Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’Intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 4 maggio 2022, inviata al ricorrente -OMISSIS- a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 12 maggio 2022 “in qualità di chiamato all’eredità di -OMISSIS-”, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 996.369,86 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 18 dicembre 2018 (nuovo numero di riferimento -OMISSIS-) e asseritamente inerente i prelievi latte imputati a -OMISSIS- per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001; - dell’Intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 31 marzo 2022, inviata al ricorrente -OMISSIS- a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 7 aprile 2022 quale erede di -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 994.760,89 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 18 dicembre 2018 (nuovo numero di riferimento -OMISSIS-) e asseritamente inerente i prelievi latte imputati a -OMISSIS- per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dei ricorrenti, compresi: - - l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nelle intimazioni impugnate, e la cartella stessa, ossia la cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 18.12.2018, non conosciuta; - - il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, posto a base delle intimazioni di pagamento sopra descritte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due intimazioni di pagamento relative a un residuo ruolo AGEA per prelievi supplementari sul latte, oltre a interessi e oneri di riscossione, nonché gli atti presupposti, il ruolo e la cartella di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (chiamati all’eredità)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni notificate loro quali chiamati all’eredità della madre defunta, deducendo anzitutto il difetto di legittimazione passiva, poiché non avevano mai accettato l’eredità e vi avevano formalmente rinunciato con atto notarile successivo alle intimazioni. Hanno inoltre eccepito la prescrizione del credito relativo ai prelievi supplementari per le annate dal 1995/1996 al 2000/2001, la mancata notificazione o comunque l’omessa prova della notificazione degli atti presupposti, la decadenza dalla riscossione, vizi di motivazione, l’illegittimità derivata per contrasto della normativa interna con i regolamenti dell’Unione europea e l’indebita richiesta di interessi e ulteriori oneri. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Il TAR, in sede cautelare, aveva ordinato ad AGEA e ad Agenzia delle Entrate - Riscossione di produrre gli atti di accertamento, le cartelle, le intimazioni e le prove delle notificazioni; le amministrazioni non si sono costituite né hanno adempiuto agli incombenti istruttori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. Il TAR ha ritenuto assorbente il difetto di legittimazione passiva: la mera qualità di chiamato all’eredità non consente di indirizzare al destinatario atti impositivi o di riscossione per debiti del defunto, poiché soltanto l’erede subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del de cuius. Spetta al creditore dimostrare l’accettazione espressa o tacita dell’eredità; tale qualità non può essere desunta dalla sola delazione. La legittimazione del chiamato a stare in giudizio in rappresentanza dell’eredità presuppone inoltre il possesso dei beni ereditari previsto dall’art. 486 c.c., circostanza non allegata né provata. La notificazione di cartella o intimazione non equivale all’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. Nel caso concreto l’amministrazione non ha provato né l’accettazione dell’eredità né i presupposti dell’art. 486 c.c.; la successiva rinuncia all’eredità ha ulteriormente confermato l’estraneità dei ricorrenti ai debiti della defunta, ma l’illegittimità discendeva già dall’originaria carenza di prova della qualità di eredi. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata, autonomamente e con efficacia assorbente, la prescrizione: anche applicando il termine ordinario decennale e computando le sospensioni di 105 giorni previste dall’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009 e di 540 giorni previste dall’art. 68 d.l. n. 18/2020, la pretesa relativa a crediti sorti per annate comprese tra il 1995/1996 e il 2000/2001 risultava prescritta prima delle intimazioni del 2022, in assenza di idonei atti interruttivi e senza prova della notificazione della cartella del 2018. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. La domanda risarcitoria è stata respinta perché i ricorrenti non hanno allegato né provato un danno specifico, concreto, attuale e causalmente riconducibile all’azione amministrativa, ulteriore rispetto alla caducazione degli atti; l’efficacia degli atti era stata peraltro sospesa tempestivamente in sede cautelare. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 486 c.c.
La legittimazione del chiamato a stare in giudizio in rappresentanza dell’eredità presuppone il possesso dei beni ereditari.
Il chiamato all’eredità può rappresentare l’eredità in giudizio solo se ricorre il presupposto del possesso dei beni ereditari; in mancanza, non è legittimato a ricevere atti di riscossione per debiti del defunto.
art. 481 c.c.
La notificazione della cartella o dell’intimazione non può equipararsi ad una actio interrogatoria.
Gli atti di riscossione non hanno i presupposti e le finalità dell’actio interrogatoria e non possono essere utilizzati per accertare la qualità di erede del destinatario.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
Periodo aprile – 15 luglio 2019, per complessivi 105 giorni.
Il relativo periodo di sospensione deve essere considerato nel calcolo della prescrizione della pretesa di riscossione dei prelievi latte.
art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, per complessivi 540 giorni.
Anche il periodo di sospensione collegato all’emergenza epidemiologica deve essere computato nel termine prescrizionale; tuttavia, persino includendo tale periodo, la pretesa era prescritta prima delle intimazioni del 2022.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
La censura relativa alla decadenza dalla riscossione è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La mera qualità di chiamato all’eredità, derivante dalla delazione successoria, non legittima l’amministrazione o il creditore a notificare al chiamato atti impositivi o di riscossione relativi ai debiti del defunto. Il creditore deve provare l’accettazione espressa o tacita dell’eredità, non potendo presumere la qualità di erede dalla sola chiamata.
- La qualità di erede, necessaria per imputare al destinatario i debiti del de cuius, deve essere dimostrata dal creditore che agisce per la riscossione; in assenza di tale prova, l’indirizzamento dell’atto al mero chiamato all’eredità è illegittimo anche se la rinuncia all’eredità interviene dopo la notificazione dell’atto.
- La legittimazione del chiamato all’eredità a stare in giudizio in rappresentanza dell’eredità presuppone il possesso dei beni ereditari previsto dall’art. 486 c.c.; la notificazione di una cartella o di un’intimazione di pagamento non costituisce actio interrogatoria ai sensi dell’art. 481 c.c.
- Nel calcolo della prescrizione di crediti oggetto di riscossione esattoriale devono essere computati i periodi di sospensione previsti dalla legge; tuttavia, se anche applicando il termine ordinario decennale e considerando le sospensioni la pretesa risulta estinta prima dell’intimazione, l’atto di riscossione deve essere annullato in assenza di idonei atti interruttivi.
- L’annullamento di atti amministrativi illegittimi non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il ricorrente deve allegare e provare un pregiudizio specifico, concreto, attuale e causalmente riconducibile all’azione amministrativa, distinto dalla mera caducazione dell’atto.
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