Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata a mezzo p.e.c. in data 24 maggio 2022, con la quale è stato intimato alla ricorrente il pagamento della somma di €.53.888,63, comprensiva degli interessi e degli oneri di riscossione; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque collegato, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a crediti per prelievo supplementare sulle quote latte, comprensiva di interessi e oneri di riscossione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa debitrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'intimazione di pagamento, deducendo: la nullità dell'atto per violazione o elusione del giudicato cautelare formatosi su una precedente ordinanza del TAR Veneto che aveva sospeso un'altra intimazione relativa alla medesima annualità; la mancata notificazione degli atti presupposti, il difetto di motivazione e la violazione della disciplina sulla riscossione; la prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2004; l'inesistenza, nullità o illegittimità della pretesa per contrasto tra il sistema nazionale di compensazione e riassegnazione delle quote latte e la normativa dell'Unione europea. L'Amministrazione ha resistito sostenendo la legittimità dell'intimazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto con riguardo agli interessi. Ha escluso la violazione del giudicato cautelare, rilevando che l'intimazione impugnata si fondava sulla cartella di pagamento del 2012 e su un'imputazione di prelievo diversa da quella oggetto della precedente intimazione sospesa. Ha ritenuto provata la notificazione della cartella mediante la documentazione prodotta dall'agente della riscossione, comprendente la rinnovazione ex art. 140 c.p.c., l'avviso di ricevimento e la comunicazione di avvenuta notifica. Poiché la cartella non risultava impugnata, il debito era divenuto definitivo. Di conseguenza, l'intimazione poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per profili riguardanti la formazione del ruolo, il contenuto della cartella, la quantificazione del capitale, i meccanismi di compensazione o il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea. Tali censure sono state dichiarate inammissibili, così come non era più possibile far valere la prescrizione del credito capitale o avvalersi delle pronunce della Corte di giustizia, non potendo la disapplicazione incidere su un atto ormai inoppugnabile. È stata invece ritenuta prescritta la pretesa relativa agli interessi: questi sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e non risultavano provati atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notificazione della cartella del 6 ottobre 2012. L'intimazione è stata quindi annullata limitatamente alla richiesta degli interessi; il ricorso è stato respinto nel resto. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e l'oscillazione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato cautelare è stata esclusa perché l'intimazione impugnata si fondava su una diversa imputazione di prelievo rispetto all'atto precedentemente sospeso.
art. 140 c.p.c.
La notificazione della cartella è stata ritenuta provata mediante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata e della comunicazione di avvenuta notifica.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La prova del perfezionamento della notificazione della cartella può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, anche se su di esso non è indicato il numero della cartella, purché ne sia accertata la riferibilità.
art. 2948, n. 4, c.c.
Gli interessi maturati sulla somma capitale sono soggetti alla prescrizione quinquennale; in mancanza di prova di atti interruttivi nel quinquennio, la relativa pretesa è prescritta.
art. 50 d.P.R. 602/1973
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto che le contestazioni riguardanti l'atto presupposto non potessero essere riproposte contro la successiva intimazione, una volta divenuta definitiva la cartella.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, il debito si consolida e la successiva intimazione di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri, non per invalidità relative alla formazione del ruolo, al contenuto della cartella, alla quantificazione del debito o all'atto impositivo presupposto.
- La definitività della cartella di pagamento impedisce di riproporre, contro la successiva intimazione, anche sotto forma di domanda di accertamento negativo, questioni concernenti l'an o il quantum della pretesa e il contrasto della disciplina applicata con il diritto dell'Unione europea, quando tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte contro l'atto presupposto.
- Gli interessi maturati sulla somma capitale oggetto di un prelievo pubblico sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.; in assenza di prova di atti interruttivi notificati al debitore nel quinquennio, la successiva intimazione non può validamente richiederli.
- La notificazione della cartella di pagamento può essere provata mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata e la documentazione relativa alla comunicazione di avvenuta notifica, anche quando l'avviso non riporti il numero della cartella, purché la riferibilità della notificazione sia verificabile e non sia fornita prova contraria.
- La sospensione cautelare di una precedente intimazione non preclude ulteriori iniziative amministrative quando il nuovo atto si fondi su una diversa imputazione del debito e non coincida, sotto il profilo oggettivo, con l'atto già sospeso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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