Cassazione Civile, Ordinanza n. 25721/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRAP e II.DD. relativo all'anno d'imposta 2010 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte. In appello, la CTR Lombardia aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo illegittima la ripresa perché i costi sostenuti dall'associazione per le prestazioni degli atleti non potevano dirsi inesistenti soltanto in ragione del fatto che i relativi pagamenti non erano stati effettuati con strumenti tracciabili. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina fiscale sulle associazioni sportive dilettantistiche e dei criteri di riparto dell'onere della prova, sostenendo che la mancata tracciabilità dei pagamenti dei compensi agli atleti comportasse il venir meno delle agevolazioni e legittimasse il recupero a tassazione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse affermato in modo meramente assertivo l'effettivo sostenimento dei costi sulla base della sola organizzazione di eventi sportivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, ma ha accolto il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente anche sulla ripresa relativa al disconoscimento dei costi esposti in dichiarazione. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per il recente consolidamento dei principi applicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è il parametro del primo motivo accolto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del motivo con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, richiamata per lamentare la pretesa apparenza della motivazione della CTR.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; il vizio sussiste solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 25, comma 5, L. n. 133 del 1999
prevede l'obbligo di pagamenti e versamenti tracciabili per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, nel testo applicabile ratione temporis.
art. 37, comma 5, L. n. 342 del 2000
ha modificato l'art. 25, comma 5, L. n. 133 del 1999, introducendo l'obbligo di tracciabilità rilevante nel caso concreto.
individua i soggetti ammessi al regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
disciplina gli effetti contabili e fiscali del regime agevolato; la Corte sottolinea che nel testo originario non vi era ancora un obbligo di tracciabilità.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, in relazione ai poteri di accertamento e alla prova dei fatti rilevanti.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, in relazione alla disciplina dell'accertamento.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte valorizza la necessità di prova documentale del sostenimento del costo in presenza dell'obbligo di tracciabilità.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte esclude che la mera organizzazione di eventi sportivi basti a provare, da sola, il costo dedotto.
Massime di principio
- Nel regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti, quando previsto dalla legge applicabile, è requisito rilevante ai fini fiscali e non può essere superato dalla sola allegazione dell'effettiva attività sportiva svolta.
- La prova del sostenimento di costi fiscalmente dedotti non può essere desunta in modo meramente presuntivo dalla sola organizzazione dell'evento o dell'attività, quando la disciplina applicabile richieda specifiche modalità di pagamento idonee a consentire i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo se la sentenza è priva di motivazione, meramente apparente, o affetta da contrasti irriducibili o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente la mera insufficienza o contraddittorietà del ragionamento decisorio.
- Quando la questione è risolvibile sulla base del corretto inquadramento giuridico e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
- L'onere di dimostrare i presupposti del costo dedotto e la conformità ai requisiti formali richiesti dalla disciplina fiscale grava sul contribuente, non essendo sufficiente un ragionamento presuntivo sganciato da riscontri documentali.
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