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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento -del decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per il Veneto assunto al prot. n. 2276 del 29.05.2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche per la Regione Veneto, nella parte in cui non ha incluso la sig.ra Valeria Ricchiuti nell’elenco degli idonei, non riconoscendole la riserva di posti per aver svolto il servizio civile universale; -della nota a firma del Direttore generale dell’U.S.R. per il Veneto assunta al prot. n. 15316 del 27.05.2025, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il mancato riconoscimento della riserva relativa agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ai fini della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575; -di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202501368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe A046 e nota di mancato riconoscimento della riserva di posti per il servizio civile svolto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e la nota con cui l'Amministrazione non le aveva riconosciuto la riserva del 15% dei posti prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, la violazione dell'art. 97 Cost. e del legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che il servizio civile svolto dal 10 gennaio 2018 al 9 gennaio 2019, pur originariamente indicato come servizio civile nazionale, dovesse essere qualificato come servizio civile universale, in quanto il bando del 23 maggio 2017 richiamava il d.lgs. n. 40/2017, entrato in vigore prima della selezione e del servizio, e il relativo attestato era stato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L'Amministrazione ha sostenuto la non equiparabilità tra servizio civile nazionale e servizio civile universale. La ricorrente ha inoltre superato la prova di resistenza, avendo conseguito 155,75 punti, contro i 155,50 punti dell'ultimo candidato incluso tra i vincitori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il servizio svolto dalla ricorrente fosse qualificabile come servizio civile universale e non come servizio civile nazionale. Il bando era stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, richiamava espressamente tale decreto e prevedeva che le selezioni fossero effettuate ai sensi del suo art. 15. Inoltre, il servizio era stato svolto quando la nuova disciplina era vigente, mentre l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 40/2017 prevedeva una fase transitoria nella quale il servizio civile universale si attuava secondo le modalità della previgente disciplina nazionale. L'attestato finale, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, non qualificava il servizio come nazionale e riportava la dicitura "Servizio Civile Universale". Ne consegue che il titolo doveva essere valutato ai fini della riserva del 15% prevista dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023. Accertata la prova di resistenza, il TAR ha annullato gli atti impugnati e ordinato all'Amministrazione di valutare il titolo, includere la ricorrente nella graduatoria dei vincitori e adottare ogni conseguente provvedimento. Le spese sono state compensate per le obiettive incertezze derivanti dalla successione e sovrapposizione delle discipline sul servizio civile.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito

    La disposizione prevede una riserva del 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale.

  • art. 26, comma 1, d.lgs. n. 40/2017

    fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale

    La disciplina transitoria conferma che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, il servizio civile precedentemente regolato secondo le modalità nazionali rientra nell'alveo del servizio civile universale.

  • art. 26, comma 5, d.lgs. n. 40/2017

    Ha abrogato il d.lgs. n. 77/2002, che disciplinava il servizio civile nazionale.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023

    Ha modificato l'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, nella versione applicabile alla riserva di posti per il servizio civile universale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito dopo la fase cautelare.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    Ha disciplinato il rito applicato dal TAR, con termini ridotti e integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.

Massime di principio

  • Ai fini della riserva di posti prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale, il servizio prestato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 deve essere qualificato come servizio civile universale anche quando, nella fase transitoria, sia stato svolto secondo le modalità operative della previgente disciplina del servizio civile nazionale.
  • L'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 40/2017 non mantiene distinta la natura del servizio civile nazionale svolto nella fase transitoria, ma stabilisce che il servizio attuato secondo le modalità della normativa previgente rientra nell'alveo del servizio civile universale.
  • Per qualificare il servizio civile rilevano il regime normativo vigente al momento del bando e dello svolgimento del servizio, i richiami normativi contenuti nel bando e la documentazione rilasciata dall'amministrazione competente; tali elementi possono dimostrare la riconducibilità del servizio alla categoria universale.
  • Quando il riconoscimento della riserva di posti può modificare concretamente la posizione del candidato nella graduatoria, la prova di resistenza è superata se il punteggio del candidato è superiore a quello dell'ultimo vincitore, sicché l'Amministrazione deve ricalcolare la graduatoria e adottare i conseguenti provvedimenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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