Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento -del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto assunto al prot. n. 0002276 del 29 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A046, scienze giuridico-economiche, per la Regione Veneto; -della graduatoria di merito di cui al detto decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto assunto al prot. n. 0002276 del 29 maggio 2025; -del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, assunto al prot. n. 0002922 del 7 luglio 2025, con cui è stato integrata la graduatoria “ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con l'inserimento dei nominativi indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante”; -dell'allegato al decreto n. 0002922 del 7 luglio 2025, relativo alla Classe di Concorso A046 - Idonei di cui all'articolo 2 del DL 45/2025; -della comunicazione via p.e.c. del 27 maggio 2025, dal seguente oggetto “provvedimento di mancato riconoscimento riserva Vergari Natascia, classe di concorso A046”; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per docenti della classe A046 e atti connessi, nella parte in cui non è stata riconosciuta alla candidata la riserva del 15 per cento dei posti per lo svolgimento del servizio civile nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la classe A046, dichiarando di avere svolto il servizio civile nazionale dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005. Impugnava la graduatoria e il diniego di riconoscimento della riserva, sostenendo che il servizio civile nazionale dovesse essere equiparato al servizio civile universale ai fini della riserva del 15 per cento dei posti prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017. Deduceva, in particolare, la piena equiparabilità sostanziale e teleologica dei due istituti, in quanto entrambi orientati alla difesa non armata della Patria; la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.lgs. n. 40/2017, 2050 del codice dell’ordinamento militare, 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023, 6 della l. n. 230/1998 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010; il difetto di motivazione e di istruttoria; nonché l’applicabilità retroattiva della novella introdotta dal d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, che ha inserito nell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 il riferimento anche al servizio civile nazionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per la procedura concorsuale in esame, soggetta alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando, l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 riservasse il beneficio esclusivamente agli operatori che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale. Il servizio civile nazionale svolto dalla ricorrente nel 2004-2005 era antecedente all’istituzione del servizio civile universale e non poteva essere equiparato a quest’ultimo in via interpretativa, poiché ciò avrebbe comportato un’inammissibile integrazione ampliativa della norma da parte del giudice. Il Collegio ha riconosciuto l’esistenza di elementi comuni tra i due istituti, compresa la finalità di difesa non armata della Patria, ma ha ritenuto rilevanti le differenze quanto all’origine, ai destinatari, alla durata, all’impegno richiesto e alla formazione. La riserva, quale disciplina eccezionale derogatoria dell’ordinaria disciplina dell’accesso al pubblico impiego, è stata interpretata restrittivamente. La novella del 2025, che ha espressamente esteso il beneficio anche al servizio civile nazionale, non è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, è stata ritenuta applicabile solo per il futuro. Sono stati respinti i motivi relativi all’equiparazione, alla violazione dei principi costituzionali, al difetto di motivazione e al difetto di istruttoria. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica per pubblici proclami, poiché l’art. 49, comma 2, c.p.a. esclude tale adempimento quando il ricorso sia manifestamente infondato. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche
Nel testo applicabile alla procedura concorsuale, la riserva era riferita esclusivamente a chi avesse concluso senza demerito il servizio civile universale; non era possibile estenderla giudizialmente a chi avesse svolto il servizio civile nazionale.
art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023
Ha modificato l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 nel testo applicabile ratione temporis, mantenendo il riferimento al servizio civile universale.
art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025
All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001»
La novella ha esteso espressamente la riserva al servizio civile nazionale, ma non ha natura di interpretazione autentica e opera per il futuro.
art. 11 delle preleggi
La legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo; la novella del 2025 non si applica alla procedura concorsuale regolata dalla normativa previgente.
art. 49, comma 2, c.p.a.
L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato
La manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dal rinnovo della notifica per pubblici proclami e dall’integrazione del contraddittorio.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, come modificato dal d.l. n. 25/2025
La nuova formulazione equipara, ai fini della riserva del 15 per cento, il servizio civile universale e il servizio civile nazionale, ma non incide retroattivamente sulle procedure già disciplinate dalla normativa precedente.
Massime di principio
- La riserva di posti prevista da una disposizione speciale per chi abbia concluso senza demerito il servizio civile universale non può essere estesa in via interpretativa a chi abbia svolto il servizio civile nazionale quando il dato normativo applicabile alla procedura concorsuale menzioni soltanto il servizio civile universale.
- La comunanza della finalità di difesa non armata della Patria non comporta, in assenza di una previsione legislativa espressa, l’equiparazione del servizio civile nazionale al servizio civile universale ai fini del riconoscimento di benefici concorsuali.
- Una novella che estenda espressamente una riserva concorsuale al servizio civile nazionale, se non qualificabile come norma di interpretazione autentica, opera per il futuro e non si applica retroattivamente alle procedure concorsuali soggette alla normativa previgente.
- Le disposizioni che introducono riserve di posti nei concorsi pubblici, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria dell’accesso mediante concorso, sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate dal giudice mediante un’interpretazione additiva.
- La procedura concorsuale è regolata dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando, secondo il principio tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando, salvo diversa previsione legislativa.
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