L.R. Piemonte 3/2015
"Disposizioni regionali in materia di semplificazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 3/2015 introduce numerose semplificazioni procedurali e modifiche a leggi settoriali: commercio e somministrazione, turismo/alberghi, ambiente, suolo e foreste, usi civici, agricoltura, energia, edilizia, trasporti, sanità e gestione amministrativa. Molte norme sono transitorie o collegate a regolamenti/atti Giunta; alcune misure riguardano scadenze già concluse e sono quindi oggi in gran parte superate.
Disposizioni regionali piemontesi in materia di semplificazione in commercio, turismo, ambiente, suolo, foreste, usi civici, agricoltura, energia, edilizia, trasporti, sanità e organizzazione amministrativa
Disposizioni regionali piemontesi in materia di semplificazione
La legge regionale Piemonte n. 3 del 2015 interviene in modo ampio su numerosi settori amministrativi e produttivi, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti, uniformare le procedure e rafforzare l’uso di strumenti telematici, SCIA, modulistica unica e coordinamento tra enti locali e strutture regionali.
Commercio e somministrazione di alimenti e bevande
La disciplina commerciale viene semplificata soprattutto tramite l’estensione della SCIA e l’unificazione delle comunicazioni al SUAP. Per gli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie, l’aggiunta di settore merceologico e il trasferimento di titolarità. La stessa logica si applica a spacci interni, vendite tramite apparecchi automatici, vendite a distanza e vendite porta a porta o presso il domicilio del consumatore.
Per i distributori automatici sono previste regole specifiche: se l’attività è svolta in locale esclusivo si applicano le regole degli esercizi di vendita; se invece è svolta in spazi o locali sparsi su area privata o pubblica, basta un’unica SCIA commerciale al SUAP del comune interessato, mentre le successive installazioni e cessazioni, per i soli prodotti alimentari, sono comunicate periodicamente all’ASL.
Per la vendita di fine stagione la Giunta regionale fissa ogni anno le date di avvio, mentre i comuni determinano la durata entro il limite massimo di otto settimane per ciascun periodo. L’esercente deve esporre un cartello ben visibile almeno tre giorni prima dell’inizio, indicando periodo e modalità stabilite dal comune.
Per la somministrazione di alimenti e bevande vengono aggiornati i requisiti morali e professionali, richiamando direttamente la normativa statale, e viene soppressa parte della disciplina regionale previgente. La somministrazione stagionale è assoggettata a SCIA telematica al SUAP e la SCIA deve indicare i periodi di svolgimento. Il comune accerta i requisiti e possono essere adottati provvedimenti interdittivi fino al divieto di prosecuzione o alla revoca dell’autorizzazione nei casi previsti. Sono previste sanzioni amministrative più severe per l’esercizio abusivo, con chiusura immediata dell’esercizio in caso di abuso.
Turismo e strutture ricettive alberghiere
La legge ridefinisce la disciplina delle aziende alberghiere piemontesi, individuandone le finalità, le tipologie e le regole di classificazione. Sono ricomprese strutture come alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggi-albergo, garnì/meublè, alberghi dimora storica, centri benessere, alberghi diffusi e condhotel. Sono inoltre disciplinate alcune denominazioni aggiuntive, come hotel, grand hotel, palace hotel, resort e “posto tappa” per strutture lungo itinerari riconosciuti dalla Regione.
L’attività alberghiera si avvia mediante SCIA telematica al SUAP del comune competente ed è subordinata al possesso dei requisiti di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari. Ogni variazione dei dati dichiarati va comunicata entro dieci giorni.
Sono disciplinati sospensione e cessazione dell’attività, con possibilità di sospensione fino a 60 giorni in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti e con limite generale di sospensione temporanea non superiore a 12 mesi, prorogabile di altri 12 mesi; durante lo stato di emergenza Covid tali termini risultano sospesi. Sono previsti obblighi di esposizione della classe, pubblicità di prezzi e caratteristiche, comunicazioni statistiche e rispetto delle norme di pubblica sicurezza, nonché sanzioni amministrative per violazioni e per attività svolta in modo abusivo.
