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Legge

L.R. Piemonte 42/2000

"Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ( Articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 ). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71 ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 42/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, criteri, procedure e competenze per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, l’anagrafe dei siti, i progetti e i finanziamenti degli interventi, anche sostitutivi dei soggetti obbligati. Prevede un piano con validità triennale, aggiornamenti annuali del programma a breve termine e una fase transitoria di prima applicazione legata al 2000 e agli strumenti allora vigenti.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e Piano regionale di bonifica

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

La legge regionale disciplina, per il territorio del Piemonte, la programmazione e l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Definisce strumenti di pianificazione, competenze di Regione, province, comuni e ARPA, modalità di finanziamento e regole transitorie di prima applicazione.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento stabilisce criteri, procedure e modalità per l’adozione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, in attuazione della normativa statale vigente all’epoca in materia di rifiuti e bonifiche. La disciplina riguarda anche:

  • l’approvazione delle linee guida per la predisposizione e la valutazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza permanente;
  • l’individuazione delle tipologie di interventi non soggetti ad approvazione preventiva;
  • l’aggiornamento della lista dei siti inseriti nel programma a breve termine;
  • l’istituzione e gestione dell’anagrafe dei siti da bonificare;
  • il programma di finanziamento degli interventi eseguiti da enti pubblici in sostituzione dei soggetti obbligati;
  • il recupero delle spese sostenute in via sostitutiva.

Riparto delle funzioni tra Regione, province e comuni

La Regione approva il Piano di bonifica, l’anagrafe dei siti, il programma annuale di finanziamento, i siti da proporre per la bonifica di interesse nazionale e gli indirizzi operativi per gli enti locali. Cura inoltre, per i siti di competenza nazionale, l’intesa con il Ministero dell’ambiente, promuove studi e ricerche, formula linee guida, gestisce le garanzie finanziarie previste dalla normativa ambientale statale per i siti di interesse nazionale, promuove le azioni di rivalsa e formula i piani relativi all’inquinamento diffuso.

Le province adottano e aggiornano l’anagrafe provinciale, verificano l’attuazione e il completamento degli interventi, possono richiedere modifiche ai progetti, approvano o autorizzano gli interventi dei privati che interessano più comuni, esprimono pareri sui progetti dei comuni che operano in via sostitutiva e realizzano direttamente gli interventi nei casi previsti. Svolgono anche il potere sostitutivo e curano il recupero degli oneri di verifica, monitoraggio e certificazione.

I comuni approvano e autorizzano gli interventi di bonifica di propria competenza, sentita la conferenza di servizi e le eventuali osservazioni provinciali, e realizzano gli interventi sostitutivi previsti. Contribuiscono inoltre al funzionamento dell’anagrafe regionale.

Anagrafe dei siti da bonificare e aree con impianti dismessi

L’anagrafe contiene sia l’elenco dei siti da bonificare sia quello dei siti già sottoposti ad interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale. L’elenco dei siti da bonificare si forma sulla base di notifiche dei soggetti interessati, accertamenti ARPA e comunicazioni di soggetti pubblici che individuino siti inquinati.

L’anagrafe individua per ciascun sito gli ambiti interessati, la caratterizzazione e il livello degli inquinanti, i soggetti obbligati all’intervento, gli enti eventualmente incaricati dell’esecuzione d’ufficio e la stima degli oneri finanziari. La Giunta regionale definisce, entro tre mesi dall’approvazione della legge e del Piano di bonifica, le modalità di attivazione dell’anagrafe, che deve avere organizzazione regionale con articolazioni provinciali, gestione ARPA, rete telematica e obbligo di segnalazione simultanea alla Regione e all’ARPA.

