIS-, e trasmessa con nota prot. -OMISSIS- del 28 ottobre 2022; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto. - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/5/2023: - del decreto prot. n. -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2022 emesso dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), integrato con decreto prot. n. -OMISSIS- repertorio n. -OMISSIS- del 6 marzo 2023 emesso dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del 7 marzo 2023, con cui è stata disposta la decadenza parziale delle Autorizzazioni al reimpianto ID -OMISSIS- rilasciate in data 5 maggio 2017 alla sig.ra -OMISSIS-, per la quota di 2158 mq. su complessivi 8.630 mq., con contestuale assegnazione della medesima quota alle sig.re -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, per 719,33 mq. ciascuna, e con decadenza delle stesse autorizzazioni in quanto non utilizzate entro il 4 maggio 2020; - dell'intimazione all'estirpo emessa in data 27 ottobre 2022 dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- e -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), contenuta nel verbale n. -OMISSIS-, e trasmessa con nota prot. -OMISSIS- del 28 ottobre 2022; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza parziale dalle autorizzazioni al reimpianto, riassegnazione delle relative quote alle comproprietarie dissenzienti e intimazione all'estirpo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni agricole)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una domanda di estirpo relativa a superfici vitate su terreni non integralmente di sua proprietà, dichiarando di essere autorizzata dai proprietari o comproprietari e di avere depositato la relativa documentazione nel fascicolo aziendale. A seguito delle segnalazioni di alcune comproprietarie, AVEPA accertava che tre di esse non avevano prestato il consenso scritto richiesto. L'amministrazione disponeva quindi la decadenza limitatamente alla quota di 3/12 della superficie, pari a 2.158 mq su 8.630 mq, lasciando ferme le autorizzazioni relative alla quota di 9/12, intimando l'estirpo delle porzioni interessate e riassegnando le quote di reimpianto alle comproprietarie dissenzienti. La ricorrente deduceva: violazione del capitolo 8 dell'Allegato B alla D.G.R. Veneto n. 2257/2003, sostenendo che la propria qualità di familiare e il rapporto coniugale con uno dei comproprietari la esonerassero dal consenso degli altri comproprietari o rendessero il consenso implicitamente desumibile; illegittimità della decadenza ai sensi degli artt. 47 e 75 del d.P.R. n. 445/2000, contestando la genericità e la correttezza della dichiarazione sostitutiva; violazione della tutela dell'affidamento; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, carenza istruttoria, difetto di proporzionalità e nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la ricorrente, quale mera conduttrice in comodato, non fosse titolare dei diritti reali sui terreni e che la qualità di familiare o di coniuge di uno dei comproprietari non la assimilasse al proprietario né le attribuisse il potere di compiere atti dispositivi incidenti sui diritti degli altri comproprietari. L'art. 230-bis c.c. disciplina i rapporti interni dell'impresa familiare e non conferisce una legittimazione dominicale. La disciplina amministrativa di settore richiedeva invece, per l'istanza proveniente da soggetto diverso dal proprietario, l'autorizzazione scritta del proprietario o degli altri comproprietari; tale requisito mancava con riguardo alle tre comproprietarie dissenzienti. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva dichiarato espressamente di essere autorizzata all'estirpo dai proprietari o comproprietari, mentre tale circostanza era risultata non veritiera almeno per le tre comproprietarie. La decadenza prevista dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 è stata qualificata come sanzione legale automatica, sicché non era necessario un autonomo procedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 né una comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato. La buona fede e l'affidamento non possono consolidare un beneficio ottenuto sulla base di una dichiarazione non veritiera; neppure l'uso di moduli prestampati attenua l'obbligo di diligenza e veridicità del dichiarante. La misura è stata ritenuta proporzionata e adeguatamente motivata perché limitata alla sola quota di 3/12 priva del consenso scritto, con conservazione della quota autorizzata di 9/12. La riassegnazione delle quote alle comproprietarie dissenzienti è stata ritenuta coerente con l'esigenza di neutralizzare il vantaggio indebito e assicurare il corretto funzionamento del sistema vitivinicolo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
attribuisce ai familiari coadiuvanti diritti di natura obbligatoria e partecipativa sulla gestione e sugli utili
La norma disciplina i rapporti interni dell'impresa familiare, ma non incide sui diritti reali né attribuisce al familiare una legittimazione dominicale per compiere atti dispositivi su immobili intestati ad altri.
capitolo 8 dell'Allegato B alla D.G.R. Veneto n. 2257/2003
esige l'autorizzazione scritta del proprietario o degli altri comproprietari quando l'istanza provenga da soggetto diverso dal proprietario
Per l'estirpo richiesto dal conduttore o da altro soggetto non proprietario è necessario il consenso scritto dei proprietari o comproprietari titolari dei diritti reali interessati.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
È richiamato in relazione alla dichiarazione sostitutiva resa dalla ricorrente, la cui veridicità è stata contestata.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici ottenuti; nel caso concreto la decadenza è stata applicata limitatamente alla quota per la quale mancava il consenso delle comproprietarie.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Non occorre attivare un autonomo procedimento di annullamento d'ufficio quando la decadenza dal beneficio discende automaticamente dalla verifica della non veridicità dell'autodichiarazione.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione dell'atto è stata ritenuta sufficiente, poiché l'amministrazione aveva correlato la decadenza alla specifica quota dominicale priva del consenso scritto.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Non sussisteva un difetto assoluto di attribuzione, poiché AVEPA aveva agito nell'esercizio del potere di verificare i presupposti delle autorizzazioni e di dichiarare la decadenza dal beneficio.
Massime di principio
- La qualità di familiare o di coniuge del proprietario di un immobile non attribuisce, di per sé, diritti reali né legittima il compimento di atti dispositivi incidenti sulle quote spettanti agli altri comproprietari.
- Quando una disciplina amministrativa richiede il consenso scritto dei proprietari o comproprietari per un'attività incidente sui diritti reali, il conduttore o altro soggetto non proprietario deve acquisire e dimostrare il consenso di tutti i titolari interessati; il consenso alla mera conduzione del fondo non equivale all'autorizzazione a compiere l'estirpo.
- La verifica della non veridicità di una dichiarazione sostitutiva da cui sia derivato un beneficio comporta la decadenza prevista dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 senza necessità di un autonomo procedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, trattandosi di effetto legale automatico.
- La buona fede e l'affidamento del dichiarante non possono consolidare un beneficio ottenuto sulla base di una dichiarazione non veritiera; l'utilizzo di un modulo prestampato non esonera dall'obbligo di diligenza, completezza e veridicità.
- La decadenza può essere disposta in misura parziale quando l'assenza del presupposto del beneficio riguarda soltanto una quota della superficie o dell'intervento, purché la misura sia commisurata alla parte priva dei requisiti e adeguatamente motivata.
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