Sono stabiliti regimi transitori: fino al regolamento attuativo continuano ad applicarsi le regole previgenti per la classificazione; alcune norme della l.r. 14/1995 e della l.r. 34/1988 sono abrogate o cessano di applicarsi all’entrata in vigore del regolamento. È inoltre introdotto un obbligo specifico di comunicazione del calendario di apertura 2015 per i bed and breakfast.
Ambiente, acqua e bonifiche
In materia di concessioni ad uso energetico di derivazione di acqua pubblica, a parità di condizioni viene preferita la domanda che soddisfa il fabbisogno energetico dell’attività produttiva del richiedente. La concessione non è trasferibile autonomamente e decade se cessa definitivamente l’attività produttiva servita.
La legge delega la Giunta regionale ad adottare regolamenti per l’attuazione dell’autorizzazione unica ambientale (D.P.R. 59/2013), seguendo criteri di semplificazione, riduzione degli oneri e accorpamento degli atti abilitativi. Sono inoltre previsti criteri per gli oneri istruttori.
Vengono modificati anche gli obblighi informativi sulle acque minerali e termali, introducendo l’indicazione della quantità di acqua imbottigliata mensilmente e ridefinendo la gestione delle garanzie finanziarie per i siti di interesse nazionale in materia di bonifica, con allocazione ai comuni o, se gli interventi coinvolgono più comuni, alla provincia, salvo le garanzie già in capo alla Regione.
Suolo, foreste e usi civici
Per la polizia idraulica dei corsi d’acqua minori, la Regione può delegare ai comuni, su loro istanza, l’esecuzione degli interventi ordinari di manutenzione e la rimozione del materiale litoide strettamente necessaria. La Giunta deve definire elenco dei corsi d’acqua esclusi dal reticolo comunale e le linee guida applicative.
In materia forestale sono introdotte nuove fattispecie e criteri per esenzioni dalla compensazione per trasformazioni boschive, una più articolata disciplina sanzionatoria e l’abrogazione di alcune disposizioni previgenti. Le nuove regole transitorie si applicano ai procedimenti in corso e l’entrata in vigore di alcune modifiche è collegata all’adeguamento del regolamento forestale.
Per gli usi civici la legge ridefinisce l’accertamento demaniale, attribuendo alla Regione un piano straordinario di ricognizione e ai comuni l’accertamento sul proprio territorio, con efficacia subordinata all’approvazione regionale sotto il profilo della legittimità procedurale. Il comune emette il provvedimento di reintegrazione e sono rimessi al Commissario per la liquidazione degli usi civici i profili contenziosi. Sono inoltre ridefinite le caratteristiche degli esperti incaricati.
Agricoltura e attività venatoria/controlli connessi
Per l’erogazione degli aiuti in agricoltura e sviluppo rurale è istituita la dichiarazione d’uso dei terreni di proprietà altrui, resa con dichiarazione sostitutiva e inserita nel fascicolo aziendale come titolo di conduzione, senza effetti di usucapione. È previsto il controllo tramite telerilevamento o sopralluogo.
La legge introduce anche una specifica sanzione per uso e detenzione di richiami vivi, mediante modifica della normativa finanziaria regionale 2012.
Energia e impianti termici
La Regione disciplina in modo organico efficienza energetica, rinnovabili, catasti informatizzati, certificazione energetica, bollino verde, controlli e ispezioni sugli impianti termici, prevedendo anche forme di incentivazione economica e bilanci energetici regionali. Per l’anno 2020 il termine annuale di trasmissione dei dati dei distributori di combustibile, ordinariamente fissato al 31 marzo, è differito al 30 settembre 2020.
Gli enti locali e ARPA svolgono accertamenti e ispezioni, con riparto di competenze tra ARPA, Città metropolitana di Torino e province; le risorse sono ripartite in misura 80% ad ARPA e 20% agli enti territoriali competenti. Sono introdotte sanzioni specifiche per mancata fornitura dati, mancato aggiornamento del libretto d’impianto, inadempimenti del terzo responsabile, mancato rispetto dei limiti emissivi e omissione dei dati da parte dei distributori di combustibile.
La disciplina previgente in materia di rendimento energetico nell’edilizia è abrogata, ma fino all’adozione dei provvedimenti regionali continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta del 2009 indicate dalla legge.