Per le aree con impianti dismessi, i comuni, l’ARPA, le ASL, le camere di commercio e gli enti pubblici e privati gestori di impianti e infrastrutture trasmettono alle province e all’assessorato all’ambiente i dati disponibili. Le informazioni riguardano anche discariche dismesse anteriori al DPR 915/1982 e cave dismesse. I titolari di industrie e attività rientranti nel censimento devono comunicare almeno quindici giorni prima la dismissione o cessazione di lavorazioni insalubri con sostanze o rifiuti pericolosi. Il sindaco, con il supporto di ARPA, può imporre verifiche e interventi di messa in sicurezza o bonifica; per le aree industriali dismesse può subordinare il riutilizzo o la rioccupazione a controlli e, se necessario, alla presentazione ed esecuzione di un piano di bonifica. Il proprietario o il detentore deve comunque provvedere alla messa in sicurezza e bonifica degli impianti e a impedire l’accesso agli estranei, mantenendo efficienti i dispositivi adottati.

Piano di bonifica e aggiornamenti

Il Piano di bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione regionale. Definisce i siti da bonificare, le priorità di intervento, le modalità operative delle diverse tipologie di risanamento, la stima degli oneri finanziari e le modalità di smaltimento dei materiali asportati. Il Piano comprende anche il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate, lo stato di attuazione del piano precedente, i criteri tecnici regionali, i criteri di priorità e quelli per il programma di bonifica a breve termine.

Il Piano integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti, è approvato dal Consiglio regionale e ha validità triennale. Nel corso del triennio la Giunta regionale può aggiornare il programma di bonifica a breve termine sulla base dell’anagrafe e dei nuovi elementi conoscitivi. L’aggiornamento tiene conto dei nuovi siti segnalati, delle variazioni dell’indice di rischio dei siti già inclusi e della conclusione delle bonifiche certificate dalla provincia, con cancellazione dei siti dalla lista; la certificazione può riguardare anche fasi successive e omogenee di un progetto unitario.

Gestione operativa degli interventi e occupazione temporanea dei terreni

Per l’accesso alle aree sospette o contaminate e ai terreni nel raggio di influenza, finalizzato all’installazione di impianti di monitoraggio e misurazione o di altri impianti fissi, i soggetti pubblici legittimati presentano domanda motivata al sindaco. Il sindaco autorizza con ordinanza l’accesso o l’occupazione temporanea, comunicando modalità e termini ai proprietari.

I proprietari, possessori o titolari di diritti reali o di godimento che subiscono limitazioni sostanziali per installazioni permanenti hanno diritto all’indennizzo da parte del soggetto obbligato al risanamento. L’indennizzo è parametrato al mancato utilizzo delle aree e calcolato secondo i criteri della disciplina espropriativa richiamata dalla legge.

Spese, soggetti obbligati e poteri sostitutivi

I costi delle misure di controllo sono posti a carico di chi ha dato causa all’inquinamento, includendo spese tecniche, verifiche, campionature, certificazioni e ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici. Se il responsabile non è individuabile o non è in grado di risarcire integralmente, possono essere chiamati a contribuire gli altri soggetti obbligati al risanamento.

L’esecuzione d’ufficio, il recupero delle somme spese e le azioni di rivalsa sono affidati a provincia o comune secondo le rispettive competenze. Se il comune non provvede, la provincia invita prima il comune ad adempiere entro un termine congruo; decorso inutilmente il termine, il presidente della provincia nomina un commissario provinciale, che può avvalersi degli uffici provinciali e comunali e chiedere il supporto di un’unità di crisi. I costi del potere sostitutivo sono posti a carico del comune inadempiente, senza pregiudizio degli oneri dei soggetti obbligati. La provincia può anticipare le spese necessarie all’operatività del commissario.

ARPA e attività tecniche

L’ARPA svolge le indagini necessarie ad accertare il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione di suoli e acque, o il concreto e attuale pericolo di superamento, nonché la definizione della sorgente dell’inquinamento, della sua natura e delle cause. Può accedere direttamente ai siti e può collaborare con il Politecnico e l’Università degli Studi di Torino per elaborare metodologie di intervento e criteri di priorità basati sul rischio.

Finanziamenti, contributi e revoca

La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 aprile, un programma di finanziamento per gli interventi da eseguire in sostituzione dei soggetti obbligati, sulla base del Piano di bonifica e delle proposte provinciali. Le province devono trasmettere i progetti entro il 28 febbraio, a pena di decadenza.

La Giunta definisce le modalità di erogazione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile per gli interventi di bonifica, anche per singole fasi funzionali e omogenee di un progetto complessivo. Le spese finanziabili comprendono anche indagini e studi preliminari, se non già svolti.

Se entro sei mesi dalla concessione del finanziamento non sono state avviate le procedure di esecuzione, la Giunta può avviare la revoca del finanziamento e riallocare le somme su altri interventi prioritari. Le somme recuperate tramite azioni di rivalsa confluiscono in apposito capitolo di bilancio regionale.

Varianti, criteri ambientali e collaudo

Le varianti ai progetti approvati devono essere preventivamente autorizzate dagli organi competenti secondo il livello di intervento. Se l’intervento è pubblico, gli eventuali maggiori oneri della variante sono prioritariamente inseriti nel programma annuale di finanziamento dell’anno successivo alla presentazione della variante.

La Giunta regionale può chiedere una revisione dei criteri di qualità ambientale definiti nel progetto iniziale, sulla base delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche e degli studi svolti durante l’esecuzione e il collaudo, purché ciò non comporti un aumento radicale dei costi.

Per gli interventi pubblici il comune nomina i collaudatori in corso d’opera e gli oneri sono compresi nelle spese tecniche. I collaudatori rilasciano il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, trasmesso alla provincia. I soggetti privati devono presentare al comune e alla provincia il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Disposizioni finanziarie e tributarie

Per l’attuazione della legge sono istituiti capitoli di spesa per l’anagrafe dei siti inquinati e per i contributi in conto capitale a comuni e province. Per il 2000 è previsto uno stanziamento di 12 miliardi di lire per i contributi agli interventi di bonifica, con ulteriori 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, coperti mediante riduzione di un altro stanziamento di bilancio. Per il 2000 è inoltre previsto un incremento di 1 miliardo del finanziamento dell’ARPA per le attività di avvio della legge.

Gli introiti derivanti dalle azioni di rivalsa e dall’escussione delle garanzie finanziarie sono iscritti in specifici capitoli di entrata e di spesa, destinati al fondo per gli interventi di bonifica eseguiti da comuni e province.

I rifiuti provenienti dalle attività di bonifica e ripristino ambientale, se conferiti in discarica di seconda categoria, sono assoggettati al tributo speciale previsto dalla normativa statale e regionale richiamata. Lo stesso vale per i rifiuti, scarti e sovvalli derivanti dal trattamento o recupero dei medesimi rifiuti, sempre se smaltiti in discarica di seconda categoria.

Regime transitorio e prima applicazione

In prima applicazione il Piano di bonifica è approvato contestualmente alla legge e ne costituisce parte integrante. Decorrenza e scadenza coincidono, rispettivamente, con l’entrata in vigore della legge e con la scadenza del Piano regionale di gestione dei rifiuti, in deroga alla regola triennale.

Per i soggetti che hanno avviato o avvieranno entro sei mesi la procedura di certificazione EMAS prevista dal regolamento comunitario richiamato, è prevista la facoltà di effettuare l’intervento al termine della certificazione, comunque non oltre sei mesi dal termine fissato dalla programmazione regionale.

In attesa dei provvedimenti ministeriali sui limiti di concentrazione per i terreni agricoli, continuano ad applicarsi i limiti fissati dalla deliberazione consiliare regionale richiamata. Inoltre, entro trenta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale predispone, sentite le Province, un primo piano di finanziamento che privilegi il maggior numero possibile di interventi, anche mediante lotti funzionali di avvio o completamento.

Abrogazione

È abrogata la legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

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