Edilizia, urbanistica e consumo di suolo
La legge modifica in modo rilevante la l.r. 56/1977, orientando la pianificazione al contenimento del consumo di suolo fino all’obiettivo del consumo zero e rafforzando l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Vengono introdotte regole sui tempi procedurali, sul coordinamento tra strumenti urbanistici, sulle varianti, sui poteri sostitutivi regionali, sul reperimento/dismissione di aree e sulle convenzioni urbanistiche.
Sono previste anche disposizioni sul mutamento di destinazione d’uso di immobili fino a 700 metri cubi, dichiarato non oneroso, e sull’adeguamento di disposizioni relative ai sottotetti e alla sicurezza delle coperture. Alcune modifiche operano con rinvio a regolamenti regionali o si applicano secondo disciplina transitoria.
Trasporti e montagna
Nel noleggio autobus con conducente viene introdotto il divieto di usare veicoli di età superiore a quindici anni che abbiano percorso un milione di chilometri certificati, finché non sarà adottata la normativa statale di settore. In caso di dati non forniti o non veritieri è prevista la sospensione dell’autorizzazione.
Per le comunità montane trasformate in unioni montane, il Presidente della Giunta regionale prende atto della trasformazione e determina la data di subentro dell’unione in tutti i rapporti giuridici della comunità montana. Sono previste anche norme transitorie sul conferimento di funzioni alle unioni montane.
Sanità, cremazione e trasparenza amministrativa
La legge demanda alla Giunta un coordinamento dei procedimenti delle Aziende sanitarie regionali e abolisce la vidimazione del registro infortuni, senza eliminare gli altri obblighi di tenuta.
In materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri sono precisate le competenze dell’ufficiale di stato civile, le forme di manifestazione della volontà del defunto o dei familiari e l’istituzione di un registro comunale delle volontà espresse. Sono altresì aggiornate alcune disposizioni sulle attività necroscopiche e funebri e sulla trasparenza degli atti delle aziende sanitarie, con istituzione di un elenco online regionale dei testi integrali degli atti già pubblicati legalmente dagli enti sanitari.
Politiche sociali, enti non profit e contributi regionali
Per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciale la Regione prevede procedimenti semplificati e specifici, escludendo l’applicazione di regole riferite ad attività commerciali e favorendo l’acquisizione d’ufficio dei documenti già in possesso della pubblica amministrazione.
Sul piano generale, la legge introduce criteri di rendicontazione semplificata delle spese, con possibilità di riconoscimento forfettario per contributi sotto 1.000 euro non reiterati né frazionati; dispone anche la riorganizzazione dei processi di erogazione dei contributi regionali, l’aggiornamento della modulistica e la pubblicazione di elenchi delle risorse da assegnare.
Organizzazione regionale, controlli e altre misure
La legge interviene sulla disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali, ampliando le possibilità di delega dei dirigenti al personale con posizione organizzativa o alta professionalità e alle partecipazioni alle conferenze di servizi. Si prevede inoltre la delega al rappresentante unico regionale e al funzionario istruttore in caso di impedimento.
Sono introdotti criteri per l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in base all’indice ISTAT, misure di razionalizzazione dei controlli sulle imprese, l’obbligo di rendere disponibili i servizi per il contrassegno telematico @e.bollo e il differimento del termine per il pagamento della tassa automobilistica dovuta nel gennaio 2015 al 28 febbraio 2015.
Regime transitorio, decorrenze e abrogazioni
Molte disposizioni entrano in vigore immediatamente, mentre altre dipendono da regolamenti regionali o da deliberazioni della Giunta. In diversi casi la legge mantiene provvisoriamente in vigore la disciplina previgente fino all’adozione degli atti attuativi.
Sono espressamente abrogate numerose norme regionali o loro parti, soprattutto in materia di commercio, turismo, foreste, edilizia, energia e fiscalità; alcune misure riguardano esercizi finanziari o adempimenti ormai conclusi, rendendo l’atto in larga parte superato nella pratica applicativa odierna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 mar 2015L.R. Piemonte 4/2015
- Legge · 13 apr 2015L.R. Piemonte 6/2015
- Legge · 13 apr 2015L.R. Piemonte 7/2015
- Legge · 20 apr 2015L.R. Piemonte 8/2015
- Legge · 27 gen 2015L.R. Piemonte 1/2015
- Legge · 14 mag 2015L.R. Piemonte 9/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →